L’omessa notificazione del decreto di citazione al difensore di fiducia determina una nullità insanabile?

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Cass. pen., sez. II, 26/02/2025 (ud. 26/02/2025, dep. 19/03/2025), n. 10978 (Pres. Petruzzellis, Rel. Cianfrocca)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia determina una nullità d’ordine generale insanabile.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Monza aveva riconosciuto l’imputato responsabile del delitto di ricettazione e, pertanto, esclusa la pur contestata recidiva, applicata la riduzione per la scelta del rito abbreviato, l’aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali mentre, contestualmente, l’aveva assolto dall’altro delitto, per cui era stato sottoposto a processo, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Ciò posto, dal canto suo, la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuto il vincolo della continuazione tra i fatti qui giudicati e quelli già oggetto della sentenza irrevocabile resa dal Tribunale del capoluogo lombardo, rideterminava la pena in quella di mesi 8 di reclusione ed euro 300 di multa a titolo di aumento su quella inflitta con la sentenza suindicata.

Orbene, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore, il quale deduceva violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., in relazione all’art. 601 cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia determina una nullità d’ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio, non potendo l’imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 7968 del 06/12/2013; Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018; Sez. 3, n. 17402 del 10/03/2021, che, nel ribadire che l’omessa citazione del difensore di fiducia per il giudizio di appello integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen., ha chiarito che, essendosi verificata nell’ambito del giudizio di cognizione, tale nullità non può essere fatta valere con l’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., non riguardando la regolarità della formazione del titolo esecutivo; nel solco tracciato da Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, in cui si era in particolare evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d’ufficio, viene ad essere leso il diritto dell’imputato “ad avere un difensore di sua scelta”, riconosciuto dall’art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).

Oltre a ciò, la Corte di legittimità evidenziava inoltre, che, trattandosi di nullità assolute, non è consentito affermarne la irrilevanza per effetto dell’intervenuta conoscenza che il difensore abbia avuto aliunde della data di celebrazione del processo d’appello (cfr., Sez. 6, n. 21848 del 21/05/2015; Sez. 6, n. 48467 del 08/11/2023).

I risvolti applicativi

L’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia determina una nullità d’ordine generale insanabile a nulla rilevando, nè che la notifica sia stata effettuata al difensore d’ufficio, né il fatto che il difensore sia venuto a conoscenza aliunde della data di celebrazione del processo d’appello.

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