L’inammissibilità parziale del ricorso impedisce il rinvio del giudizio ai soli effetti civili?

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Cass. pen., sez. V, 12/03/2026 (ud. 12/03/2026, dep. 24/06/2026), n. 23414 (Pres. Pezzullo, Rel. Guardiano)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’inammissibilità, anche parziale del ricorso, sia ostativa al rinvio per la prosecuzione del giudizio per i soli interessi civili.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Palermo confermava una sentenza con cui il Tribunale di Marsala aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 610 cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore della parte civile, il quale deduceva violazione di legge processuale.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’inammissibilità, anche parziale del ricorso, è ostativa al rinvio per la prosecuzione del giudizio per i soli interessi civili ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cfr. Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023).

I risvolti applicativi

L’inammissibilità, anche parziale, del ricorso, preclude il rinvio del giudizio ai soli effetti civili ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p.[1].

[1]Ai sensi del quale: “1. L’impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale. 1-bis. Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. 2. L’impugnazione per i soli interessi civili non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5

Num. 23414

Anno 2026

Presidente: PEZZULLO ROSA

Relatore: GUARDIANO ALFREDO

Data Udienza: 12/03/2026

Data Deposito: 24/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da: dalla parte civile B. L. nato a … il … nel procedimento a carico di: B. S. nato a … il …

avverso la sentenza del 05/05/2025 della Corte d’appello di Palermo

Udita la relazione svolta dal Consigliere Alfredo Guardiano; lette/sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MARIA ELENA GAMBERINI

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza con cui il Tribunale di Marsala, in data 3.11.2023, aveva assolto B. S. dal reato di cui all’art. 610 cod. pen. in rubrica ascrittogli, commesso, secondo l’ipotesi accusatoria, in danno di B. L..

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la persona offesa, costituita parte civile, lamentando violazione di legge processuale, in quanto il giudice di secondo grado, a fronte di un appello proposto dalla B. L. ai soli effetti civili, che la stessa Corte di appello non ha dichiarato inammissibile, ma ha rigettato, avrebbe dovuto trasmettere gli atti per la decisione al giudice civile competente, ai sensi del disposto dell’art. 573, co. 1 bis, cod. proc. pen.

2.1. Con requisitoria scritta del 21.1.2026, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, nella persona della dott.ssa Maria Elena Gamberini, rilevata la fondatezza dei motivi di impugnazione, chiede che il ricorso venga accolto.

2.1. Con memoria e conclusioni scritte dell’11.3.2026, l’avv. G. F., difensore e procuratore speciale della costituita parte civile, insiste per l’accoglimento del ricorso, chiedendo anche la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute nel grado, come da allegata nota spese.

3. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le seguenti ragioni.

Come è noto il disposto dell’art. 573, co. 1 bis, cod. proc. pen., 1-bis., dedicato alla disciplina delle impugnazioni ai soli effetti civili, prevede che “Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.”

Come è stato sottolineato in una condivisibile decisione di questa Corte, l’inammissibilità anche parziale del ricorso è ostativa al rinvio per la prosecuzione del giudizio per i soli interessi civili ai sensi dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (cfr. Sez. 5, n. 4902 del 16/01/2023, Rv. 284121 – 02).

Nel caso in esame, dunque, la Corte territoriale, a fronte di un appello articolato ai soli effetti civili, avrebbe dovuto astenersi dal trasmettere gli atti al competente giudice civile solo se avesse ritenuto l’appello inammissibile.

Laddove la ritenuta infondatezza dell’appello, che ha indotto il giudice di secondo grado a rigettarlo, si è tradotta in una violazione del criterio di competenza funzionale previsto dalla norma di nuovo conio, alla luce della quale, in caso di impugnazione ai soli effetti civili innanzi al giudice penale, quando l’impugnazione stessa non sia inammissibile, il giudice competente va individuato nel giudice civile ovvero nella sezione civile competente della Corte di Cassazione (cfr., sul punto, Sez. 4, Sentenza n. 46179 del 12/09/2023, Rv. 285351 – 01.).

Non vi sono dubbi, peraltro, che al caso in esame si debba applicare la disposizione normativa in commento, in quanto la costituzione di parte civile della persona offesa dal reato è intervenuta successivamente alla data del 30.12.2022.

Come affermato, infatti, dalla giurisprudenza di legittimità nella sua espressione più autorevole, l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione (cfr. Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, Rv. 285036 – 01).

La violazione dell’indicata competenza funzionale fissata dal legislatore in capo al competente giudice civile ha pertanto determinato una nullità assoluta della sentenza oggetto di ricorso, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento (sulla nullità assoluta come conseguenza della violazione della competenza funzionale del giudice, cfr. Sez. 3, n. 18296 del 04/03/2020, Rv. 279236 – 01, in tema di correzione di errore materiale; Sez. 5, n. 41589 del 23/09/2025, Rv. 289126 – 01, in tema di revisione).

Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché resa da un giudice privo di competenza funzionale, disponendosi la trasmissione degli atti al giudice civile competente presso la Corte di appello di Palermo, che deciderà anche in relazione alla domanda della parte civile relativa alle spese sostenute da quest’ultima nel presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone rimettersi gli atti per il giudizio alla sezione civile competente della corte d’appello di Palermo.

Così è deciso, 12/03/2026

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