Cass. pen., sez. IV, 13/10/2026 (ud. 13/10/2026, dep. 29/10/2026), n. 37868 (Pres. Serrao, Rel. Mari)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’inammissibilità del ricorso per Cassazione impedisca al giudice di legittimità di annullare la sentenza nella parte in cui abbia irrogato una sanzione amministrativa accessoria illegale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Roma, in riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Viterbo, dichiarava l’imputato non punibile, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., per il reato previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, confermando contestualmente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva che il giudice avrebbe esercitato una potestà riservata invece dalla legge all’autorità amministrativa.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’inammissibilità del ricorso per Cassazione non impedisce al giudice di legittimità di annullare la sentenza nella parte in cui abbia irrogato una sanzione amministrativa accessoria illegale posto che anche per tali sanzioni opera il principio di legalità sancito dall’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con conseguente applicabilità dei principi elaborati in materia di pena illegale (Sez. 4, n. 36917 del 06/11/2025; Sez. 4, n. 18081 del 24/03/2015).
I risvolti applicativi
L’inammissibilità del ricorso per Cassazione non impedisce l’annullamento della sentenza, limitatamente all’irrogazione di una sanzione amministrativa accessoria illegale.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37868 Anno 2026
Presidente: SERRAO EUGENIA
Relatore: MARI ATTILIO
Data Udienza: 13/10/2026
Data Deposito: 29/10/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
V. G. nato a … il …
avverso la sentenza del 13/02/2026 della Corte d’appello di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Attilio Mari;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alla revoca della patente di guida;
letta la memoria depositata dalla difesa della ricorrente, che ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa il 12/03/2025 dal Tribunale di Viterbo, ha dichiarato G. V. non punibile, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., per il reato previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, confermando contestualmente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
La Corte territoriale ha premesso la ricostruzione del fatto operata dal Tribunale, secondo la quale l’imputata, dopo aver provocato un incidente stradale, era stata sottoposta a controllo da parte degli operanti, i quali avevano riscontrato un tasso alcolemico di 1,92 g/l alla prima misurazione e di 1,61 g/l alla seconda.
I giudici di appello hanno quindi rigettato i motivi con i quali l’imputata aveva ricondotto l’esito positivo dell’alcoltest a fattori esterni a lei non imputabili, ritenendo che i relativi risultati trovassero diretto riscontro nelle condizioni constatate dagli operanti al momento del fatto, poiché la prevenuta
presentava alito vinoso e difficoltà nella deambulazione.
La Corte ha, invece, accolto il motivo relativo all’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., valorizzando l’incensuratezza dell’imputata e l’assenza di conseguenze ulteriori rispetto all’incidente, che non aveva coinvolto terzi; ha tuttavia confermato, ai sensi dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in ragione dell’entità del tasso alcolemico accertato.
2. Avverso la predetta sentenza G. V. ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei propri difensori, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’erronea applicazione della legge penale nella parte in cui era stata confermata la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Ha sostenuto che l’art. 222 cod. strada contempla la revoca della patente di guida soltanto quale conseguenza dei reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, mentre, nel caso di specie, la condotta dell’imputata non aveva cagionato lesioni a terzi. Quanto all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, ha dedotto che la disposizione consentirebbe la sola sospensione della patente, non avendo l’incidente arrecato danni alla conducente o a terzi.
Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., ha dedotto che il giudice avrebbe esercitato una potestà riservata dalla legge all’autorità amministrativa.
Ha sostenuto che, a seguito della dichiarazione di non punibilità dell’imputata, la Corte non avrebbe potuto confermare la sospensione o la revoca della patente di guida, spettando al prefetto l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell’art. 224 cod. strada. Ha quindi dedotto che il giudice non può adottare tale statuizione in presenza di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nella parte in cui aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
La difesa della ricorrente ha depositato memoria nella quale ha insistito per l’accoglimento dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, con specifico riferimento al secondo motivo di impugnazione.
2. Il primo motivo di ricorso, con il quale è stata dedotta l’erronea applicazione dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, è infondato.
Dal tenore della disposizione, letta in combinato disposto con la lett. c) del comma 2 dell’art. 186 cod. strada, si desume che, quando sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l e il conducente abbia provocato un incidente stradale, deve essere disposta la revoca della patente di guida, a prescindere dalle conseguenze arrecate a terzi.
Va richiamata, al riguardo, la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, per incidente stradale deve intendersi qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa determinare un pericolo per la collettività, senza che assuma rilievo il coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 13150 del 12/03/2025, omissis, Rv. 287901-01; Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, omissis, Rv. 275872-01).
3. Il secondo motivo è fondato.
La Corte territoriale, pur avendo applicato la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., ha confermato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. strada.
Le Sezioni Unite hanno chiarito, con la sentenza n. 13681 del 06/04/2016, omissis, Rv. 266592-01, che, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto con riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge restano applicabili, ma la relativa irrogazione è demandata al prefetto.
Ne consegue che la revoca della patente non può essere disposta con la essere rimessa alla determinazione della competente autorità amministrativa, riacquistando la sanzione la propria autonomia strutturale (Sez. 4, n. 36917 del 06/11/2025, omissis, Rv. 288793-01; Sez. 4, n. 37118 del 04/07/2024, omissis, Rv. 287066-01).
La questione è rilevabile d’ufficio dalla Corte di cassazione, anche se non devoluta al giudice di appello, poiché non opera la preclusione di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e trova applicazione l’art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
In tal senso, questa Corte ha affermato che persino l’inammissibilità del ricorso per cassazione non impedisce al giudice di legittimità di annullare la sentenza nella parte in cui abbia irrogato una sanzione amministrativa accessoria illegale. Anche per tali sanzioni opera, infatti, il principio di legalità sancito dall’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con conseguente applicabilità dei principi elaborati in materia di pena illegale (Sez. 4, n. 36917 del 06/11/2025, omissis, Rv. 288793-02; Sez. 4, n. 18081 del 24/03/2015, omissis, Rv. 263596-01).
4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla revoca della patente di guida, che va eliminata, con trasmissione degli atti al Prefetto di Roma per quanto di competenza. Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida; sanzione che elimina. Dispone la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Viterbo.
Così è deciso, 13/10/2026






