Il giudice può assumere d’ufficio prove non richieste dalle parti decadute per mancato deposito della lista testi?

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Cass. pen., sez. VI, 13/03/2026 (ud. 13/03/2026, dep. 26/03/2026), n. 11364 (Pres. Ricciarelli, Rel. Di Giovine)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il potere del giudice di assumere d’ufficio nuovi mezzi di prova possa essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e da cui sono decadute per omesso tempestivo deposito della lista testi.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Reggio Calabria confermava una condanna in primo grado dell’imputato per resistenza a pubblico ufficiale con l’aggravante mafiosa (art. 337 cod. pen.; art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203).

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione degli artt. 468 e 507 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il potere del giudice di assumere d’ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell’art. 507 cod. proc. pen., può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e da cui sono decadute per omesso tempestivo deposito della lista testi, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità (Sez. 4, n. 22033 del 12/04/2018).

I risvolti applicativi

Ai sensi dell’art. 507 c.p.p.[1], il giudice può assumere d’ufficio mezzi di prova anche relativamente a quelli richiesti dalle parti e decaduti per mancato deposito tempestivo della lista testi, qualora sussista il presupposto della loro assoluta indispensabilità ai fini della decisione.

[1]Ai sensi del quale: “1. Terminata l’acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prove. 1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l’assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3”.

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