Cass. pen., sez. V, 15/09/2026 (ud. 15/09/2026, dep. 28/10/2026), n. 37809 (Pres. Miccoli, Rel. Mele)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando non sono deducibili con il ricorso per Cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Como provvedeva ad applicare una pena su richiesta delle parti in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’illegalità della pena per l’erronea sequenza seguita dal giudice nelle operazioni di commisurazione della stessa.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di patteggiamento, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019).
I risvolti applicativi
In tema di patteggiamento, l’errore di calcolo nella commisurazione della pena non è deducibile in Cassazione se il risultato finale corrisponde a quello concordato dalle parti e non configura una pena illegale.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 37809
Anno 2026
Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA
Relatore: MELE MARIA ELENA
Data Udienza: 15/09/2026
Data Deposito: 28/10/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D. G. L. nato a … il …
avverso la sentenza del 06/05/2026 del Giudice per l’udienza preliminare di Como
Udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Gianluca D. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 6 maggio 2026, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Como in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva.
2. Avverso tale sentenza l’imputato deduce tre motivi di censura.
2.1. Il primo motivo denuncia l’illegalità della pena per l’erronea sequenza seguita dal giudice nelle operazioni di commisurazione della stessa. Dopo aver determinato la pena base di tre anni e operato l’aumento per l’aggravante di cui all’art. 219, secondo comma, n. 1), legge fall., il GUP ha applicato la riduzione per il rito ex art. 444 cod. proc. pen., e sulla pena così determinata ha operato l’aumento per la continuazione “esterna” in relazione ai fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Genova del 14 aprile 2024, irrevocabile il 18 ottobre 2024. In realtà, la riduzione per la scelta del rito avrebbe dovuto intervenire solo all’esito del procedimento di determinazione della pena. Il procedimento erroneo seguito dal GUP avrebbe comportato la determinazione di una pena superiore di 4 mesi rispetto a quella che sarebbe conseguita ad un calcolo corretto.
2.2. Il secondo motivo lamenta l’erronea qualificazione giuridica del fatto in termini del reato di bancarotta documentale. Il Giudice avrebbe operato una indebita commistione tra le due autonome fattispecie di reato contemplate dall’art. 216, primo comma, n. 2), legge fall., non avendo sciolto l’ambiguità in ordine a quale di esse sarebbe riconducibile la condotta contestata all’imputato.
2.3. Il terzo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine alla durata delle pene accessorie, la quale sarebbe stata determinata in modo automatico.
3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, gli eventuali errori di calcolo commessi nei singoli passaggi interni per la determinazione della sanzione concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. non rilevano se il risultato finale non si traduce in una pena illegale (Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, omissis, Rv. 257151; Sez. 1, n. 29668 del 17/6/2014, omissis, Rv. 263217). Ciò risulta coerente con la constatazione che nel patteggiamento l’accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, omissis, Rv. 233185; Sez. 4, n. 518 del 28/1/2000, omissis, Rv. 216881; Sez. 6, n. 1705 del 6/5/1999, omissis, Rv. 214742) e che oggetto del controllo affidato al giudice è la pena finale concordata, in quanto esprimente la sostanziale volontà delle parti, indipendentemente da eventuali errori nei calcoli intermedi (Sez. 1, n. 29668 del 17/06/2014, omissis, Rv. 263217 – 01).
Si è pertanto precisato che, in tema di patteggiamento, anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, omissis, Rv. 275915 – 01).
Nella specie, pur se risulta corretta la prospettazione difensiva circa la erronea modalità di calcolo adottata nel caso concreto, tale erroneità non può essere dedotta come vizio di legittimità della sentenza di patteggiamento, poiché i singoli passaggi intermedi per la determinazione della sanzione concordata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. non rilevano, dal momento che il risultato finale non si è discostato dall’accordo delle parti e non si è tradotto in una pena illegale, tale dovendosi considerare quella che sia ab origine contraria all’assetto normativo vigente perché di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, omissis, Rv. 283689 – 01).
3. Il secondo motivo è inammissibile.
Deve essere ribadito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche successivamente alla introduzione della previsione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, omissis, Rv. 281116 – 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, omissis, Rv. 283023 – 01; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, omissis; Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, omissis, Rv. 272619). Ciò perché, nel caso di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati (Sez. 3, n. 46373 del 26/1/2017, omissis, Rv. 271789).
Nella specie, l’esame della sintetica motivazione della sentenza impugnata esclude di ritenere che in modo evidente il giudice abbia dato ai fatti una qualificazione eccentrica rispetto a quella contenuta nel capo di imputazione, sicché la censura risulta inammissibile.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato.
Il GUP ha assolto adeguatamente all’obbligo su di lui gravante di motivare l’entità delle pene accessorie, dal momento che queste erano rimaste estranee all’accordo delle parti (con riguardo alla sussistenza di tale obbligo di motivazione si veda Sez. 5, n. 24874 del 21/04/2023, omissis, Rv. 284818 – 01; Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, omissis, Rv. 278962 – 01).
La sentenza impugnata ha invero fatto specifico riferimento agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., e precisamente, alla durata delle condotte, evidenziando che esse si erano protratte per un «significativo arco temporale», nonché alle modalità esecutive, le quali evidenziavano la «marcata intensità del dolo», in tal modo adempiendo all’obbligo di motivazione richiesto nel caso specifico.
Manifestamente infondato è altresì il profilo di doglianza con cui si censura l’avvenuta conferma delle pene accessorie irrogate dalla sentenza della Corte di appello di Genova in data 14 aprile 2024, irrevocabile il 18 ottobre 2024. Trattasi della sentenza che ha giudicato i reati posti in continuazione con quelli oggetto della decisione impugnata, rispetto alla quale il GUP ha correttamente statuito in ordine alle pene accessorie con detta pronuncia irrogate.
5. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/09/2026






