Le videoregistrazioni private costituiscono prove documentali?

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Cass. pen., sez. II, 8/10/2025 (ud. 8/10/2025, dep. 20/11/2025), n. 37827 (Pres. Beltrani, Rel. Recchione)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se le videoregistrazioni effettuate da privati con telecamere di sicurezza siano inquadrabili come prove documentali.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Torino confermava la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge (art. 254-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione; in particolare, la difesa sosteneva che le videoriprese registrate dalle telecamere di sorveglianza privata sarebbero state illegittimamente considerate dalla Corte territoriale come “documenti”, trascurando la loro natura digitale.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale le videoregistrazioni effettuate da privati con telecamere di sicurezza sono inquadrabili come prove documentali acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen.[1] (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020; Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020; Sez. 2, n. 6515 del 04/02/2015).

I risvolti applicativi

Le videoregistrazioni private possono essere considerate prove documentali ai sensi dell’art. 234 c.p.p..

[1]Ai sensi del quale: “1. E’ consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. 2. Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia. 3. E’ vietata l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 37827 Anno 2025

Presidente: BELTRANI SERGIO

Relatore: RECCHIONE SANDRA

Data Udienza: 08/10/2025

Data Deposito: 20/11/2025

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M. G. nato a … il …

avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d’appello di Torino;

udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;

rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

Il Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, ha concluso con requisitoria scritta per il rigetto del ricorso

Il Difensore Avv. G. A. ha concluso con note scritte per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di Torino confermava la responsabilità di G. M. per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen.

Si contestava al ricorrente di avere utilizzato una carta di credito di provenienza illecita che veniva utilizzata per effettuare tre transazioni dell’ammontare complessivo di euro 67,20; la Corte di appello non riteneva sussistenti le condizioni per riconoscere la causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.

2. Contro tale sentenza proponeva ricorso al difensore di G. M. che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 254-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione:

le videoriprese registrate dalle telecamere di sorveglianza privata sarebbero state illegittimamente considerate dalla Corte d’appello come “documenti”, trascurando la loro natura digitale; le stesse sarebbero documenti informatici, dei quali sarebbe stato necessario garantire e l’autenticità e l’immodificabilità; l’acquisizione delle videoregistrazioni avrebbe pertanto dovuto prevedere (a) l’estrazione della copia forense conforme, (b) un blocco di scrittura ed una validazione con ash code;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.:

non sarebbe stata valutata la condotta susseguente al reato, ovvero il risarcimento effettuato con bonifico del 7 novembre 2024; tale condotta, inidonea a legittimare la concessione dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 6) cod. pen., avrebbe dovuto essere considerata per il riconoscimento della causa di non punibilità come previsto dalla nuova – e più favorevole – versione dell’art. 131 bis cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo con il quale si contesta la natura documentale delle videoriprese effettuate con telecamere di sorveglianza private è infondato.

1.1.Il Collegio riafferma che le videoregistrazioni effettuate da privati con telecamere di sicurezza sono inquadrabili come prove documentali acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, omissis, Rv. 279776 – 01; Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, omissis, Rv. 279345; Sez. 2, n. 6515 del 04/02/2015, omissis, Rv. 263432 – 01).

Si tratta di un approdo ermeneutico coerente con quanto affermato:

-dalla Corte costituzionale secondo cui le norme sui documenti si riferiscono esclusivamente ai documenti formati “fuori” (anche se non necessariamente prima) e comunque non “in vista”, né tantomeno “in funzione” del procedimento nel quale si chiede o si dispone che facciano ingresso (Corte cost. n. 320 del 2009; nello stesso senso Sez. 2, n. 19158 del 20/03/2015, omissis, Rv. 263526),

– dalle Sezioni unite che hanno chiarito (a) che le videoriprese “non” effettuate nell’ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei “documenti” di cui all’art. 234 cod. proc. pen.; (b) che le videoregistrazioni quando son eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d’iniziativa, “nell’ambito di un procedimento penale”, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 cod. proc. pen. e che, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, omissis, Rv. 234267 – 01).

Tali coordinate ermeneutiche sono valide sempre che le videoregistrazioni non vengano svolte all’interno nel domicilio, dove sono vietate (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, cit.) o in luoghi dove è necessario comunque garantire la riservatezza, caso in cui è necessario un provvedimento autorizzativo dell’autorità giudiziaria (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, omissis, Rv. 234269 –01; Sez. 1, n. 49798 del 28/09/2023, omissis, Rv. 285500 – 01).

1.2. Quanto alla dedotta necessità di applicare alla acquisizione dei filmati la procedura prevista dall’art. 254-bis cod. proc. pen. in ragione della ipotetica possibilità di “corruzione” delle riprese, il Collegio rileva che – per quanto, in astratto, sia possibile che i filmati possano essere inquinati o corrotti – quando, come nel caso in esame, tale ipotetica evenienza non sia supportata da alcun elemento di prova, deve ritenersi che i documenti acquisiti siano integri e pienamente utilizzabili.

1.3. Il secondo motivo è fondato.

La Corte d’appello pur ritenendo sussistente un’unica violazione ha ritenuto di negare il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. a causa della “pluralità” degli utilizzi della carta di credito.

A tale contraddizione si aggiunge il mancato confronto con la giurisprudenza secondo cui la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza

attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, omissis, Rv. 283064 – 01).

Infine, si rileva che la Corte territoriale non ha valutato il comportamento post delictum, ovvero il risarcimento tardivo, elemento divenuto rilevante con l’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2022, n. 199: si tratta di una norma sopravvenuta rispetto alla consumazione del reato per cui si procede, risalente al 2020, ma applicabile retroattivamente, ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen., in quanto norma “sostanziale di favore”.

La sentenza impugnata deve essere dunque annullata limitatamente alla valutazione inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso, il giorno 8 ottobre 2025.

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