Cass. pen., sez. IV, 16/09/2025 (ud. 16/09/2025, dep. 16/10/2025), n. 33962 (Pres. Di Salvo, Rel. Cappello)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, quando il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato appellante possa considerarsi “giudicato in assenza”.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Firenze confermava una sentenza con la quale il Tribunale di Livorno aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 116, co. 15 e 17, codice strada, per avere guidato senza la patente di guida, siccome revocata.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto inammissibile perché tardivo.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ove il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.[1], l’imputato appellante non può considerarsi “giudicato in assenza”, in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un’udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell’aumento di quindici giorni del termine per l’impugnazione previsto dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.[2] (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023; Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023; Sez. 6, n. 42390 del 26/09/2024).
I risvolti applicativi
Se il giudizio d’appello si svolge in forma camerale non partecipata e l’imputato non ha chiesto di partecipare ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen., costui non può considerarsi “giudicato in assenza” e non ha diritto alla proroga di 15 giorni per il ricorso in Cassazione prevista dall’art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen..
[1]Ai sensi del quale: “L’appellante e, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza. In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipare all’udienza è formulata dal procuratore generale. La richiesta è irrevocabile ed è presentata, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privata può presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori”.
[2]Secondo cui: “I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l’impugnazione del difensore dell’imputato giudicato in assenza”.







