Nelle misure cautelari personali, le esigenze di pericolo di fuga, inquinamento delle prove e reiterazione del reato devono sempre concorrere?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. III, 15/12/2025 (ud. 15/12/2025, dep. 23/12/2025), n. 41410 (Pres. Aceto, Rel. Gai)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di misure cautelari personali, le tre esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato debbano necessariamente concorrere.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale cautelare di Roma rigettava un’istanza di riesame avverso un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri, confermando al contempo tale ordinanza con la quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a plurime cessioni di sostanza stupefacente, tipo hashish, in ordine al quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in relazione a talune esigenze cautelari.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva la doglianza suesposta infondata.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di misure cautelari personali, le tre esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato non devono necessariamente concorrere, bastando anche l’esistenza di una sola di esse per fondare la misura (Sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015; Sez. 6, n. 4829 del 12/12/1995; Sez. 3, n. 937 del 21/04/1993).

I risvolti applicativi

In materia di misure cautelari personali, la misura può essere adottata anche in presenza di una sola delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove o reiterazione del reato), senza che sia invece necessario il concorso simultaneo di tutte e tre.

Leggi anche

Contenuti Correlati
bilancia della giustizia
Esecuzione

In sede di esecuzione, la riduzione di pena per il rito abbreviato opera prima o dopo il criterio moderatore del cumulo materiale ex art. 78 c.p., nel caso di riconoscimento della continuazione tra più reati?

In sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena per il rito opera necessariamente prima o dopo del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen.?

LEGGI TUTTO »