Cass. pen., sez. I, 28/03/2025 (ud. 28/03/2025, dep. 3/07/2025), n. 24507 (Pres. Rocchi, Rel. Grieco)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa presuppone l’esistenza del reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 che, come è noto, dispone quanto segue: “Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all’ordine di deposito della cauzione di cui all’articolo 31[1], ovvero omette di offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione[2], è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni”.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Reggio Calabria confermava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città che, a sua volta, aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 76, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), applicandogli la pena di mesi sette di arresto.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 192, 526 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’esistenza del reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011 presuppone che l’imputato sia in condizione di adempiere, con la conseguenza che la materiale impossibilità di provvedere al versamento della cauzione, causata da mancanza di disponibilità economica in capo a lui, comporta l’esenzione da responsabilità (Sez. 1 n. 51874 del 29/10/2019).
I risvolti applicativi
L’esistenza del reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011 richiede che l’imputato sia in grado di adempiere, in guisa tale che l’impossibilità materiale di versare la cauzione per mancanza di mezzi esclude la sua responsabilità.
[1]Ai sensi del quale: “1. Il tribunale, con l’applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell’articolo 22, costituisca un’efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte. 2. Fuori dei casi previsti dall’articolo 9, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l’opportunità, le prescrizioni previste dall’articolo 8, commi 3 e 4. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma 1. 3. Il deposito può essere sostituito, su istanza dell’interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l’istanza dell’interessato è disposta l’ipoteca legale sia trascritto presso l’ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali previste dal presente comma sono anticipate dall’interessato secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili. 4. Quando sia cessata l’esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia. 5. Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari”.
[2]Cfr. nota precedente.







