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L’unicità del disegno criminoso nel reato continuato: cosa implica?

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Cass. pen., sez. I, 29/03/2024 (ud. 29/03/2024, dep. 30/04/2024), n. 17485 (Pres. Siani, Rel. Poscia)

Indice

La questione giuridica

La principale questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa presuppone l’unicità del disegno criminoso in tema di reato continuato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva una domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., formulata con riferimento ai reati per i quali l’istante era stato condannato in diverse sentenze divenute irrevocabili.

Ciò posto, avverso questa decisione la difesa ricorreva per Cassazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, gli Ermellini ritenevano come l’ordinanza impugnata, con motivazione stimata adeguata e non manifestamente illogica, avesse respinto la domanda ex art. 671 cod. proc. pen. escludendo la unicità del disegno criminoso, nel rispetto dei seguenti criteri ermeneutici: 1) in tema di reato continuato, che l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008); 2) il giudice dell’esecuzione, nel valutare l’unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016); 3) l’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015); 4) l’identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l’occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quelli cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012); 5) la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010); 6) il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di  determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017); 7) il vincolo della continuazione non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, quand’anche rientrino nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso e siano finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmati, almeno a grandi linee, al momento dell’ingresso nell’associazione stessa (Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017).

I risvolti applicativi

L’unicità del disegno criminoso nel reato continuato richiede che il reo abbia concepito anticipatamente e in modo unitario varie violazioni della legge, specifiche e già presenti nella sua mente, fermo restando che la prova di questa previsione congiunta deve derivare principalmente da indizi significativi, basati sull’esperienza e sul progetto implicito nelle azioni commesse.

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