Cass. pen., sez. II, 4/06/2026 (ud. 4/06/2026, dep. 24/06/2026), n. 23427 (Pres. Ariolli, Rel. Perrotti)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito possa estendersi all’applicazione della misura di sicurezza della confisca.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Perugia applicava la pena condizionalmente sospesa patteggiata dall’imputato e dal Pubblico ministero, per i delitti oggetto di imputazione, nella misura di due anni di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e ritenute e la continuazione che avvinceva i reati indicati in imputazione.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto fondato, lo riteneva prima di tutto ammissibile anche alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l’ablazione obbligatoria ha l’obbligo di motivare funditus sulle ragioni della ricorrenza dei relativi presupposti di fatto (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022).
I risvolti applicativi
Nel patteggiamento, la motivazione sintetica non si estende alla confisca, imponendo al giudice un’adeguata motivazione sui presupposti di fatto dell’ablazione obbligatoria.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2
Num. 23427
Anno 2026
Presidente: ARIOLLI GIOVANNI
Relatore: PERROTTI MASSIMO
Data Udienza: 04/06/2026
Data Deposito: 24/06/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
C. P., nata a … il …;
avverso la sentenza del 09/07/2025 del Tribunale di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pasquale Sansonetti, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ricorso trattato con procedura camerale con contraddittorio scritto, ai sensi di quanto dispone il testo dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Perugia applicava, con la sentenza qui impugnata, la pena condizionalmente sospesa patteggiata da P. C. (ed altri, oggi non ricorrenti) e dal Pubblico ministero, per i delitti oggetto di imputazione (capo D, concorso nel delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti; capo L, truffa pluriaggravata ai danni di ente pubblico; capo M, autoriciclaggio) nella misura di due anni di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate e ritenute e la continuazione che avvince i reati indicati in imputazione.
Con la medesima pronuncia, il Tribunale disponeva -di ufficio- la confisca (ex artt. 640 quater e 648 quater cod. pen.), anche per equivalente, dei beni nella disponibilità dell’imputata sino a concorrenza di euro 406.714,70 (misura pari al profitto conseguito dalla società I., della quale la ricorrente era legale rappresentante).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso P. C., a ministero del difensore di fiducia, articolando le proprie doglianze in tre motivi:
2.1. Illegalità della confisca disposta, di ufficio, fuori dall’accordo raggiunto tra le parti, (art. 606, comma 1, lett. b, in riferimento agli artt. 640 quater, 648 quater cod. pen., 444, 445, 125, comma 3 , cod. proc. pen.), vizio deducibile ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., avendo il giudice disposto la confisca del profitto dei reati contestati ai capi L ed M;
2.2. Vizio esiziale di motivazione, per mancanza, in ordine alla confisca del profitto conseguito per effetto delle condotte descritte ai capi L ed M (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), non avendo il giudice accompagnato la statuizione della confisca con alcuna argomentazione in ordine alla necessaria dimostrazione del profitto (an, quantum e quomodo) effettivamente conseguito e lucrato personalemente, per effetto di condotte commesse in nome e per conto dell’ente del quale ella era legale rappresentante; applicazione della confisca per equivalente senza alcun previo tentativo di reperire il profitto presso le casse della società amministrata;
2.3. Il medesimo vizio di motivazione regge il terzo motivo di ricorso, speso in tema di dimostrazione apodittica della condotta lucrativa contestata ai capi L ed M.
3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore generale sollecita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, attesa la natura obbligatoria della confisca e la indicazione del quantum nella misura corrispondente al profitto del reato di truffa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo ed il secondo dei motivi di ricorso sono ammissibili (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 279348-01) e fondati, giacché introducono il tema della necessaria motivazione della confisca, estranea all’accordo intervenuto tra le parti.
1.1. La confisca disposta d’ufficio non è stata, infatti, accompagnata da alcuna specifica motivazione, capace di argomentare le ragioni della ablazione, che partecipa di una natura sanzionatoria.
Orbene, la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, omissis, Rv. 283081 – 01) ha avuto modo di chiarire che in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all’applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l’ablazione obbligatoria ha l’obbligo di motivare funditus sulle ragioni della ricorrenza dei relativi presupposti di fatto.
Il provvedimento impugnato, viceversa, è del tutto privo di motivazione sul detto punto, essendo stati solo richiamati gli articoli di legge che impongono la misura.
1.2. E’ anzitutto opportuno evidenziare l’ammissibilità del ricorso, nonostante gli stringenti limiti delineati dall’art. 448 cod. proc. pen., in quanto i vizi motivazionali denunciati attengono alla confisca per equivalente disposta dal Tribunale di Perugia, estranea all’accordo raggiunto dalla C. con il Pubblico ministero.
Viene in rilievo, al riguardo, l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui «la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 279348 – 01; in senso conforme, Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, omissis, Rv. 281358- 01).
1.3. Tanto premesso in ordine all’ammissibilità del ricorso, deve osservarsi che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che «in tema di reati tributari commessi dal legale rappresentante di una persona giuridica, è legittimo disporre la confisca per equivalente, ancorché non preceduta dal sequestro preventivo, del profitto del reato -corrispondente all’ammontare delle imposte o delle ritenute non versate al fisco – sul patrimonio dell’amministratore, nei casi in cui nulla risulti acquisito ovvero emergano indicazioni contrarie circa la disponibilità di beni in capo alla persona giuridica» (Sez. 5, n. 31450 del 20/01/2017, omissis, Rv. 272111- 01; in senso conforme, tra le altre, Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, omissis, Rv. 272238 – 01; Sez. 3, n. 28225 del 09/02/2016, omissis).
In tale prospettiva ermeneutica, che si condivide e qui si intende ribadire, coglie nel segno la censura difensiva in ordine all’assoluta assenza di motivazione sulla necessità di aggredire il patrimonio della persona fisica, legale rappresentante dell’ente, prima ancora di aver tentato di escutere quello della società di capitali, che ha tratto profitto dalla commissione dei reati ascritti all’odierna ricorrente (nella qualità indicata in imputazione).
1.4. Sotto altro profilo, deve pure osservarsi che la confisca per equivalente può essere disposta, nei confronti del legale rappresentate di una società, solo nel caso in cui, all’esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile l’ablazione diretta del profitto del reato giacente nel patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, non essendo necessaria, tuttavia, ai fini dell’accertamento di tale impossibilità, l’inutile escussione del patrimonio sociale se già vi sono elementi sintomatici dell’incapienza patrimoniale dell’ente (Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 275687 – 01).
1.5. Restano assorbiti i motivi di ricorso afferenti alla misura della disposta confisca, che dovrà essere oggetto, nel merito, di nuova ponderata valutazione, che tenga conto del profitto concretamente e personalmente conseguito dall’agente.
2. Si impone l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Perugia, diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca disposta nei confronti della ricorrente e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Perugia, in diversa persona fisica.
Così deciso il 4 giugno 2026






