Nei procedimenti di riesame o appello di misure cautelari reali, il difensore ha il diritto di estrarre copia degli atti?

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Cass. pen., sez. I, 17/12/2025 (ud. 17/12/2025, dep. 29/12/2025), n. 41511 (Pres. Rocchi, Rel. Aliffi)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nei procedimenti di riesame o appello di misure cautelari reali, il difensore, oltre al diritto a consultare gli atti, abbia anche quello di estrarne copia.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, confermava un’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari, che aveva applicato all’indagato la misura cautelare della custodia in carcere in ordine ad un caso di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge nonché vizio di motivazione in relazione agli articoli 309, comma 8-bis, cod. proc. pen., 43 disp. att. cod. proc. pen., 116 e 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nei procedimenti di riesame o appello di misure cautelari reali, il difensore ha diritto a consultare gli atti, che vanno tempestivamente depositati, ma non ad estrarne copia, stante le esigenze di celerità del procedimento ostative al tempestivo espletamento dell’attività necessaria all’apprestamento di copie degli atti. non sussiste, pertanto, un diritto della parte interessata ad ottenere “de plano” copia degli atti di indagine, bensì la possibilità di esaminare gli atti depositati in cancelleria e, quindi, di estrarne copia informale (cfr. Sez. 3, n. 31196 del 16/09/2020; Sez. 2, n. 36191 del 07/07/2017; Sez. U, n. 4 del 03/02/1995; Sez. 3, n. 342 del 07/11/2006; Sez. U, n. 4 del 03/02/1995; Sez. 2, n. 3591 del 02/08/1994).

I risvolti applicativi

Nei procedimenti di riesame o appello di misure cautelari reali, il difensore ha il diritto di consultare gli atti tempestivamente depositati, ma non di estrarne copia, poiché le esigenze di celerità del procedimento impediscono la pronta produzione di copie ufficiali.

Ne consegue che non esiste un diritto automatico ad ottenere copia degli atti di indagine, ma solo la facoltà di esaminare gli atti depositati e di estrarne copie informali.

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