Cass. pen., sez. I, 21/11/2025 (ud. 21/11/2025, dep. 29/01/2026), n. 3815 (Pres. Centofanti, Rel. Valiante)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sull’inammissibilità del ricorso per Cassazione, proposto da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, possa influire il principio di conversione o di qualificazione giuridica dell’impugnazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Magistrato di sorveglianza di Udine provvedeva d’ufficio a correggere un errore materiale contenuto nel dispositivo di un’ordinanza, con cui era stata concessa ad un detenuto la liberazione anticipata.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore proponeva reclamo, riqualificato come ricorso per Cassazione e trasmesso alla stessa Suprema Corte.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto inammissibile.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale sull’inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, non può influire il principio di conversione o di qualificazione giuridica dell’impugnazione, espresso dall’art. 568 cod. proc. pen.: la conversione si realizza sulla base di criteri oggettivi e il principio di conservazione degli atti processuali, sotteso al meccanismo della conversione, non giustifica la deroga ai requisiti formali e sostanziali previsti per ciascun mezzo di gravame (Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013; Sez. 4, n. 35830 del 27/6/2013).
I risvolti applicativi
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto da avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non può essere superata dal principio di conversione o qualificazione ex art. 568 c.p.p.[1], in quanto la conversione opera secondo criteri oggettivi e non consente deroghe ai requisiti formali e sostanziali specifici di ciascun mezzo di impugnazione.
[1]Ai sensi del quale: “1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati. 2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell’articolo 28. 3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse. 4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. 4-bis. Il pubblico ministero propone impugnazione diretta a conseguire effetti favorevoli all’imputato solo con ricorso per cassazione. 5. L’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta. Se l’impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente”.







