L’opposizione al decreto penale richiede formule sacramentali?

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Cass. pen., sez. II, 23/06/2026 (ud. 23/06/2026, dep. 9/07/2026), n. 25781 (Pres. Pellegrino, Rel. Agostinacchio)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’atto di opposizione al decreto penale opposto richieda formule sacramentali o vincolate.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Cagliari dichiarava l’imputato colpevole del reato di truffa ascrittogli, condannandolo alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 250 di multa, sostituita con il lavoro di pubblica utilità secondo le modalità concordate.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’omessa motivazione con riferimento alla questione sulla tardività della querela, specificatamente dedotta con l’opposizione al decreto penale di condanna.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’atto di opposizione è finalizzato esclusivamente allo sviluppo procedimentale, previa certa identificazione del decreto penale opposto; non richiede formule sacramentali o vincolate, essendo sufficiente che risulti espresso, inequivocabilmente, l’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale (Sez. 4, n. 13598 del 26/02/2019; Sez. 4, n. 20357 del 21/12/2016; Sez. 3, n. 29283 del 18/03/2015).

I risvolti applicativi

L’atto di opposizione al decreto penale ha la sola funzione di promuovere lo sviluppo del procedimento, previa certa individuazione del provvedimento opposto, senza necessità di formule sacramentali o vincolate, essendo sufficiente la chiara ed inequivoca manifestazione della volontà di sottoporlo al sindacato giurisdizionale.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2

Num. 25781

Anno 2026

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

Data Udienza: 23/06/2026

Data Deposito: 09/07/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

M. M. nato a … il …

avverso la sentenza 08/10/2025 del Tribunale di Cagliari

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino,

che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

lette le conclusioni del difensore della parte civile, avv. M. M. del foro di Cagliari, che ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado;

lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. R. O. del foro di Cagliari che ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 8 ottobre 2025 il Tribunale di Cagliari ha dichiarato M. M. colpevole del reato di truffa ascrittogli e lo ha condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 250 di multa, sostituita con il lavoro di pubblica utilità secondo le modalità concordate.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato tramite il difensore di fiducia sulla base di quattro motivi con i quali eccepisce:

-l’omessa motivazione con riferimento alla questione sulla tardività della querela, specificatamente dedotta con l’opposizione al decreto penale di condanna;

-l’omessa motivazione in ordine all’elemento soggettivo del dolo iniziale della truffa;

-il travisamento della prova circa la ritenuta insussistenza della abilitazione all’esercizio della prestazione professionale in favore della parte civile;

-l’omessa motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Con memoria difensiva pervenuta in data 10 giugno 2026 la difesa della parte civile ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come da nota spesa allegata.

Con memoria difensiva pervenuta il 5 giugno 2026 il difensore del ricorrente ha ulteriormente argomentato in ordine al secondo e terzo motivo di ricorso, del quale ha chiesto l’accoglimento.

Con ulteriore memoria del 17 giugno 2026 la difesa del ricorrente ha presentato conclusioni integrative, a confutazione delle richieste del Procuratore generale e della parte civile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

  1. Il ricorso è nel complesso infondato e va pertanto rigettato.

Deve premettersi, con riferimento al primo motivo, che nell’ipotesi di sentenza inappellabile, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate anche in sede di discussione e dotate del requisito della decisività (Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, omissis, Rv. 270801-01; di recente, Sez. 6, n. 16591 del 10/4/2026, omissis, n. m.) e che, nel caso di specie, la sentenza impugnata è inappellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. perché, a seguito di condanna, la pena è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità.

2. Risulta altresì che con l’atto di opposizione avverso il decreto di condanna il M. aveva “in primis eccepito la tardività della querela sporta in data 25.10.2021”, affermando che “la persona offesa, come si evince dal tenore letterale della querela, è venuta a conoscenza della commissione del fatto reato nei suoi confronti già in data 15.04.21 ovvero, al più, in data 19.06.21”; sostiene il ricorrente che l’eccezione non ha trovato alcun riscontro, esplicito o implicito, nella pronuncia che ha definito l’opposizione con la condanna per il reato contestato, con conseguente mancanza di motivazione sul punto, vizio rilevante in sede di legittimità ai fini dell’annullamento della sentenza.

3. Il motivo è infondato per le ragioni che seguono.

Il decreto penale di condanna, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l’effetto di costituire il presupposto per l’introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell’art. 464, comma 3, cod. proc. pen., è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica della rituale instaurazione del giudizio (Sez. 3, n. 20261 del 18/03/2014, omissis, Rv. 259648-01).

