Cass. pen., sez. I, 21/05/2026 (ud. 21/05/2026, dep. 10/09/2026), n. 33278 (Pres. Rocchi, Rel. Gavoni)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come vada motivata la decisione di non inoltro in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, giudicando ai sensi dell’art. 18 ter, comma 6, Ord. pen., rigettava un reclamo avverso un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto, con cui era stata trattenuta la missiva che un detenuto intendeva inviare alla figlia.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 18 ter Ord. pen., 68 Ord. pen., 2, 3, 25 e 111 Cost., 3, 6 e 8 CEDU, 41 bis Ord. pen., la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alle ragioni per le quali è stato disposto il trattenimento della missiva e la violazione della disciplina volta alla tutela del diritto alla corrispondenza del detenuto.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, Sentenza n. 51187 del 17/05/2018).
I risvolti applicativi
In tema di controllo della corrispondenza del detenuto sottoposto a regime speciale, il non inoltro della missiva è legittimo ove sorretto da elementi concreti idonei a far dubitare ragionevolmente della corrispondenza tra il contenuto apparente e quello effettivo della comunicazione.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33278 Anno 2026
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: GAVONI ANNA MARIA
Data Udienza: 21/05/2026
Data Deposito: 10/09/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T. F., nato a … il …
avverso l’ordinanza del 13/11/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Perugia
Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale MICHELE CIAMBELLINI
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, giudicando ai sensi dell’art. 18 ter, comma 6, Ord. pen., rigettava il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Spoleto del 9 dicembre 2024, con cui era stata trattenuta la missiva che il detenuto F. T. intendeva inviare alla figlia D..
Il Tribunale riteneva oggettivamente oscuro il contenuto della missiva attraverso cui il condannato chiedeva a tal “G. …“.
Il Tribunale individuava, altresì, la pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza nel contenuto della missiva dall’entità della somma richiesta ad un soggetto che soltanto in sede di reclamo il condannato esplicita essere “G. S.” nonché dalla genericità dell’affare sottostante disvelato, sempre nell’atto di reclamo, doversi investire per avviare lavori di ristrutturazione della casa della compagna R. M. e del cognato; il Tribunale riteneva poco credibile tale ultima motivazione sia per il numero delle case da ristrutturare che per l’impegno che il T. assume per un immobile di non sua proprietà ed evidenzia l’illogicità di richiedere l’asserito favore attraverso la figlia e non direttamente al soggetto erogante il prestito.
2. Ricorre per cassazione l’interessato, tramite il difensore di fiducia, avv. T. C., deducendo due motivi (il secondo erroneamente indicato con il numero 3).
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 18 ter Ord. pen., 68 Ord. pen., 2, 3, 25 e 111 Cost., 3, 6 e 8 CEDU, 41 bis Ord. pen., la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alle ragioni per le quali è stato disposto il trattenimento della missiva e la violazione della disciplina volta alla tutela del diritto alla corrispondenza del detenuto.
Lamenta il ricorrente che il Tribunale non ha tenuto conto della documentazione depositata in particolare di altra corrispondenza in cui il T. aveva indicato con “G.” G. S. e del provvedimento con cui il Tribunale Civile di Messina aveva ordinato alla M. di rilasciare l’abitazione popolare.
(omissis).
Il ricorrente menziona una serie di corrispondenza a conferma della fondatezza della motivazione evidenziando che in una successiva lettera, anche essa originariamente trattenuta, il T. scrive alla M. “…”.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 18 ter Ord. pen., 68 Ord. pen., 2, 3, 25 e 111 Cost., 3, 6 e 8 CEDU, 41 bis Ord. pen., la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alle ragioni per le quali è stato disposto il trattenimento della missiva nonché la violazione della disciplina volta alla tutela del diritto alla corrispondenza del detenuto con riferimento all’omesso trattenimento parziale della missiva.
Lamenta il ricorrente che l’ordinanza impugnata ha omesso di motivare sulla richiesta di escludere dalla missiva la parte contenente le parole ritenute pericolose, disponendone lo stralcio.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Michele Ciambellini, concludeva per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. L’art. 18-ter Ord. pen., in tema di limitazioni e controlli sulla corrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale, stabilisce che le limitazioni, il visto di controllo e il controllo del contenuto delle buste, regolati dai commi da 1 a 4, nonché i provvedimenti di trattenimento, previsti dal comma 5 del medesimo articolo, possono essere adottati esclusivamente per esigenze attinenti le indagini o la prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell’istituto. Tali restrizioni, incidendo su un diritto fondamentale della persona, possono essere disposte, ai sensi dell’art. 15 Cost., con provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie previste dalla legge.
3. In ossequio ai dettami normativi l’ordinanza impugnata risulta congruamente motivata nella parte in cui ha confermato il trattenimento della missiva manoscritta, ravvisando il plausibile rischio che siano veicolati messaggi criptici non ritenuti giustificati dalle argomentazioni contenute nel reclamo.
3.1. La decisione si conforma all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti, i quali facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, omissis, Rv. 259472 – 01; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, omissis, Rv. 274479 01; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, omissis, Rv. 277527 – 01; Sez. 1, n. 3216 del 18/12/2025 Cc., Rv. 389305).
3.2. In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, Sentenza n. 51187 del 17/05/2018 Cc., Rv. 274479 — 01).
3.3. Nel caso in esame, il Tribunale di Sorveglianza ha elencato una serie di narrazioni di eventi e di circostanze non chiare in relazione alle quali ha ritenuto inverosimili le doglianze addotte dal ricorrente in sede di reclamo (v. pag. 1 e segg. della ordinanza impugnata), ciò rendendo infondato il primo motivo. 4. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile.
4.1. Il motivo relativo all’invio parziale della corrispondenza non risulta contemplato nell’atto di reclamo né nella memoria depositata al Tribunale di Sorveglianza di Perugia.
In base al principio devolutivo del gravame e del principio di disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, la omessa denuncia preclude la proposizione per la prima volta in sede di giudizio di legittimità.
Osserva il Collegio che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. – secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello – trova la sua “ratio” nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, omissis, Rv. 256631).
5. Alla reiezione dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21 maggio 2026






