Obblighi del giudice dell’esecuzione in caso di mancato riconoscimento della continuazione avvenuto in sede di cognizione

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Cass. pen., sez. I, 27/09/2024 (ud. 27/09/2024, dep. 22/10/2024), n. 38863 (Pres. De Marzo, Rel. Masi)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa è tenuto a fare il giudice dell’esecuzione ove ritenga di non riconoscere la continuazione avvenuta in sede di cognizione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, quale giudice dell’esecuzione, respingeva un’istanza presentata per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con varie sentenze.

Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante, il quale deduceva violazione di legge e il vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato, ritenendo come il giudice di merito avesse disatteso quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «in tema di continuazione in sede esecutiva, deve formare oggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 2867, del 08/11/2023).

I risvolti applicativi

In tema di continuazione in sede esecutiva, il giudice deve valutare il riconoscimento del vincolo, già operato in sede di cognizione, tra reati commessi nello stesso periodo di quelli oggetto della domanda e, laddove non decida di accogliere tale richiesta, anche per alcuni reati connessi temporalmente e spazialmente, deve fornire una motivazione per disattendere la valutazione precedente svolta dal giudice di merito.

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