Quando è preclusa la particolare tenuità del fatto nei reati permanenti?

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Cass. pen., sez. II, 22/04/2026 (ud. 22/04/2026, dep. 24/06/2026), n. 23421 (Pres. Pellegrino, Rel. Bifulco)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando, in tema di reati permanenti, sia preclusa l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Napoli confermava una decisione di primo grado, che dichiarava l’imputato responsabile del delitto di occupazione abusiva di immobile destinato a edilizia residenziale pubblica, condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 80 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131 bis, cod. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «in tema di reati permanenti, è preclusa l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa» (Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016).

I risvolti applicativi

Nei reati permanenti, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è inapplicabile sino alla cessazione della permanenza, perdurando l’offesa al bene giuridico tutelato.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 23421 Anno 2026

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: BIFULCO DANIELA

Data Udienza: 22/04/2026

Data Deposito: 25/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da

D. S. M. nata a …, il …

avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d’appello di Napoli

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Bifulco;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, con cui si è chiesto pronunciare l’inammissibilità del ricorso, cui ha replicato, con memoria,

il difensore dell’imputata, Avv. S. C..

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 luglio 2025, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, che dichiarava M. D. S. responsabile del delitto di occupazione abusiva di immobile destinato a edilizia residenziale pubblica, condannandola alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 80 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 131 bis, cod. pen., che, nella formulazione introdotta con d.lgs. 150 del 10 ottobre 2022, deve ritenersi applicabile anche ai fatti precedenti al commesso reato, ex art. 2, quarto comma, cod. pen. La difesa lamenta, in particolare, l’insufficienza della motivazione con riguardo alla condotta dell’imputata successiva alla commissione del reato e all’elemento soggettivo del reato ascritto. Si osserva, quanto alla condotta, che, con atto d’appello, si era rimarcato come la ricorrente, oltre ad aver restituito i mobili all’erede della defunta titolare dell’appartamento, avesse provveduto a farsi intestare le utenze, nonché i bollettini per il canone d’affitto, regolarmente versati. Viene invocata l’applicazione dell’art. 50 cod. pen., anche nella forma putativa ovvero dell’art. 47 cod. pen., posto che la mancata richiesta, da parte dell’I.a.c.p., di lasciare l’appartamento ha ingenerato nella ricorrente la convinzione della legittima occupazione. Si osserva, infine, che il pagamento di un’indennità a titolo di occupazione poteva valutarsi almeno ai sensi dell’art. 1591 cod. civ., a titolo di risarcimento del danno.

2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 175 cod. pen., avendo i giudici dell’appello replicato con motivazione inadeguata alla richiesta del beneficio della non menzione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è, nel complesso, infondato, per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Impregiudicata la correttezza di quanto osservato dalla difesa a proposito dell’applicabilità della «causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in quanto istituto di natura sostanziale, anche nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della modifica, relativi a reati commessi in precedenza» (Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023, omissis, Rv. 284241-02), deve sottolinearsi la radicale, logica incompatibilità tra il reato ascritto, di natura permanente, e l’invocata causa di non punibilità, allorché la permanenza della condotta non sia cessata, come nel caso di specie.

L’incidenza di tale principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, omissis, Rv. 276096-01: «il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. ha natura permanente, atteso che l’offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l’invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto, sicché è preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa»; v. anche Sez. 3, n. 30383 del 30/03/2016, omissis, Rv. 267589-01: «in tema di reati permanenti, è preclusa l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa»; in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per difetto di motivazione sull’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., nonostante la pronuncia avesse espresso una valutazione di “modestia oggettiva del fatto” di cui era stata accertata la cessazione della permanenza), è trascurato dalla difesa, che enfatizza aspetti del tutto irrilevanti, già indicati nella sintesi di cui supra, sub 2.1. del “ritenuto in fatto”, e inidonei a scalfire la tenuta dell’ordito motivazionale della decisione avversata.

In tal senso, il motivo è anche aspecifico, non confrontandosi, la difesa, con la motivazione, nel punto in cui si è chiarito come la condotta di occupazione, di cui gli agenti prendevano contezza nel 2019, non avesse ancora trovato la sua cessazione al momento dell’adozione della sentenza impugnata.

Si osserva, infine, che le censure relative allo stato di necessità, riproposte nel corpo del motivo, sono reiterative di doglianze compiutamente disattese dai giudici di merito.

3. Il secondo motivo è infondato.

3.1. Il diniego del beneficio invocato è stato motivato alla luce della natura perdurante della condotta contestata. Le ragioni, così espresse dal giudice di appello nell’ambito della discrezionalità riconosciutagli dagli artt. 132 e 133 cod. pen., sono sufficienti, a parere di questo Collegio a, dar conto del diniego, dal momento che il legislatore fa dipendere la concessione della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale dalla valutazione degli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen. (v. Sez. 3, n. 19648 del 27/02/2019, omissis, Rv. 275748-01).

3.2. Si è affermato in giurisprudenza che ove, come nella fattispecie, venga concesso uno dei benefici (sospensione condizionale) con l’individuazione di una serie di elementi valutabili in senso favorevole all’imputato, e venga invece negato l’altro (non menzione della condanna nel certificato del casellario), tale determinazione discrezionale deve essere sorretta dall’indicazione delle ragioni per le quali gli elementi valutabili favorevolmente per la concessione dell’uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell’altro beneficio, oppure dalla precisazione dell’avvenuta emersione di altri elementi di segno negativo nell’ottica del beneficio da negarsi (Sez. 4, n. 32963 del 04/06/2021, omissis, Rv. 281787-01; Sez. 2, n. 23383 del 04/06/2025, omissis, non mass.).

3.3. A parere del Collegio, in disparte la genericità della richiesta (che la parte ha avanzato solo in sede di conclusioni del proprio atto di appello senza giustificare in alcun modo le ragioni sulla base delle quali il beneficio potesse essere riconosciuto), tale obbligo motivazionale risulta rispettato nella sentenza gravata, nella quale si è evidenziato che le esigenze di riservatezza, relative alla persona dell’imputata, rispetto a quelle di tutela della collettività connesse a tale forma di pubblicità risultano recessive rispetto alla natura perdurante delle violazioni contestate, sostanziatesi nell’occupazione abusiva di immobile con durata pluriennale senza alcuna condotta di resipiscenza o di disponibilità alla riparazione o al risarcimento del danno.

4. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 22/04/2026

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