Cass. pen., sez. I, 13/01/2026 (ud. 13/01/2026, dep. 22/01/2026), n. 2671 (Pres. De Marzo, Rel. Russo)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, l’obbligo di autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il fondamento, sussista anche nel caso in cui la richiesta del pubblico ministero, rigettata dal giudice per le indagini preliminari, sia stata accolta dal tribunale, a seguito dell’appello avverso l’iniziale provvedimento reiettivo.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale del riesame di Firenze, in funzione di giudice dell’appello cautelare, accoglieva un appello presentato dal pubblico ministero, contro un’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città aveva rigettato una richiesta di applicazione di misura cautelare, e disposto l’applicazione della misura cautelare dell’ordine dell’obbligo di dimora nel comune.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva il difensore dell’indagato il quale, con un unico motivo, deduceva la nullità dell’ordinanza impugnata.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, l’obbligo di autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il fondamento, di cui all’art. 292, comma 2, cod. proc. pen., sussiste anche nel caso in cui la richiesta del pubblico ministero, rigettata dal giudice per le indagini preliminari, sia stata accolta dal Tribunale, a seguito dell’appello avverso l’iniziale provvedimento reiettivo (Sez. 3, n. 14980 del 21/12/2022).
I risvolti applicativi
Ai sensi dell’art. 292, comma 2, c.p.p., l’obbligo di autonoma valutazione degli elementi a fondamento dei provvedimenti cautelari sussiste anche quando il Tribunale accoglie l’appello del PM avverso il rigetto del GIP.
[1]Ai sensi del quale: “L’ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio: a) le generalità dell’imputato o quanto altro valga a identificarlo; b) la descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate; c) l’esposizione e l’autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato; c-bis) l’esposizione e l’autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l’esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure; d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l’esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 274; e) la data e la sottoscrizione del giudice”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2671 Anno 2026
Presidente: DE MARZO GIUSEPPE
Relatore: RUSSO CARMINE
Data Udienza: 13/01/2026
Data Deposito: 22/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
GIORGIO POSCIA
MARIA GRECA ZONCU
MASSIMILIANO MICALI
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Q. A. nato in … il …
avverso l’ordinanza del 24/01/2025 del TRIBUNALE di Firenze
Udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del P.G., Stefano Tocci, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con riferimento alle esigenze cautelari.
Ritenuto in fatto
1. Con ordinanza del 24 gennaio 2025 il Tribunale del riesame di Firenze, in funzione di giudice dell’appello cautelare, ha accolto l’appello presentato dal pubblico ministero contro l’ordinanza del 2 marzo 2024 con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze aveva rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di A. Q. per il reato di cui agli artt. 56, 110, 630 cod. pen. commesso in danno di D. M., fatto avvenuto tra il 18 ed il 23 marzo 2023, e disposto l’applicazione nei suoi confronti della misura cautelare dell’ordine dell’obbligo di dimora nel comune di A..
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce nullità dell’ordinanza impugnata perché la stessa non indica quale sia l’esigenza cautelare che la misura applicata dovrebbe soddisfare; non è stata, inoltre, specificata la situazione di attualità e concretezza del pericolo in relazione alla distanza temporale rispetto al delitto, avvenuto a marzo del 2023; non vi è, infine, nell’ordinanza una esposizione ed autonoma valutazione degli indizi di colpevolezza, essendosi limitato il Tribunale a ripetere ciò che aveva scritto il pubblico ministero nell’atto di appello.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Stefano Tocci, ha chiesto l’accoglimento del ricorso con riferimento alle esigenze cautelari.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1. Il ricorso deduce anzitutto che mancherebbe nell’ordinanza l’indicazione, e l’autonoma valutazione, dei gravi indizi colpevolezza del reato contestato all’imputato. In questa parte il ricorso è inammissibile.
L’argomento della mancanza nell’ordinanza dell’esposizione dei gravi indizi di colpevolezza è inammissibile per mancanza di specificità (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 268823), perché non si confronta con l’ampia illustrazione degli elementi di prova a carico dell’imputato contenuta nell’ordinanza impugnata alle pagine 4-6, in particolare nella parte in cui sono riportate le dichiarazioni dell’imputato di procedimento connesso D. M. e gli esiti dell’attività svolta dalla polizia giudiziaria nel momento in cui la stessa ha fatto irruzione nell’appartamento in cui era tenuta in custodia la vittima ed ha documentato che è stato l’odierno ricorrente ad interporsi tra la polizia e la vittima per impedire che la prima arrivasse alla seconda.
