L’assenza di lavoro preclude l’affidamento in prova ai servizi sociali?

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Cass. pen., sez. I, 27/03/2025 (ud. 27/03/2025, dep. 3/07/2025), n. 24503 (Pres. Rocchi, Rel. Casa)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il mancato svolgimento di un’attività lavorativa impedisce di ottenere l’affidamento in prova ai servizi sociali.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna respingeva una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 Ord. pen..

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante il quale, con un unico motivo, deduceva la manifesta illogicità della motivazione, l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen..

In particolare, il ricorrente si doleva del fatto che il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, nel caso di specie, aveva adottato il provvedimento di rigetto sul rilievo della mancanza di una progettualità esterna, ovvero di una attività lavorativa o una attività di volontariato da parte del ricorrente, idonea a sorreggere il beneficio richiesto, ritenendo di concedere la detenzione domiciliare.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, non costituisce da solo, qualora mancante, condizione ostativa all’applicabilità di detta misura, trattandosi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito (Sez. 1, n. 5076 del 21/09/1999; in

senso conforme Sez. 1, n. 16541 del 10/12/2018; in particolare, in tale pronuncia, si è osservato che è illegittima l’ordinanza di rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale che, pur in presenza di plurimi elementi positivi relativi al comportamento del richiedente, fondi il giudizio prognostico negativo in merito al suo reinserimento sociale esclusivamente sulla mancanza del programma trattamentale redatto dall’UEPE; nella fattispecie la Corte ha annullato l’ordinanza di rigetto per vizio di motivazione nella quale non risultava chiarito se la mancanza del programma fosse

da imputarsi alla ricorrente o all’impossibilità di reperire un’attività lavorativa o di volontariato).

I risvolti applicativi

L’assenza di un’attività lavorativa non preclude di per sé l’affidamento in prova, essendo solo uno dei diversi elementi che il giudice deve valutare nel complesso per decidere sulla misura.

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