Nel giudizio di opposizione al rigetto della richiesta di revoca ex art. 667, comma 4, c.p.p., è necessario avvisare ogni soggetto interessato della fissazione dell’udienza?

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Cass. pen., sez. I, 9/07/2026 (ud. 9/07/2026, dep. 27/08/2026), n. 32088 (Pres. Rocchi, Rel. Toscani)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, emesso senza formalità a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen.[1], sia necessario dare avviso della fissazione dell’udienza ad ogni soggetto interessato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia aveva respinto un’istanza formulata dalla moglie di un condannato, con sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti, di revoca di un provvedimento di confisca e restituzione delle somme giacenti sul conto corrente.

Orbene, opposto tale provvedimento, il Tribunale di Reggio Emilia, in sede di opposizione, l’avevo dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sul presupposto che essa costituisse «mera riproposizione della precedente richiesta di revoca della confisca già rigettata».

Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, emesso senza formalità a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è necessario dare avviso della fissazione dell’udienza ad ogni soggetto interessato – per tale dovendosi intendere chi ha presentato l’istanza e chi, sulla base degli atti del procedimento e al momento della decisione, risulta essere formalmente il titolare del bene – a pena di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Sez. 1, n. 38802 del 16/10/2025).

I risvolti applicativi

Nel giudizio di opposizione al rigetto della richiesta di revoca ex art. 667, comma 4, c.p.p., l’avviso dell’udienza deve essere notificato a tutti i soggetti interessati, ossia all’istante e al titolare formale del bene risultante dagli atti, a pena di nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

[1]Ai sensi del quale: “Il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all’interessato. Contro l’ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell’articolo 666. L’opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 32088 Anno 2026

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: TOSCANI EVA

Data Udienza: 09/07/2026

Data Deposito: 27/08/2026

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

D. R., nato ad … il …

avverso

l’ordinanza del 16/03/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia

il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia in data 17 aprile 2026

udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Paolo A.M. Fiore, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 17 aprile 2026 e la qualificazione del ricorso per cassazione proposto avverso l‘ordinanza pronunciata dallo stesso Tribunale 16 marzo 2026 quale opposizione con trasmissione al giudice dell’esecuzione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 16 marzo 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia aveva respinto l’istanza formulata da R. D., moglie di L. G., condannato con sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti in data 8 maggio 2025, di revoca del provvedimento di confisca e restituzione delle somme giacenti sul conto corrente, alla stessa intestato e sul quale L. aveva delega a operare, presso l’Istituto di credito ….

A ragione della decisione il Giudice per le indagini preliminari aveva posto la circostanza del rapporto di coniugio, unitamente alla delega rilasciata dall’intestataria del conto in favore del coniuge condannato e richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la delega a operare rilasciata dal

titolare di un conto corrente all’indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest’ultimo delle somme depositate.

2. Opposto tale provvedimento da D., il Tribunale di Reggio Emilia, in sede di opposizione, l’ha dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., sul presupposto che essa costituisse «mera riproposizione della precedente richiesta di revoca della confisca già rigettata».

3. Ricorre D. per cassazione, sia avverso l’ordinanza del 16 marzo 2026, sia avverso il decreto del 17 aprile 2026.

Quanto a tale secondo ricorso, denuncia sulla base di unico, articolato motivo, a violazione di legge e il vizio di motivazione.

Deduce, in particolare, l’apparenza della motivazione con la quale il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto trattarsi di istanza identica ad altra già delibata, tale non potendo considerarsi il rigetto in data 16 marzo, che è proprio il provvedimento oggetto di opposizione.

4. Il Sostituto Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha prospettato l’annullamento con rinvio del decreto emesso dal Tribuna le di Reggio Emilia in data 17 aprile 2026 e la qualificazione del ricorso per cassazione proposto avverso l‘ordinanza pronunciata dallo stesso Tribunale 16 marzo 2026 quale opposizione con trasmissione al giudice dell’esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia in data 17 aprile 2026 è fondato per le ragioni che si espongono di seguito.

Deve, invece, dichiararsi inammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia in data 16 marzo 2026.

