L’onere di provare l’intempestività della querela grava su chi la eccepisce?

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Cass. pen., sez. II, 30/10/2025 (ud. 30/10/2025, dep. 27/11/2025), n. 38509 (Pres. Pellegrino, Rel. Cardamore)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’onere di provare l’intempestività della querela incomba a chi lo deduce.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Imperia confermava una sentenza emessa dal Giudice di Pace di Sanremo con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di 1.000,00 euro di multa ed al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, da liquidarsi nel giudizio civile, per il reato di cui all’art. 633 cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 124 cod. pen. per non avere il Tribunale di Imperia pronunciato sentenza di non doversi procedere per intempestività della querela.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’onere di provare l’intempestività della querela incombe a chi lo deduce e che, quindi, anche in caso di incertezza, la questione posta deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022; Sez. 3, n. 35122 del 24/06/2003).

I risvolti applicativi

L’onere di provare l’intempestività della querela spetta a chi la eccepisce fermo restando però che, in caso di dubbio, la questione va risolta a favore del querelante.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 38509 Anno 2025

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: CARDAMONE DANIELA

Data Udienza: 30/10/2025

Data Deposito: 27/11/2025

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S. G., nato a … il giorno …

rappresentato ed assistito dall’avv. C. U. – di fiducia

avverso la sentenza in data 19/02/2025 del Tribunale di Imperia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;

letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Fulvio Baldi, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19 febbraio 2025 il Tribunale di Imperia ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Sanremo del 23 luglio 2024 con la quale G. S. è stato condannato alla pena di 1.000,00 euro di multa ed al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, da liquidarsi nel giudizio civile, per il reato di cui all’art. 633 cod. pen., per avere abusivamente invaso alcuni immobili di proprietà della defunta T. C., al fine di trarne profitto.

2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo:

2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 124 cod. pen. per non avere il Tribunale di Imperia pronunciato sentenza di non doversi procedere per intempestività della querela.

2.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 633 cod. pen. per la erronea valutazione dei presupposti per la sussistenza del delitto contestato e la mancata assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto, difettando l’elemento costitutivo dell’invasione arbitraria dell’immobile.

2.3. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per la mancata assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto, a causa dell’erronea valutazione della prova.

2.4. Erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e mancanza di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. relativamente al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati.

2. Deve preliminarmente rilevarsi che, nella fattispecie, siamo in presenza di una sentenza del Giudice di Pace, confermata dalla sentenza impugnata del Tribunale in funzione di giudice di appello, che aveva condannato l’imputato alla pena pecuniaria della multa e della quale non era stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, e che, secondo l’art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, era impugnabile con il ricorso per cassazione. È noto però come questa Corte abbia affermato, con orientamento ermeneutico ormai costante, che è ammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l’art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all’art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l’impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato – come nel caso in esame – estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l’affermazione della responsabilità penale (fra le tante, Sez. 5, n. 13202 del 01/02/2024, F., Rv. 286219 – 01; Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, omissis, Rv. 276459 – 01; Sez. 5, n. 17784 del 12/01/2017, omissis Rv. 269618 – 01; per l’ormai isolata e superata opinione contraria: Sez. 2, n. 31190 del 17/04/2015, omissis, Rv. 264544 – 01).

3. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce un vizio di violazione di legge a causa della tardività della querela presentata da G. S., nella qualità di curatrice dell’eredità giacente della defunta T. C., proprietaria dell’immobile dove si sono verificati i fatti, omettendo di considerare che il Tribunale ha motivatamente argomentato che, tenuto conto delle numerose attività che la querelante aveva dovuto effettuare per ricostituire il complesso compendio ereditario, non vi era alcun elemento che consentisse di ritenere dimostrato che la stessa avesse appreso i fatti delittuosi poco dopo il conferimento dell’incarico in data 13 aprile 2021; diversi erano, al contrario, gli elementi che facevano ritenere che la querelante ne fosse venuta a conoscenza diversi mesi dopo, non prima della fine del mese di agosto 2021, risultando tempestiva la querela sporta in data 30 novembre 2021 (pagg. 3-4 della sentenza impugnata; pagg. 2-3 della sentenza di primo grado).

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale l’onere di provare l’intempestività della querela incombe a chi lo deduce e che, quindi, anche in caso di incertezza, la questione posta deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022, omissis, Rv. 284168 – 01; Sez. 3, n. 35122 del 24/06/2003, omissis, Rv. 226327 – 01). È, dunque, onere dell’imputato farsi carico di indicare al giudice elementi e circostanze tendenti a dimostrare inequivocabilmente la tardività della querela (Sez. 5, n. 21/02/2006, omissis, Rv. 234498 – 01).

Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di “tutti” gli elementi di valutazione necessari per determinarsi; in ogni caso, poi, l’onere della prova dell’intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tal fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa (Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165 – 01; Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008, omissis, Rv. 239162 – 01).

Il ricorrente, nel caso in esame, non ha ottemperato all’onere della prova richiesto in quanto ha solo richiamato alcuni elementi di fatto, non indicativi in senso assoluto della intempestività della querela. Le argomentazioni spese nel ricorso non si confrontano con la motivazione del giudice di merito che si presenta sul punto logica e persuasiva, oltre che pienamente riscontrata dal complesso di elementi di prova acquisiti in giudizio, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

4. Il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 633 cod. pen., per la ritenuta erronea valutazione dei presupposti per la sussistenza del delitto contestato e la mancata assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto, difettando l’elemento costitutivo dell’invasione arbitraria dell’immobile, è inammissibile.

Al cospetto di una doppia conforme motivazione dei giudici del merito, sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato e, in particolare, dell’elemento dell’invasione arbitraria dell’immobile (pag. 4 della sentenza impugnata e pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado), del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità̀, come tale, insuscettibile di essere sottoposta al controllo di legittimità̀, il secondo motivo di ricorso, oltre a ripetere i vizi di manifesta infondatezza rilevati nel corso del giudizio di appello, si segnala per la sua genericità̀, in quanto solo apparentemente finalizzato a criticare la sentenza di secondo grado sotto il profilo della violazione di legge, limitandosi invece a riproporre le stesse censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese, e soprattutto sconfina nel merito, perché́ si sottopongono alla Corte di cassazione rilievi tipicamente fattuali risolti con adeguata e logica motivazione dai giudici del merito.

Invero, non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell’impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato, verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame.

Invero, le sopra esposte doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell’ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un’alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d’accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità.

5. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la «mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione» per la mancata assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto, a causa della «erronea valutazione della prova» in ordine alla sussistenza del reato, pone preliminarmente una questione di ordine processuale, riguardante l’individuazione delle questioni deducibili con il ricorso di legittimità.

5.1. Sul punto, si osserva che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, omissis, Rv. 275557 – 01), né può essere evocata la regola di giudizio compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio”, che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; ne consegue che è inammissibile la relativa censura avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace per le quali il ricorso può essere proposto, ai sensi dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 38218 del 15/09/2022, omissis, Rv. 283799 – 01; Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, omissis, Rv. 280245 – 01).

5.2. Inoltre, gli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 si riferiscono espressamente ai motivi deducibili avverso “le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace”, quale che sia l’autorità giudiziaria che abbia deliberato la decisione; con la conseguenza che il predetto regime di impugnazione, siccome modellato sul reato e non già sul giudice, non muta se la sentenza di secondo grado sia stata deliberata dal Tribunale – come nel caso al vaglio – o dalla Corte di appello.

Va, quindi, ribadito il principio che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

5.3. Deve poi rilevarsi che il ricorrente ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionale nelle forme della “mancanza” e/o della “manifesta illogicità”, in contrasto con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale i vizi della motivazione si pongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che – all’evidenza – la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante» (Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, omissis, Rv. 285870 – 01; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, omissis, Rv. 277518 – 01; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, omissis, Rv. 264535 – 01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, omissis, Rv. 263541 – 01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, omissis, Rv. 251528 – 01).

Anche le Sezioni Unite hanno ribadito che «il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, omissis, non mass. sul punto).

5.4. Inoltre, il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965 – 01).

5.5. Pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa in relazione a profili tra di loro incompatibili del vizio di motivazione, va evidenziato che nella fattispecie, in ogni caso, si è in presenza di un motivo di ricorso privo di specificità in tutte le sue articolazioni, del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte di appello, con motivazione logica ed esaustiva, congruamente valutato i motivi di appello quanto alla sussistenza della condotta di invasione arbitraria dell’immobile di proprietà della defunta T. C. (pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), anche richiamando sul punto la conforme motivazione del Tribunale (pag. 4 della sentenza di primo grado).

6. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce al contempo un vizio di violazione di legge e di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

Va premesso che si afferma in giurisprudenza che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, omissis, Rv. 242419 – 01).

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivata anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, omissis, Rv. 249163 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, omissis, Rv. 248244 – 01).

Inoltre, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, omissis, Rv. 283489 – 01).

Nella fattispecie, il Tribunale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione, oltre a indici di valutazione negativa, quali i «plurimi ed eterogenei precedenti penali» dell’imputato, la sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento del beneficio, considerato che l’imputato «non comparendo in udienza e non offrendo né una versione alternativa dei fatti né formulando un’offerta risarcitoria», non avrebbe fornito alcun elemento valutabile a suo favore (pag. 5 della sentenza impugnata).

7. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 ottobre 2025

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