Cass. pen., sez. I, 7/11/2024 (ud. 7/11/2024, dep. 5/12/2024), n. 44773 (Pres. Santalucia, Rel. Zoncu)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando ricorre la nullità assoluta e insanabile in tema di notificazione della citazione dell’imputato.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Ancona, in qualità di giudice dell’esecuzione, revocava la sospensione condizionale della pena concessa, ex art. 168 co. 1 n. 1 cod. pen., per avere la beneficiaria, nel quinquennio, a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno con cui era le era stato concesso siffatto beneficio, commesso un ulteriore reato.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione la condannata, che deduceva violazione di legge, in particolare dell’art. 666 cod. proc. pen., per l’omessa notifica all’interessato del decreto di fissazione dell’udienza camerale.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 7697 del 24/11/2016).
I risvolti applicativi
La nullità assoluta e insanabile della notificazione della citazione dell’imputato, prevista dall’art. 179 cod. proc. pen.[1], si verifica solo se la notificazione è omessa o se eseguita in modo tale da impedire la conoscenza effettiva dell’atto, mentre non si applica in caso di violazione delle modalità di esecuzione, che è sanabile ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen.[2].
[1]Ai sensi del quale: “1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall’articolo 178 comma 1 lettera a), quelle concernenti l’iniziativa del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale e quelle derivanti dalla omessa citazione dell’imputato o dall’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. 2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge”.
[2]Secondo cui: “1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire. 2. La parte la quale dichiari che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l’irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni. 3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento, il termine non può essere inferiore a quello previsto dall’articolo 429” cod. proc. pen..
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44773 Anno 2024
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: ZONCU MARIA GRECA
Data Udienza: 07/11/2024
Data Deposito: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C. P. nato il …
avverso l’ordinanza del 07/05/2024 del TRIBUNALE di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA GRECA ZONCU;
lette le conclusioni del PG Francesca Romana Pirrelli che chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Ancona, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 7 maggio 2024 revocava la sospensione condizionale della pena concessa a G. P., alias C. P., ex art. 168 co. 1 n. 1 cod. pen. per avere nel quinquennio, a decorrere dal 2 marzo 2011, data del passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Salerno con cui era concesso al C. il beneficio della sospensione condizionale della pena in data 17 marzo 2011 – commesso un ulteriore reato per cui riportava condanna, con sentenza del Tribunale di Ancona in data 14 aprile 2016, ad un mese di reclusione.
2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il condannato che articolava su un unico motivo.
Con l’unico motivo di ricorso il condannato rilevava la violazione di legge, in particolare dell’art. 666 cod. proc. pen. per l’omessa notifica all’interessato del decreto di fissazione dell’udienza camerale.
3. Con provvedimento del 13 giugno 2023 il giudice dell’esecuzione ritenendo fondato di ricorso, visto l’art. 666 co. 7 cod. proc. pen., sospendeva l’esecuzione dell’ordinanza emessa il 7 maggio 2024, oggetto di ricorso.
4. Il sostituto procuratore generale Francesca Romana Pirrelli depositava conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il giudice dell’esecuzione, rilevato che il condannato non aveva nominato un difensore, nominava un difensore di ufficio per la fase esecutiva, cui notificava il decreto di fissazione dell’udienza, e disponeva la notifica del medesimo al condannato presso la residenza che risultava agli atti, ove però il medesimo non veniva reperito.
Veniva individuato un ulteriore indirizzo presso il quale il C. sarebbe emigrato, ma non vi è traccia in atti che ivi sia stata effettuata alcuna notifica.
Conclusivamente deve rilevarsi l’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza di esecuzione al condannato, che costituisce causa di nullità assoluta di ordine generale rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
In tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 7697 del 24/11/2016 Rv. 269028).
Analogamente nel procedimento di sorveglianza, la violazione del disposto dello art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678 dello stesso codice, per omessa notifica dell’avviso di fissazione della data dell’udienza in camera di consiglio sia all’imputato che al suo difensore, dà luogo ad una nullità di ordine generale, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 178 lett. c e art. 179 comma primo cod. proc. pen.), in quanto concerne l’omessa citazione dell’interessato e l’assenza del difensore, la cui partecipazione necessaria all’udienza è normativamente sancita dal quarto comma del citato art. 666 cod. proc. pen.. (Sez. 1, Sentenza n. 484 del 01/02/1991 Rv. 186650 -01).
Stante il fatto che il procedimento di sorveglianza è modellato sul procedimento di esecuzione, è evidente che analogamente a quanto accade nel procedimento di sorveglianza, anche in quello di esecuzione la mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza all’imputato dà luogo a una nullità di ordine generale, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.
2. L’accoglimento del ricorso impone l’annullamento dell’impugnato provvedimento con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ancona.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribuna di Ancona.
Così deciso il 7 novembre 2024.







