Cass. pen., sez. V, 26/03/2025 (ud. 26/03/2025, dep. 10/07/2025), n. 25510 (Pres. Scarlini, Rel. Di Guardiano)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa deve allegare la parte che intende beneficiare della continuazione in grado di appello.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione penale, decidendo quale giudice del rinvio ex art. 627, c.p.p., riconosceva la disciplina della continuazione.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 81, c.p., e 671, c.p.p., e vizio di motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di reato continuato, la parte che intende beneficiare della relativa disciplina in grado di appello ha l’onere di allegare, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficienti, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, né la mera produzione delle sentenze relative alle condanne di cui si chiede l’unificazione “quoad poenam” ex art. 81, comma secondo, cod. pen., né la generica istanza di riconoscimento del beneficio (cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 24052 del 30/05/2024).
I risvolti applicativi
In tema di reato continuato, per ottenere tale beneficio in appello, la parte deve allegare elementi specifici e concreti, non essendo sufficiente la sola produzione delle sentenze o formulare una richiesta generica in tal senso.





