L’impugnazione sulla responsabilità comprende implicitamente la doglianza sulle sanzioni?

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Cass. pen., sez. IV, 16/09/2026 (ud. 16/09/2026, dep. 24/09/2026), n. 34311 (Pres. Serrao, Rel. Lauro)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Reggio Calabria confermava una sentenza con cui il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, aveva condannato l’imputato alla pena ritenuta equa per il reato di cui agli artt. 99, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen..

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio che, a suo avviso, avrebbe dovuto essere rideterminato per effetto dell’esclusione della recidiva, in ragione del proscioglimento intervenuto con la predetta sentenza.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale deve escludersi che l’impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che sul punto si è realizzata la preclusione correlata all’effetto devolutivo del gravame (Sez. 4, n. 9175 del 11/01/2024; Sez. 6, n. 7994 del 17/06/2014; Sez. 4, n. 46584 del 06/10/2004).

I risvolti applicativi

In applicazione del principio di devoluzione del gravame, deve escludersi l’implicita estensione dell’impugnazione sul merito della responsabilità penale alla statuizione concernente il trattamento sanzionatorio, stante la formazione del giudicato progressivo e la conseguente preclusione processuale sulla determinazione della pena.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4 Num. 34311 Anno 2026

Presidente: SERRAO EUGENIA

Relatore: LAURO DAVIDE

Data Udienza: 16/09/2026

Data Deposito: 24/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da B. A., nata a … il …,

avverso la sentenza del 17 febbraio 2026 della Corte d’appello di Reggio Calabria;

letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;

udito il Sostituto Procuratore generale, Silvia Salvadori, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avv. R. S., del foro di Roma, per delega dell’Avv. E. M., del foro di Locri, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17 febbraio 2026, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del 20 gennaio 2025 con cui il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, aveva condannato A. B. alla pena ritenuta equa per il reato di cui agli artt. 99, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.

1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, l’imputata aveva sottratto energia elettrica alla società erogatrice, attraverso l’allaccio diretto alla rete del Servizio elettrico nazionale.

È stata inoltre contestata e ritenuta l’aggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione A. B., a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della procedibilità del reato, pur in assenza di querela – essendo inutilmente decorso il termine di cui all’art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – e non essendovi costituzione di parte civile.

2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen.: osserva la ricorrente che il fatto per cui si procede, ovvero un furto di energia elettrica commesso da aprile 2018 a giugno 2022, coincide con il fatto storico già giudicato con la sentenza del Tribunale di Locri, pronunciata il 10 maggio 2022, relativo ad un furto di energia commesso nello stesso immobile, contestato come consumato da aprile 2016 fino al 19 marzo 2018.

2.3. Con il terzo ed ultimo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, che avrebbe dovuto essere rideterminato per effetto dell’esclusione della recidiva, in ragione del proscioglimento intervenuto con la predetta sentenza.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hanno formulato le conclusioni come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato, e pertanto va rigettato.

1.1. Il primo motivo è inammissibile.

Per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022 la procedibilità d’ufficio per i reati di furto è stata mantenuta per i fatti aggravati ai sensi dell’art. 625, n. 7, cod. pen.

Nel caso in esame risulta contestata, oltre che ritenuta nelle conformi decisioni di merito, la circostanza aggravante dell’essere stato il bene sottratto destinato a pubblico servizio, che rende quindi il reato procedibile d’ufficio, fermo restando che il motivo risulta proposto per la prima volta soltanto con il ricorso per cassazione.

Per quest’ultimo profilo è stato infatti affermato, proprio in materia di furto aggravato, che non è possibile dedurre per la prima volta nel giudizio di legittimità la mancanza di querela, non rilevata, né eccepita in sede di appello, se tale condizione di procedibilità è introdotta, come nella specie, in epoca anteriore alla proposizione dell’impugnazione di merito (Sez. 2, n. 17958 del 14/05/2026, omissis, Rv. 289982 – 01, che in motivazione richiama i principi espressi da Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 266819 – 01).

1.1. Rispetto alla censura, la pur dedotta mancata costituzione di parte civile non assume quindi alcun rilievo.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., deve disporsi la correzione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha erroneamente revocato le statuizioni civili, trattandosi di mero refuso.

Osserva sul punto il Collegio che i casi di rettificazione della motivazione di cui all’art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. – errori di diritto o nell’indicazione dei testi di legge, errori di denominazione o computo nella specie o nella quantità della pena – non sono tassativi, sicché risulta suscettibile di correzione ogni erroneo enunciato contenuto nella sentenza impugnata del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità e che non ne comporti, come nella specie, l’annullamento (Sez. 3, n. 37770 del 26/09/2025, omissis, Rv. 288864 – 01; Sez. 1, n. 35423 del 18/06/2014, omissis, Rv. 260279 – 01).

2. Il secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta l’erronea applicazione dell’art. 649 cod. proc. pen., è infondato.

1.2.1. Allo scrutinio del motivo è utile premettere che le condotte di furto, realizzate tramite allaccio abusivo ad una rete di erogazione predisposta per consentire ai consociati di fruire di un bene destinato a pubblica utilità, integrano reati a “consumazione prolungata” o a “condotta frazionata” (in generale, per una ricognizione dei principi affermati da questa Corte, Sez. 4, n. 454 del 10/12/2025, dep. 2026, omissis, non mass.).

