Cass. pen., sez. II, 22/04/2026 (ud. 22/04/2026, dep. 24/06/2026), n. 23418 (Pres. Pellegrino, Rel. Bifulco)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nel fascicolo per il dibattimento, debbano essere inseriti gli atti relativi alla notifica all’imputato dell’avviso per l’udienza preliminare.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli, salvo confermare il giudizio di responsabilità pronunciato in primo grado nei confronti di una persona imputata di avere commesso il il delitto di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen. ‒ così riqualificata, già dal Tribunale, l’originaria imputazione per delitto di riciclaggio ‒, concedeva le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva specifica e infra-quinquennale, rideterminando la pena in anni uno di reclusione ed euro 300 di multa.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 178, 179 419 e 420 bis cod. proc. pen..
In particolare, secondo il ricorrente, vi sarebbe stata nel caso di specie la mancata conoscenza del processo, non avendo l’imputato mai ricevuto notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare; nonostante ciò, in quell’udienza egli veniva dichiarato assente.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel fascicolo per il dibattimento, formato ai sensi dell’art. 431 cod. proc. pen., devono essere inseriti gli atti relativi alla notifica all’imputato dell’avviso per l’udienza preliminare, al fine di agevolare i poteri d’ufficio del giudice di rilevare nullità insanabili e garantire, in tal modo, la ragionevole durata del processo (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016).
I risvolti applicativi
Nel fascicolo per il dibattimento ex art. 431 c.p.p.[1] devono essere acquisiti gli atti relativi alla notifica dell’avviso di udienza preliminare all’imputato, al fine di consentire al giudice il rilievo d’ufficio delle nullità insanabili e assicurare la ragionevole durata del processo.
[1]Ai sensi del quale: “1. Immediatamente dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilità dell’azione penale e all’esercizio dell’azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore; d) i documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità; e) i verbali degli atti assunti nell’incidente probatorio; f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all’estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana; g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell’articolo 236, nonché, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo; h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. 2. Le parti possono concordare l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 23418 Anno 2026
Presidente: PELLEGRINO ANDREA
Relatore: BIFULCO DANIELA
Data Udienza: 22/04/2026
Data Deposito: 24/06/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
B. P., nato a … il …
avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte d’appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, con cui si è chiesto pronunciare il rigetto del ricorso, cui ha replicato, con memoria nell’interesse dell’imputato, l’Avv. R. d. P..
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13 ottobre 2025, la Corte di appello di Napoli, salvo confermare il giudizio di responsabilità pronunciato in primo grado nei confronti di P. B. per il delitto di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen. ‒ così riqualificata, già dal Tribunale, l’originaria imputazione per delitto di riciclaggio ‒, ha concesso le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla recidiva specifica e infra-quinquennale, rideterminando la pena in anni uno di reclusione ed euro 300 di multa.
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 178, 179 419 e 420 bis cod. proc. pen. La difesa lamenta la mancata conoscenza del processo, non avendo l’imputato mai ricevuto notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, prevista per il 19 novembre 2014; nonostante ciò, in quell’udienza egli veniva dichiarato assente.
Benché la nullità a regime intermedio, verificatasi in primo grado, non venisse eccepita (avendo la difesa reso edotto l’imputato del giudizio di primo grado) e si sia pertanto sanata, resta il fatto che il B., a suo tempo, non riceveva la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare: dal che deriva la nullità di tutti gli atti consecutivi, inclusa la sentenza di primo grado e quella di appello, ex artt. 179 e 185 del codice di rito.
2.2. Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione, sia in relazione all’elemento soggettivo del reato ascritto ‒ attesa la mancanza di prova che il ricorrente fosse consapevole della provenienza furtiva dell’assegno di cui all’imputazione ‒ sia all’elemento oggettivo del reato di ricettazione, essendo egli concorso nel delitto presupposto (falso in scrittura privata). Ricorda la difesa che la sola mancata giustificazione del possesso di una res proveniente da delitto non sempre implica consapevolezza circa l’illiceità della provenienza delittuosa; sulla base di massime d’esperienza citate in ricorso (p. 9), si afferma che i giudici di merito avrebbero dovuto considerare l’esistenza di un ragionevole dubbio circa la consapevolezza, in capo all’imputato, della specifica provenienza dell’assegno.
2.3. Con il terzo motivo, si duole del vizio di motivazione in cui è incorsa la Corte territoriale che ha ritenuto erroneamente che le circostanze attenuanti generiche fossero già state riconosciute dal Tribunale in termini di equivalenza, laddove invece il primo giudice aveva negato le stesse e riconosciuto, in termini di equivalenza con la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., le attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 648, comma 2, cod. pen. In particolare, se si ritenesse quello commesso un errore materiale, vi sarebbe stata omessa motivazione sulla richiesta delle circostanze attenuanti generiche fondate sul fatto che l’imputato ha dato prova di enorme sensibilità nel momento in cui ha prestato il consenso ad acquisire la denuncia della persona offesa che dimora stabilmente in Svizzera; si intende l’errore, invece, come di valutazione, vi è evidente contraddittorietà della sentenza: in entrambi i casi, ne risulta compromesso il giudizio di valutazione fra circostanze di segno contrario e che, in caso di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, andrebbe riformulato in termini di prevalenza delle attenuanti rispetto all’aggravante ritenuta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito esposte.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, agli atti del procedimento (cui questa Corte ha legittimo accesso, attesa la natura processuale della questione dedotta: cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, omissis, Rv. 220092-01) risulta regolarmente pervenuta al ricorrente, in data 10 ottobre 2014, mediante consegna nelle mani di T. C., moglie-convivente del medesimo, la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, prevista per il 19 novembre 2014. Nel fascicolo del dibattimento, è presente altresì il decreto di fissazione dell’udienza preliminare, datato 22 settembre 2014, a firma del g.u.p. Dott.ssa Ludovica Mancini (cfr. Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 269029-01, secondo cui, nel fascicolo per il dibattimento, formato ai sensi dell’art. 431 cod. proc. pen., devono essere inseriti gli atti relativi alla notifica all’imputato dell’avviso per l’udienza preliminare, al fine di agevolare i poteri d’ufficio del giudice di rilevare nullità insanabili e garantire, in tal modo, la ragionevole durata del processo).