2. Quanto al provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia in data 17 aprile 2026 lo stesso è stato emesso de plano fuori dei casi previsti dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l’osservanza delle forme prescritte dall’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

Questa Corte ha condivisibilmente chiarito che, nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, emesso senza formalità a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., è necessario dare avviso della fissazione dell’udienza ad ogni soggetto interessato – per tale dovendosi intendere chi ha presentato l’istanza e chi, sulla base degli atti del procedimento e al momento della decisione, risulta essere formalmente il titolare del bene – a pena di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Sez. 1, n. 38802 del 16/10/2025, omissis, Rv. 288992 – 01). L’art. 666, comma 4, cod. proc. pen. prevede che l’udienza in camera di consiglio – fissata ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per la trattazione dell’incidente di esecuzione con avviso alle parti e ai difensori – si svolga con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.

Ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è, tuttavia, possibile la decisione d’inammissibilità dell’istanza, adottata de plano con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.

2.1. Al di fuori delle indicate ipotesi specifiche, che legittimano l’emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio, assicurato dal procedimento camerale, in quanto non implicano alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (tra le altre, Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013, dep. 18/10/2013, omissis, Rv. 257159), il procedimento esecutivo deve, pertanto, sempre svolgersi, previo avviso alle parti e ai difensori, con la partecipazione del Pubblico Ministero e con l’obbligatoria assistenza e partecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d’ufficio, ai fini della regolare instaurazione di un contraddittorio effettivo.

2.2. Consegue a tali rilievi che, qualora il giudice dell’esecuzione abbia, invece, omesso di fissare l’udienza in camera di consiglio e abbia adottato un provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, omissis, Rv. 259475).

Tanto è stato specificamente ribadito proprio in materia di istanza di restituzione di un bene confiscato con sentenza irrevocabile. Si è, infatti, chiarito che – poiché dalla decisione sull’istanza proposta dal terzo di restituzione del bene confiscato potrebbe derivare un pregiudizio al titolare del bene – si verifica, a seguito di una decisione assoggettata a opposizione, una situazione analoga a quella disciplinata dall’art. 102 cod. proc. civ. in tema di litisconsorzio necessario (Sez. 1, n. 37050 del 23/3/2018, omissis, Rv. 273667 – 01, in motivazione). Di conseguenza, in caso di opposizione avverso la decisione emessa senza formalità a norma dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., l’omesso avviso all’interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo (così le già citate Sez. 3, n. 17543 del 22/2/2019, omissis, Rv. 275446 – 01; Sez. 1, n. 37050 del 23/3/2018, omissis, Rv. 273667 – 01), e ciò per effetto della applicazione estensiva al procedimento di esecuzione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 45575 del 29/9/2015, omissis, Rv. 265235-01).

3. Il provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia in data 17 aprile 2026 è altresì viziato da motivazione apparente perché il Giudice dell’esecuzione ha omesso di indicare quale fosse l’istanza già presentata e delibata, tale non potendosi certamente considerare il rigetto in data 16 marzo 2026 che costituisce l’oggetto dell’opposizione e, al contempo, ha del tutto negletto le questioni, poste in modo analitico, dal terzo intestatario del conto corrente.

Il provvedimento impugnato, affetto, per le ragioni dette, da nullità assoluta, va dunque annullato con rinvio con trasmissione degli atti al Giudice dell’esecuzione per un nuovo giudizio.

4. Come anticipato, dev’essere dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione in data 16 marzo 2026.

A stretto rigore, su tale ricorso dovrebbe essere ripristinata la struttura procedimentale indicata dal combinato disposto di cui agli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., secondo cui il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità con ordinanza comunicata al Pubblico Ministero e

notificata all’interessato, avverso la quale il rimedio esperibile è l’opposizione dinanzi al Giudice dell’esecuzione che procede ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen.

E, tuttavia, risulta per tabulas che l’interessato avverso il provvedimento del 16 marzo, ha presentato sia, irritualmente, il ricorso per cassazione, sia l’opposizione che si è già celebrata e il cui provvedimento è oggetto dell’ulteriore ricorso per cassazione qui in scrutinio; ciò che rende del tutto

ultronea la qualificazione del ricorso in parola come opposizione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia del 16 marzo 2026. Annulla il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia del 17 aprile2026 con rinvio per nuovo giudizio allo stesso giudice.

Così è deciso, 09/07/2026

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