Cass. pen., sez. I, 25/11/2025 (ud. 25/11/2025, dep. 15/01/2026), n. 1744 (Pres. De Marzo, Rel. Zoncu)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena e di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656, comma sesto, cod. proc. pen.[1], debba essere corredata dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava alcune istanze depositate nell’interesse di un condannato definitivo e volte ad ottenere la concessione dell’affidamento in prova, ovvero della detenzione domiciliare.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione la difesa, deducendo violazione di legge.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena e di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell’art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato, che non sia detenuto, irreperibile o latitante (Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016; Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009).
I risvolti applicativi
L’istanza di differimento dell’esecuzione della pena o di applicazione di misura alternativa ex art. 656, comma 6, c.p.p. deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione o elezione di domicilio del condannato non detenuto, irreperibile o latitante, anche se proposta dal difensore.
[1]Ai sensi del quale: “L’istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero. Se l’istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all’assunzione di prove a norma dell’articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta”.







