Cass. pen., sez. I, 8/10/2025 (ud. 8/10/2025, dep. 18/12/2025), n. 40772 (Pres. Santalucia, Rel. Magi)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’imputato possa proporre personalmente ricorso per Cassazione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Un condannato proponeva personalmente ricorso per Cassazione avverso una decisione emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto inammissibile.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è esclusa la facoltà dell’imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere – in ogni caso – sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U. 21.12.2017).
I risvolti applicativi
È esclusa la legittimazione dell’imputato (e del condannato) a proporre personalmente ricorso per Cassazione, essendo richiesto, a pena di inammissibilità, che l’atto sia sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.







