La ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere integrano l’unità di ideazione propria del reato continuato?

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Cass. pen., sez. I, 24/06/2026 (ud. 24/06/2026, dep. 16/09/2026), n. 33660 (Pres. Casa, Rel. Filocamo)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere integrino l’unità di ideazione propria del reato continuato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Brescia – quale giudice dell’esecuzione – respingeva un’istanza tesa ad ottenere il riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra i fatti accertati in più decisioni irrevocabili.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore, il quale deduceva erronea applicazione delle norme regolatrici e vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (tra le altre, Sez. II, Sent n. 40123 del 22/10/2010).

I risvolti applicativi

La recidiva e l’abitualità delinquenziale non valgono, di per sé, a integrare l’elemento soggettivo della continuazione, costituito dall’unicità del disegno criminoso.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 33660 Anno 2026

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: MAGI RAFFAELLO

Data Udienza: 24/06/2026

Data Deposito: 16/09/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

A. C. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 16/01/2026 della Corte d’appello di Brescia

vista la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;

vista la requisitoria con cui il Sost. Procuratore Generale Valentina Manuali ha concluso per il rigetto del ricorso;

in procedura a trattazione scritta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 16 gennaio 2026 la Corte di Appello di Brescia – quale giudice dell’esecuzione – ha respinto l’istanza proposta da A. C., tesa ad ottenere il riconoscimento del medesimo disegno criminoso tra i fatti accertati in più decisioni irrevocabili.

In motivazione si evidenzia che le decisioni irrevocabili riguardano due condotte di bancarotta (tra il 2008 e il 2011, come amministratore di fatto delle società A. e I.) cui si uniscono reati in tema di violazione della disciplina sulla immigrazione e reati fiscali (tra il 2010 e il 2014). Si ravvisa la eterogeneità dei beni giuridici protetti e l’assenza di un visibile filo conduttore idoneo a rappresentare la comune ideazione delle plurime violazioni.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – A. C., deducendo con più motivi erronea applicazione delle norme regolatrici e vizio di motivazione.

Si evidenzia – in sintesi – che in sede di istanza era stata allegata la sostanziale continuità delle azioni delittuose, posto che A. agiva come amministratore di fatto di entrambe le società e poneva in essere condotte di elusione di obblighi documentali e fiscali, servendosi anche di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno. Si contesta, dunque, la pretesa eterogeneità delle condotte, affermata dalla Corte di Appello con riferimento ad un profilo meramente formale.

In realtà vi era un unico finalismo, il che rileva ai fini del riconoscimento del reato continuato. Anche la diversità dei correi viene spiegata in rapporto alla diversità dei ruoli formali e sostanziali tenuti nelle diverse compagini societarie.

Inoltre le operazioni distrattive della A. – ove si apprezzi il contenuto delle decisioni – sono avvenute tutte tra il 2008 e il 2009, al di là della data posteriore di dichiarazione del fallimento, il che conferma la unicità di azione rispetto al primo fallimento I..

Si illustrano nuovamente le strette correlazioni tra i fatti giudicati, posti a base dell’istanza, e si evidenzia, a fronte di ciò, una totale sottovalutazione di tali fattori.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni che seguono.

2. Va premesso che, in via generale, al fine di applicare la disciplina del reato continuato ai sensi dell’art. 81 comma 2 cod. pen. è necessario che il giudice di merito – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse – individui precisi indici rivelatori tali da sostenere la conclusione, cui eventualmente perviene, della sostanziale unicità del disegno criminoso.

Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici – almeno nelle loro linee essenziali – da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862).

Ciò perchè la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (tra le altre, Sez. II, Sent n. 40123 del 22/10/2010 rv. 248862).

3. Sul punto, la copiosa elaborazione giurisprudenziale – maturata in questa sede di legittimità – ha individuato i possibili «indici rivelatori» della effettiva preordinazione unitaria : nella ridotta distanza cronologica tra i diversi fatti, nelle concrete modalità della condotta, nella medesimezza del bene tutelato, nell’apprezzamento della causale e delle condizioni di tempo e luogo delle singole violazioni, aggiungendo che risulta possibile valorizzare anche soltanto alcuni di detti elementi purchè significativi (così Sez. I n. 44862 del 5.11.2008, rv 242098).

Se è vero, dunque, che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall’art. 81 c.p., comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in essere determinati reati, al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all’ipotesi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di “disegno”, porrebbe l’istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.

Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.

La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di ‘adattamento’ alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).

4. Tali principi sono stati di recente ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue: il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.

5. Nel caso in esame la Corte di Appello, in rapporto ai parametri sin qui evidenziati, offre una motivazione apparente, posto che non esamina con la dovuta profondità di analisi i numerosi aspetti in fatto offerti già nella istanza (e ribaditi nell’atto di ricorso) che appaiono senza dubbio incidenti sulla decisione in tema di continuazione. Va pertanto disposta una nuova valutazione, previo annullamento della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia

Così è deciso, 24/06/2026

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