L’atto di opposizione – che tale giudizio introduce – ai sensi dell’art. 461, comma 2, cod. proc. pen. deve indicare a pena d’inammissibilità gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo ed il giudice che lo ha emesso.

Nonostante la modifica apportata all’art. 461 cod. proc. pen. dall’art. 28, comma 1, lett. c), d. lgs. 150/2022, il comma 1 è rimasto invariato, sì che deve ritenersi, in conformità con quanto già a suo tempo chiarito dalle Sezioni Unite, che il contenuto di tale atto, modellato su una figura complessa, prevede una varietà di requisiti che il legislatore ha voluto al solo scopo di garantire l’identificazione certa del provvedimento impugnato.

Se, dunque, lo scopo è quello di garantire l’identificazione certa del provvedimento impugnato, l’atto di opposizione non può essere inteso come atto a forma vincolata e, quindi, i vari elementi indicati nella disposizione in esame non possono e non debbono costituire requisiti formali ineliminabili dell’atto, ma essi hanno, invece, esclusivamente carattere indicativo ed equipollente nel senso che debbono consentire globalmente o alternativamente, l’individuazione certa del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 3 del 06/03/1992, omissis, Rv. 189404-01, in motivazione).

In definitiva, l’atto di opposizione è finalizzato esclusivamente allo sviluppo procedimentale, previa certa identificazione del decreto penale opposto; non richiede formule sacramentali o vincolate, essendo sufficiente che risulti espresso, inequivocabilmente, l’intento di sottoporre l’atto impugnato a sindacato giurisdizionale (Sez. 4, n. 13598 del 26/02/2019, omissis, Rv. 275710-01; Sez. 4, n. 20357 del 21/12/2016, omissis, Rv. 270089-01; Sez. 3, n. 29283 del 18/03/2015, omissis, Rv. 264391-01), nell’irrilevanza dei motivi sottesi all’impugnazione, nel senso che l’opponente non è tenuto alla loro formulazione e, di conseguenza, il giudice dell’opposizione non è vincolato ad una pronuncia sul punto, qualora indicati.

Corollario di tale principio è che i motivi devono essere presentati nel giudizio di opposizione e solo in tal caso determinano un obbligo motivazionale per il giudice chiamato a pronunciarsi.

4. Sulla base dei criteri ermeneutici che precedono, il primo motivo di ricorso risulta infondato perché l’eccezione di tardività della querela è stata prospettata – nei termini indicati – nell’atto di opposizione, ma non formalizzata in sede di giudizio, come risulta non solo dal testo della sentenza impugnata, attestante doglianze relative al giudizio di responsabilità, ma anche dai verbali di udienza, in particolare del giorno 11 luglio 2025, contenente le conclusioni della difesa (“chiede l’assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine il minimo edittale ed eventualmente la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità”).

5. Gli ulteriori motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

Il secondo ed il terzo si riferiscono agli elementi costitutivi del reato, in relazione al dolo della truffa ed alla prova della millantata qualifica professionale, al fine di ottenere l’ingiusto profitto.

Trattasi di rilievi generici, reiterativi di censure adeguatamente riscontrate dal Tribunale, e attinenti alla ricostruzione in fatto della condotta delittuosa, per profili estranei al sindacato di legittimità.

La sentenza impugnata ha accertato, infatti, sulla base dell’attività istruttoria espletata, che l’imputato si era presentato alla vittima come persona abilitata alla predisposizione delle dichiarazioni di successione; che aveva richiesto il proprio compenso, oltre maggiori oneri per l’Agenzia delle Entrate; che non aveva effettuato alcuna attività in favore della parte civile, rendendosi poi irreperibile; che non aveva riscontrato la richiesta di restituzione delle somme ottenute fraudolentemente.

Anche l’ultimo motivo sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è generico, non indicando gli elementi positivi che il Tribunale non avrebbe a tal fine considerato; il riferimento alla condotta delittuosa ed ai precedenti penali (pag. 4 della sentenza impugnata) costituiscono in ogni caso indici della personalità negativa dell’imputato, idonei a giustificare il mancato riconoscimento del beneficio.

6. Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Va rigettata, infine, la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, in mancanza di effettiva esplicazione di un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi di natura risarcitoria (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, omissis, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01); la difesa, con la nota scritta menzionata in precedenza, si è limitata a precisare le conclusioni, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile P. N. F..

Così deciso in Roma il 23 giugno 2026

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