Cass. pen., sez. I, 25/03/2026 (ud. 25/03/2026, dep. 28/05/2026), n. 19616 (Pres. Boni, Rel. Genovese)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’omesso avviso all’interessato dell’udienza nel procedimento di esecuzione integri una nullità assoluta.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava il lavoro di pubblica utilità disposto in sostituzione della pena detentiva irrogata con sentenza.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge, non avendo l’assistito potuto esercitare le prerogative difensive nell’ambito del procedimento di revoca, per omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «nel procedimento di esecuzione l’omesso avviso all’interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza» (Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015; conformi, tra le altre, Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020; Sez. 1, n. 39683 del 14/10/2010; Sez. 1, n. 12878 del 19/02/2009).
I risvolti applicativi
Nel procedimento di esecuzione, l’omesso avviso all’interessato della data di udienza integra una nullità assoluta e di ordine generale, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, in applicazione estensiva della disciplina prevista per l’omessa citazione dell’imputato e del difensore nei casi di partecipazione necessaria.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19616 Anno 2026
Presidente: BONI MONICA
Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO
Data Udienza: 25/03/2026
Data Deposito: 28/05/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
E. F. A., nato in … il …
avverso l’ordinanza del 01/12/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Cinzia Parasporo, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato nei confronti di A. E. F. il lavoro di pubblica utilità disposto in sostituzione della pena detentiva irrogata con sentenza del 19 giugno 2025, irrevocabile dal 13 luglio 2025.
Ha argomentato che il condannato non aveva mai iniziato il lavoro, essendosi reso irreperibile, e che conseguentemente l’ente ospitante aveva revocato la propria disponibilità
2. Avverso l’ordinanza il difensore dell’interessato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura.
2.1 Con il primo motivo ha eccepito violazione di legge, non avendo l’assistito potuto esercitare le prerogative difensive nell’ambito del procedimento di revoca, per omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza.
2.2 Con il secondo motivo ha eccepito vizio di motivazione in ordine alla trasgressione posta a fondamento della disposta revoca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Il decreto di fissazione dell’udienza nell’incidente di esecuzione per la revoca della pena sostitutiva, emesso il 7 ottobre 2025, non risulta notificato al condannato.
Per quanto emerge dal verbale di vane ricerche redatto l’8 ottobre 2025, in esito alle ricerche eseguite per la notifica del decreto testé menzionato, A. E. F. non è stato reperito presso il luogo di residenza e presso l’ultima dimora, ove aveva eletto domicilio all’atto della scarcerazione in data 28 luglio 2025, data dalla quale si era reso di fatto irreperibile.
A fronte delle risultanze del predetto verbale alcuna iniziativa ulteriore è stata assunta per assicurare la rituale instaurazione del contraddittorio con l’interessato.
L’indicazione della presenza del condannato nel verbale di udienza del 1° dicembre 2025 è all’evidenza frutto di un errore materiale, posto che nel provvedimento redatto in calce il Giudice dà atto che E. F. non aveva mai iniziato i lavori perché resosi irreperibile.
Alla data dell’8 dicembre 2025, alle nuove ricerche attivate a seguito del provvedimento di revoca della pena sostitutiva, il condannato risultava ancora irreperibile.
L’omessa notificazione all’interessato dell’avviso della fissazione dell’udienza dà luogo a nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. del provvedimento conclusivo del procedimento
Ed invero, «nel procedimento di esecuzione l’omesso avviso all’interessato della fissazione della data di udienza è causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza» (Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, omissis, Rv. 265235 – 01; conformi, tra le altre, Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 280189 – 01; Sez. 1, n. 39683 del 14/10/2010, omissis, Rv. 248679 – 01; Sez. 1, n. 12878 del 19/02/2009, omissis, Rv. 243739 – 01).
3. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per nuovo esame, al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona.
Così è deciso, 25/03/2026





