Nel giudizio di appello, dichiarata la prescrizione, il giudice può limitarsi a prenderne atto anche ai fini del risarcimento dei danni?

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Cass. pen., sez. V, 9/12/2025 (ud. 9/12/2025, dep. 22/01/2026), n. 2661 (Pres. Miccoli, Rel. Cuoco)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, possa limitarsi a prendere atto della causa estintiva.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Trieste, rilevando la sopravvenuta prescrizione dei reati contestati agli accusati (due episodi di minaccia grave in concorso), ne dichiarava l’estinzione, confermando le sole statuizioni civili.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorrevano gli imputati i quali, con un unico motivo, deducevano inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva i ricorsi suesposti fondati.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024).

I risvolti applicativi

Nel giudizio di appello, sopravvenuta la prescrizione del reato, il giudice, in presenza della parte civile, non può limitarsi a dichiarare l’estinzione, ma deve procedere alla valutazione nel merito ai fini dell’eventuale assoluzione dell’imputato, anche in caso di prova insufficiente o contraddittoria.

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