Cass. pen., sez. VI, 15/10/2024 (ud. 15/10/2024, dep. 6/02/2025), n. 4921 (Pres. De Amicis, Rel. Rosati)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava, seppur incidentalmente, se le videoriprese di comportamenti “non comunicativi” costituiscono sempre prove atipiche.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale del riesame di Caltanissetta confermava la custodia cautelare in carcere per una persona, in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in concorso con un altro soggetto, acquistato da terzi un imprecisato quantitativo di hashish e marijuana, per rivenderlo a terzi.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore che, tra i motivi ivi addotti, deduceva l’illiceità, e dunque l’inutilizzabilità, delle videoriprese effettuata dalla polizia giudiziaria di quanto avveniva nel giardino antistante l’abitazione del venditore.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale le videoriprese di comportamenti “non comunicativi”, quelle, cioè, che rilevano la mera presenza di cose o persone ed i loro movimenti, costituiscono prove atipiche, se eseguite, anche d’iniziativa della polizia giudiziaria, in luoghi pubblici, aperti al pubblico od esposti al pubblico, e comunque in ambienti privati diversi dal “domicilio”, nel quale, invece, dev’essere sempre garantita l’intimità e la riservatezza; soltanto in quest’ultimo caso, è necessario un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria che le autorizzi, risultando altrimenti illecite e, dunque, inutilizzabili, ex art. 189, cod. proc. pen.[1] (Sez. U, n. 26795/2006, e, tra altre, Sez. 1, n. 49798 del 28/09/2023; Sez. 3, n. 15206 del 21/11/2019).
I risvolti applicativi
Le videoriprese di comportamenti “non comunicativi”, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sono prove atipiche se eseguite dalla polizia giudiziaria, così come, in ambienti privati, diversi dal “domicilio”, non è necessario un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Pertanto, soltanto nel caso di domicilio, per garantire intimità e riservatezza, è necessaria un’autorizzazione motivata, altrimenti, per tale ipotesi, le riprese sono illecite e inutilizzabili.
[1]Ai sensi del quale: “1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova”.







