Cass. pen., sez. I, 4/06/2026 (ud. 4/06/2026, dep. 23/07/2026), n. 27980 (Pres. De Marzo, Rel. Lanna)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, qualora il condannato commetta un nuovo reato durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, occorra procedere a cumuli parziali.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Castrovillari – in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – disattendeva una richiesta avente ad oggetto la revisione di un provvedimento di cumulo di pene concorrenti e finalizzata, per l’effetto, al riordino dei reati secondo il criterio cronologico, fondato sulla data di commissione degli stessi, tenendo conto delle pene riportate in un provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi emesso nel 2007.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore del richiedente.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in «tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse nei confronti di un soggetto che abbia commesso nuovi reati durante l’espiazione di una pena o dopo la sua interruzione, è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alla data di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto) e, dall’altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi in seguito, sino alla data della successiva detenzione, e, qualora una o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di inizio dell’esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concreto dall’applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimo avente valenza generale nell’ambito penale» (Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, e Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020).
I risvolti applicativi
In tema di esecuzione di pene concorrenti, qualora il condannato commetta nuovi reati durante o dopo l’interruzione dell’espiazione di una pena, devono essere formati cumuli parziali secondo il criterio cronologico, applicando il limite dell’art. 78 c.p.[1] e detraendo il presofferto; in caso di pluralità di criteri applicabili, deve essere privilegiata la soluzione più favorevole al condannato, in attuazione del principio generale del favor rei.
[1]Ai sensi del quale: “Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere: 1) trenta anni per la reclusione; 2) sei anni per l’arresto; 3) euro 15.493 per la multa e euro 3.098 per l’ammenda; ovvero euro 64.557 per la multa e euro 12.911 per l’ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’articolo 133-bis. Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell’articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall’arresto”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27980 Anno 2026
Presidente: DE MARZO GIUSEPPE
Relatore: LANNA ANGELO VALERIO
Data Udienza: 04/06/2026
Data Deposito: 23/07/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G. G. nato a … il …
avverso l’ordinanza del 12/01/2026 del GIP TRIBUNALE di CASTROVILLARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME,
che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Castrovillari – in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata da G. G., avente ad oggetto la revisione del provvedimento di cumulo di pene concorrenti del 28/08/2025 (per essere lo stesso in contrasto con il dettato dell’art. 78 cod. pen.) e finalizzata, per l’effetto, al riordino dei reati secondo il criterio cronologico, fondato sulla data di commissione degli stessi, tenendo conto delle pene riportate nel provvedimento di cumulo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi del 13/03/2007.
2. Ricorre per cassazione G. G. – con il patrocinio dell’avv. G. G. – deducendo:
– ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., violazione degli artt. 663 cod. proc. pen. e 78 cod. pen.;
– ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., la omessa considerazione della sentenza del Tribunale di Lecce del giorno 11/11/1999(passata in giudicato il 30/12/1999), indicata al n. 1° del cumulo del 13/03/2007 (pronuncia riportata sub 7 del casellario giudiziale e inerente a fatti commessi il 25/05/1999), e conseguente manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione alla ritenuta inapplicabilità ratione temporis, avuto riguardo al tempo di commissione del delitto, degli artt. 663 cod. proc. pen. e 78 cod. pen.
Il giudice dell’esecuzione – in ipotesi difensiva – non avrebbe tenuto conto dell’inserimento, all’interno del cumulo del 13/07/2007, della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Lecce del 11/11/1999, riguardante reati di armi e ricettazione commessi in data 25/05/1999; tale reato, ultimo tra quelli inseriti nel provvedimento di cumulo di pene concorrenti del 13/03/2007, è stato posto in essere in epoca successiva al 16/09/1998, data di commissione del delitto di cui alla sentenza del 20/03/2010 della Corte di assise di appello di Lecce, indicato sub 18 del casellario. Delitto, quest’ultimo, sicuramente precedente rispetto all’ultimo dei reati inseriti nel cumulo del 2007 e che, pertanto, avrebbe dovuto essere inserito nel cumulo del 13/03/2007, con applicazione del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Ad integrazione della sintesi contenuta in parte narrativa, si può precisare che la richiesta difensiva era volta ad ottenere lo scioglimento del cumulo parziale, relativamente ai reati inseriti nel provvedimento di cumulo del 13/03/2007, con conseguente inserimento in questo anche della condanna alla pena di anni trenta di reclusione, riportata per i reati di omicidio e detenzione illegale di armi, oggetto della pronuncia sub 18 del casellario giudiziale, per esser stati tali fatti posti in essere in epoca antecedente, rispetto all’esecuzione del sopra detto provvedimento di cumulo, già in esecuzione al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna riportata per gli stessi.
2.1. Ci si deve richiamare, allora, al principio di diritto fissato, fra le altre, da Sez. 5, n. 50135 del 27/11/2015, omissis, Rv. 265966, a mente della quale: «In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse, se il condannato commette un nuovo reato durante l’espiazione di una determinata pena o dopo che l’esecuzione di quest’ultima sia stata interrotta, occorre procedere a cumuli parziali – e quindi al cumulo della pena inflitta per il reato cui si riferisce la pena parzialmente espiata – con applicazione del criterio moderatore previsto dall’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto, operando successivi, nuovi cumuli, comprensivi della pena residua da espiare e delle pene inflitte per i reati successivamente commessi, fino all’esaurimento di queste ultime, previa detrazione, per ciascuna condanna, della pena già espiata in custodia cautelare o della pena di cui è cessata l’esecuzione» [così anche Sez. 1, n. 46602 del 01/03/2019, omissis, Rv. 277491 e Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020 omissis, Rv. 279182 – 01, secondo cui: «In tema di esecuzione di pene concorrenti inflitte con condanne diverse nei confronti di un soggetto che abbia commesso nuovi reati durante l’espiazione di una pena o dopo la sua interruzione, è necessario procedere alla formazione di cumuli parziali, raggruppanti, da un lato, le pene relative ai reati commessi sino alla data di quello cui si riferisce la pena parzialmente espiata (con applicazione del criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. e detrazione dal risultato del presofferto) e, dall’altro, la pena residua e le pene inflitte per i reati commessi in seguito, sino alla data della successiva detenzione, e, qualora una o più pene possano imputarsi a cumuli diversi in funzione dei criteri egualmente legittimi della data di commissione del reato o della data di inizio dell’esecuzione, occorre verificare le conseguenze derivanti in concreto dall’applicazione di ciascun criterio, dando preferenza alla soluzione meno gravosa per il condannato, in ossequio ad un principio di favore per il medesimo avente valenza generale nell’ambito penale»)].
2.2. Tali essendo le regole ermeneutiche che governano la materia, non vi è chi non rilevi la fondatezza dell’impugnazione. La condanna alla pena detentiva di anni trenta di reclusione, riportata nel casellario sub 18, infatti, è antecedente rispetto alla più recente tra quelle inserite nel cumulo risalente al 2007.
Come correttamente osservato dal P.G. in requisitoria, tali reati sono stati posti in essere, infatti, prima dell’ultimo di quelli inseriti nel cumulo parziale del 13/03/2007. In quest’ultimo è ricompreso un primo titolo, costituito dal cumulo del 2004, in cui è contemplata la sentenza afferente a reati commessi il 25/5/1999, ossia in epoca successiva rispetto ai fatti di cui alla condanna sub 18, che risale al 16/09/1998; vi è poi un secondo titolo, integrato dalla sentenza del 2005 del Tribunale di Brindisi.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari.
P.Q.M
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Castrovillari – Ufficio G.i.p. Così è deciso, 04/06/2026