Il ricorso non prende posizione su questi passaggi motivazionali dell’ordinanza impugnata e si limita a contestare in modo assertivo che manchi l’esposizione dei gravi indizi, incorrendo così nel vizio di aspecificità del motivo.
L’argomento della necessità di una autonoma valutazione, invece, è inammissibile, in quanto – pur essendo stato ritenuto applicabile l’obbligo di autonoma valutazione anche con riferimento all’ordinanza cautelare emessa, in accoglimento dell’appello del pubblico ministero, dal Tribunale del riesame (Sez. 3, n. 14980 del 21/12/2022, dep. 2023, omissis, Rv. 284324 – 01: in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, l’obbligo di autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il fondamento, di cui all’art. 292, comma 2, cod. proc. pen., sussiste anche nel caso in cui la richiesta del pubblico ministero, rigettata dal giudice per le indagini preliminari, sia stata accolta dal tribunale, a seguito dell’appello avverso l’iniziale provvedimento reiettivo”), anche se questo provvedimento, a differenza dell’ordinanza genetica emessa dal giudice per le indagini preliminari, è emesso all’esito del contraddittorio delle parti, e non inaudita altera parte – ciò nonostante, in concreto tale obbligo di autonoma valutazione è stato rispettato, perché l’ordinanza contiene la valutazione complessiva del Tribunale del riesame sull’evidenza probatoria introdotta dal pubblico ministero e su cui lo stesso ha strutturato la propria richiesta, valutazione complessiva e conclusiva contenuta a pag. 6 dell’ordinanza impugnata. Come ricordato in un precedente recente, “l’aggettivo autonoma è riferito specificamente alla valutazione e non all’esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento” (Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, omissis Rv. 288341 – 01, in motivazione).
Né è stato dedotto in ricorso che non sia stato tenuto conto in tale valutazione complessiva degli elementi di prova di argomenti proposti dalla difesa dell’imputato; anzi il ricorso sul punto soffre di estrema genericità, perché non prende mai posizione sulle evidenze probatorie a carico e non riferisce di aver proposto al giudice dell’appello cautelare argomenti che avrebbero dovuto indurre ad una lettura diversa delle prove a carico e che sono stati trascurati in quella sede.
2. Il ricorso è, invece, fondato con riferimento alle esigenze cautelari.
Il ricorso deduce anzitutto che nell’ordinanza non è indicata espressamente quale sia, tra quelle di cui all’art. 274 cod. proc. pen., l’esigenza cautelare da soddisfare con la misura applicata.
L’argomento è infondato.
Pur essendo vero che l’ordinanza non scrive espressamente quale sia l’esigenza cautelare tutelata, essa, però, dal tipo di motivazione adottata è agevolmente individuabile nel pericolo di reiterazione del reato di cui alla lett. c) dell’art. 274 cod. proc. pen., perchè la motivazione parla di “comportamenti tenuti che non appaiono sintomatici di una particolare attitudine criminale”, di “condotte che collocano gli attuali indagati in una posizione subordinata” ed attribuisce rilievo, nella scelta della misura, alla “condizione di incensuratezza”, tutti argomenti che sono logicamente riferibili al pericolo di retrazione del reato ed incompatibili con esigenze cautelari diverse da essa.
Il fatto contestato risale ai giorni tra il 18 ed il 23 marzo 2023, periodo in cui si è sviluppata ed esaurita la condotta criminosa contestata. L’ordinanza è stata emessa il 24 gennaio 2025.
Pur se il reato contestato è soggetto alla doppia presunzione relativa di cui al terzo periodo dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., però, è stata la stessa ordinanza impugnata, nel momento in cui ha deciso di applicare all’imputato soltanto l’obbligo di dimora nel Comune di residenza, ad aver ritenuto sussistessero nel caso in esame elementi (l’incensuratezza, la posizione subordinata nel reato, la non particolare capacità criminale) che idonei a superare la presunzione sulla tipologia di misura da applicare.
L’esistenza di elementi del caso concreto idonei a far superare la presunzione comporta la riespansione delle regole generali circa l’esistenza delle esigenze cautelari, che, con riferimento al pericolo di reiterazione del reato, che deve essere “concreto ed attuale”, secondo la formula del primo periodo della lett. c) dell’art. 274 cod. proc. pen.
L’ordinanza avrebbe dovuto, pertanto, porsi il problema della distanza temporale dal reato, per di più in un contesto che non è di criminalità organizzata ed in cui il reato è, per stessa indicazione proveniente dalla motivazione dell’ordinanza impugnata, occasionale.
Ne consegue che, con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari, l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Firenze – sezione riesame.
Così è deciso, 13/01/2026







