Cass. pen., sez. VI, 9/05/2025 (ud. 9/05/2025, dep. 10/07/2025), n. 25524 (Pres. Costanzo, Rel. Calvanese)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come vanno individuati i “fatti” rilevanti ai fini della valutazione di inconciliabilità nel giudizio di revisione di cui all’art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. che, come è noto, prevede quanto segue: “La revisione può essere richiesta: (…) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile del giudice ordinario o di un giudice speciale”.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Trento dichiarava inammissibile un’istanza di revisione presentata in relazione alla sentenza definitiva emessa dalla Corte territoriale di Venezia per reati di estorsione.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, nel giudizio di revisione di cui all’art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., la individuazione dei “fatti” rilevanti ai fini della valutazione di inconciliabilità implica non solo la verifica degli accadimenti storici o fattuali, apprezzati ineludibilmente nella loro connotazione storico-naturalistica (o empirica), ma anche l’accertamento, che è giuridico-fattuale, degli elementi normativi che concorrono ad integrare la condotta (Sez. 6, n. 22283 del 07/02/2024).
I risvolti applicativi
Nel giudizio di revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p., l’individuazione dei “fatti” rilevanti richiede sia la verifica degli accadimenti storici nella loro dimensione empirica, che l’accertamento giuridico-fattuale degli elementi normativi che definiscono la condotta.