Cass. pen., sez. VI, 13/03/2026 (ud. 13/03/2026, dep. 16/03/2026), n. 9953 (Pres. Ricciarelli, Rel. Benedetti)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come si verifica la c.d. doppia incriminazione in materia di mandato di arresto europeo.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Torino disponeva la consegna di un cittadino tedesco della Germania, come richiesto con m.a.e..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva l’erronea applicazione della legge penale per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen, per insussistenza del requisito della doppia punibilità.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la verifica della c.d. doppia incriminazione deve essere effettuata con riferimento al fatto storico descritto nel mandato di arresto europeo e negli atti trasmessi dall’autorità emittente, senza che sia richiesta una perfetta corrispondenza tra le fattispecie incriminatrici previste nei due ordinamenti, non essendo necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell’ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell’ordinamento italiano, ma è sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l’eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (Sez. 6, n. 22249 del 03/05/2017).
I risvolti applicativi
La verifica della doppia incriminazione nel mandato di arresto europeo si effettua sul fatto concreto descritto negli atti dell’autorità emittente, richiedendo solo che la condotta sia punibile in entrambi gli ordinamenti, senza necessità di corrispondenza formale tra le norme, né di identità di titolo, elementi o trattamento sanzionatorio.





