L’obbligo di rinnovare l’istruttoria sussiste anche in caso di riforma della sentenza assolutoria limitata agli effetti civili e su impugnazione della parte civile?

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Cass. pen., sez. VI, 30/09/2025 (ud. 30/09/2025, dep. 5/11/2025), n. 36055 (Pres. Di Stefano, Rel. Amoroso)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’obbligo di rinnovare l’istruttoria ricorra anche nel caso di ribaltamento della sentenza assolutoria ai soli effetti civili e su impugnazione della parte civile.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Campobasso, in accoglimento di un appello proposto dalla parte civile, riformava una sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Isernia, condannando l’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede civile, oltre spese e accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva vizio di motivazione per violazione del canone di giudizio dell’oltre ogni ragionevole dubbio per l’assenza di una motivazione rafforzata richiesta nell’ipotesi di in applicazione dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso ritenevano il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il principio di diritto secondo cui il giudice di appello, che riformi la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, ed ha inoltre l’onere di fornire una motivazione che si sovrapponga a quella della sentenza riformata, confutandone specificamente e logicamente gli argomenti rilevanti dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005) vale anche nel caso di ribaltamento di tale decisione ai soli effetti civili e su impugnazione della parte civile, imponendosi anche in questo caso l’obbligo di rinnovare l’istruttoria quando la riforma della decisione sia basata sul diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, come ribadito anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22065 del 28/01/2021, con riferimento al disposto dell’art. 603, comma 3, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che nel disciplinare il caso di riforma della decisione di primo grado su appello del pubblico ministero, non esclude l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel caso di ribaltamento di tale decisione ai soli effetti civili e su impugnazione della parte civile, non ponendosi, quindi, in antitesi rispetto al principio sancito dalle Sezioni Unite sul punto, e, pertanto, non determina l’applicazione di una regola diversa nel caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado a esclusivi fini civili.

I risvolti applicativi

Il principio di diritto secondo cui il giudice di appello, che riforma una sentenza assolutoria basandosi su un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa decisiva è obbligato a rinnovare l’istruttoria e a motivare la riforma confutando in modo specifico e logico gli argomenti della decisione impugnata, si applica anche quando la riforma riguarda esclusivamente gli effetti civili su impugnazione della parte civile, che impone allo stesso modo la rinnovazione dell’istruttoria se la decisione è fondata su di nuovo apprezzamento della prova.

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