Alla luce di ciò, legittimamente il giudice dell’udienza preliminare, preso atto che l’imputato non era comparso, ne dichiarava l’assenza.
Deve ritenersi, pertanto, destituita di qualsivoglia fondamento la tesi difensiva circa la mancata conoscenza del processo e la conseguente invocazione della nullità di tutti gli atti consecutivi alla mancata notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare.
3. Il secondo motivo, puramente reiterativo di doglianze già esaustivamente disattese dai giudici di merito, omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, omissis, Rv. 277710-01). Sul piano generale, e al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza di appello, è necessario ricordare che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che, nel caso in esame, la motivazione di entrambe le pronunce si dispiega secondo l’articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (v., ex plurimis, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, omissis, Rv. 257595-01).
Premesso che il delitto presupposto, diversamente da quanto ventilato nel motivo in esame, è stato individuato dai giudici di merito in quello di furto postale dell’assegno (di cui al capo 5 dell’imputazione), e non nel delitto di falso, si osserva che, con motivazione esente dai dedotti vizi, la Corte territoriale ha evidenziato l’assenza di emergenze processuali utili a far ritenere che il ricorrente avesse partecipato al delitto presupposto.
La prova della consapevolezza, in capo all’imputato, dell’illecita provenienza dell’assegno è stata correttamente affermata sulla base della mancata prospettazione, da parte dell’imputato, di plausibili giustificazioni circa il possesso degli assegni (v., tra le altre, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, omissis, Rv. 270120-01; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, omissis, Rv. 268643-01).
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, oltre che, per quanto si illustrerà nel prosieguo, non deducibile, nella parte in cui lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata prevalenza delle attenuanti nel giudizio di bilanciamento tra le circostanze.
4.1. Va innanzitutto precisato che il primo giudice, come motivazione del tutto congrua e priva di aporie logico-giuridiche, ha riconosciuto al B. l’attenuante di cui all’art. 648 cpv. cod. pen. in giudizio di equivalenza con la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.
4.1.1. Invero, sebbene risulti, in effetti, che il giudice di primo grado si fosse espresso nel senso del diniego delle circostanze di cui al 62-bis cod. pen. e non nel senso del loro riconoscimento con giudizio di equivalenza, si osserva, in primo luogo, come non si vede quale sia l’interesse del ricorrente nel dolersi del decisum della Corte territoriale (che ha ritenuto le attenuanti generiche, pur se sull’errato presupposto del pregresso riconoscimento in primo grado, confermando il giudizio di equivalenza). Detta statuizione, in ogni caso, non avrebbe potuto determinare alcuna refluenza favorevole all’imputato sul disposto trattamento sanzionatorio né, prima ancora, potrebbe legittimare una rivisitazione del giudizio di bilanciamento tra circostanze di segno contrario (nel senso dell’ipotizzata prevalenza delle attenuanti) dal momento che la presenza della recidiva qualificata impedisce, a norma dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. di ritenere prevalenti sulla stessa le riconosciute circostanze generiche, divieto non travolto dalle pronunce della Corte costituzionale menzionate dalla difesa (sent. n. 105 del 18 aprile 2014 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.; sent. n. 141 dell’11 luglio 2023 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4, cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
Da qui l’inconferenza del motivo.
4.1.2. Invero, la Corte distrettuale non ha affatto messo in dubbio la portata delle citate decisioni della Consulta, ma si è sostanzialmente limitata a prendere atto del divieto normativo di poter modificare l’operato giudizio di bilanciamento limitandosi a concedere le circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con la recidiva, e a ridurre la pena solo in conseguenza di una rivalutazione del reale disvalore del fatto.
4.2. In secondo luogo, il contestato vizio di motivazione circa la mancata concessione del giudizio di prevalenza avrebbe un fondamento, ove la questione (assenza di attenuanti generiche e loro mancata invocazione, possibilità di riformulazione del giudizio di diverso bilanciamento con l’aggravante contestata sulla base dell’attenuante già riconosciuta ovvero considerando anche l’eventuale attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.) fosse stata dedotta in appello. Deve tuttavia notarsi come il motivo secondo dell’atto di appello (v. p. 3) si limitasse, al contrario, ad invocare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche “al fine di intervenire quanto meno sulla misura della pena”, finendo di fatto per “autolimitare” e, sostanzialmente, impedire un diverso giudizio di bilanciamento.
In tal senso, come anticipato, la censura non è consentita dalla legge, atteso che – al di là delle assorbenti considerazioni che precedono – non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così, ad es., Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, omissis, Rv. 269745-01).
5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ‒ ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, omissis, Rv. 267585-01) ‒ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 22/04/2026