Come è stato recentemente affermato, tale è il furto di acqua potabile effettuato mediante allacciamento abusivo alla rete idrica «la cui consumazione cessa con l’ultimo prelievo» (Sez. 5, n. 19053 del 24/04/2025, omissis, Rv. 288007 – 01).

Nello stesso senso, per quanto più di interesse in questa sede, si è concluso con riferimento al furto di energia elettrica, che è stato fatto rientrare tra i delitti a consumazione prolungata (o a condotta frazionata), «perché l’evento continua a prodursi nel tempo, sebbene con soluzione di continuità, sicché le plurime captazioni di energia che si susseguono costituiscono singoli atti di un’unica azione furtiva, posticipando la cessazione della consumazione fino all’ultimo prelievo» (Sez. 5, n. 1324 del 27/10/2015, dep. 2016, omissis, Rv. 265850 – 01; Sez. 4, n. 1537 del 02/10/2009, dep. 2010, omissis, Rv. 246294 – 01).

1.2.2. Ciò posto, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha affermato che, ai fini della preclusione connessa al principio del ne bis in idem, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, omissis, Rv. 231799 – 01), cosicché la “identità del fatto”, che rileva ai fini dell’operatività del principio del “ne bis in idem”, non sussiste con riguardo ad uno stesso reato permanente contestato in relazione a periodi diversi (Sez. 2, n. 33838 del 12/07/2011, omissis, Rv. 250592 – 01) e il divieto di un secondo giudizio riguarda la condotta delineata nell’imputazione ed accertata con sentenza, di condanna o di assoluzione, divenuta irrevocabile e non

anche la prosecuzione della stessa condotta o la sua ripresa in epoca successiva, giacché si tratta di “fatto storico” diverso non coperto dal giudicato (Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, omissis, Rv. 283371 – 01, relativa alla contestazione del reato di partecipazione ad associazione mafiosa per un periodo successivo rispetto a quello oggetto del precedente procedimento già definito con sentenza irrevocabile; Sez. 3, n. 9988 del 19/12/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278534 – 01; Sez. 6, n. 20315

del 05/03/2015, L., Rv. 263546 – 01; Sez. 3, n. 19354 del 21/04/2015, omissis, Rv. 263514 – 01).

Si tratta di principi estensibili anche ai reati a consumazione prolungata, e che hanno trovato ampio riconoscimento anche nella giurisprudenza costituzionale (ad es., Corte cost., sentenza n. 53 del 7/02/2018, par. 3 del considerato in diritto): indiscussa la natura unitaria del reato permanente, è ben possibile che la prosecuzione nel tempo della condotta illecita, oltre il momento iniziale nel quale  sono stati posti in essere tutti gli elementi costitutivi del singolo reato, dia luogo,per ragioni del tutto fisiologiche, ad una pluralità di giudicati di condanna.

Ciò sia perché l’azione penale può essere promossa anche se la permanenza è ancora in corso – salvo l’effetto interruttivo che consegue all’accertamento – sia perché non è concepibile una condanna “per il futuro”.

È stato quindi osservato che «ove il reo persista nell’illecito anche dopo la condanna, potrà essere necessario instaurare un ulteriore procedimento penale al fine di reprimere la condotta successiva» (Corte cost., cit.).

Nel caso in esame è la stessa ricorrente che, nel riproporre l’analoga doglianza contenuta nell’atto di appello, motivatamente disattesa dalla Corte facendo corretta applicazione dei principi appena richiamati, sottolinea come l’accertamento contenuto nella sentenza divenuta cosa giudicata sia relativo ad un diverso segmento temporale della condotta (p. 3 appello; p. 5 ricorso per cassazione).

Infatti, il precedente processo riguardò le condotte dall’aprile 2016 al 19 marzo 2018 (data alla quale deve considerarsi interrotta la permanenza) mentre invece nell’odierno processo sono in contestazione le condotte comprese tra aprile 2018 ed il 9 giugno 2022, quindi, come riconosce la stessa ricorrente, quelle maturate «successivamente al periodo già giudicato con la sentenza n. … RG» (così, p. 3 appello, p. 5 ricorso).

1.3. Non supera il vaglio di ammissibilità neppure il terzo motivo, con il quale la ricorrente propone per la prima volta, peraltro genericamente, doglianze relative al trattamento sanzionatorio ed al riconoscimento della recidiva (pp. 8 e 9 ricorso).

Doglianze formulate senza dedurre questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, o ipotesi di illegalità della pena, e da ritenersi quindi non consentite.

Per pacifico assunto giurisprudenziale deve difatti escludersi che l’impugnazione della sentenza di primo grado in punto di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio, con la conseguenza che sul punto si è realizzata la preclusione correlata all’effetto devolutivo del gravame (Sez. 4, n. 9175 del 11/01/2024, omissis, Rv. 285872 – 01; Sez. 6, n. 7994 del 17/06/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 262455 – 01; Sez. 4, n. 46584 del 06/10/2004, omissis, Rv. 230402 – 01).

È parimenti consolidato l’insegnamento secondo il quale non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione l’erronea applicazione della recidiva (Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, omissis, Rv. 279903 – 01, con la precisazione che ciò non è consentito neppure al fine di ottenere la declaratoria di prescrizione del reato, in assenza di modifiche normative o di pronunce della Corte costituzionale che ne abbiano modificato in melius la portata precettiva; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, omissis, Rv. 269745 – 01).

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 16 settembre 2026

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