Cass. pen., sez. III, 16/06/2026 (ud. 16/06/2026, dep. 9/09/2026), n. 33213 (Pres. Andreazza, Rel. Badas)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in materia di reati tributari le somme di denaro affluite sul conto corrente bancario in data successiva alla commissione del reato possano essere oggetto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Bolzano rigettava un appello cautelare proposto nei confronti di rigetto di una richiesta di dissequestro.
Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in materia di reati tributari le somme di denaro affluite sul conto corrente bancario in data successiva alla commissione del reato, pur non potendo essere sottoposte a sequestro in via diretta, non costituendo “profitto” del reato, possono essere oggetto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, assumendo in tal caso le caratteristiche di valore corrispondente al profitto non rinvenuto (Sez. 3, n. 6163 del 20/10/2020. Si veda invece, in materia di confisca, diretta, di somme pervenute su conti correnti societari successivamente alla commissione del reato, Sez. 3, n. 50320 del 10/11/2023).
I risvolti applicativi
In materia di reati tributari, le somme affluite sul conto corrente dopo la consumazione del reato, non costituendo profitto, non sono sequestrabili direttamente, ma possono essere sottoposte a sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, quale valore corrispondente al profitto non rinvenuto.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33213 Anno 2026
Presidente: ANDREAZZA GASTONE
Relatore: BADAS SILVIA
Data Udienza: 16/06/2026
Data Deposito: 09/09/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S. A. nato a …il …
avverso l’ordinanza del 16/04/2026 del Tribunale di Bolzano
Udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
lette le conclusioni del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1Con ordinanza del 17 aprile 2026 il Tribunale di Bolzano ha rigettato l’appello cautelare proposto da A. S. nei confronti dell’ordinanza 23 marzo 2026, di rigetto della richiesta di dissequestro avanzata dal medesimo relativa alla somma di euro 700,00, accreditata sul conto corrente allo stesso intestato, sottoposta a vincolo con verbale di sequestro in data 5 marzo 2026, in esecuzione del decreto di sequestro preventivo, finalizzato, per quanto qui di interesse, alla confisca per equivalente su beni o altre disponibilità finanziarie del ricorrente fino a un terzo dell’importo di euro 6.625.901,53 (ripartito in parti uguali con gli altri due concorrenti G. L. e P. E.), disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano con ordinanza del 17 giugno 2025 (con la quale e è stata altresì applicata al ricorrente alla misura cautelare degli arresti domiciliari), in relazione al profitto dei delitti di cui all’art. 2 d.lgs n. 74 del 2000, e alla confisca per equivalente fino alla concorrenza dell’ulteriore importo di euro 840.744,68 in relazione al profitto del reato di autoriciclaggio (art. 648-ter cod. pen.) commesso in qualità amministratore di fatto di alcune società, contestato al capo 34) della rubrica provvisoria.
1.1. L’istanza di revoca rigettata dal giudice per le indagini preliminari col provvedimento del 23 marzo 2026, aveva ad oggetto il sequestro delle somme confluite sul conto corrente dell’indagato attraverso due bonifici bancari, per l’importo complessivo di euro 700, pervenuti nel mese di febbraio 2026, dunque successivamente all’emissione del decreto di sequestro del giugno 2025, nonché ampiamente successivi, di ben 5 anni, alla commissione dei fatti.
1.2. Il giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta evidenziando che il sequestro era stato disposto anche per equivalente, per cui non era richiesta la pertinenzialità delle somme sequestrate, né la somma di denaro sequestrata appariva sproporzionata rispetto al profitto del reato.
1.3. Il Tribunale del riesame di Bolzano, pronunciandosi sull’appello, esaminati gli estratti conto bancari prodotti dal ricorrente, ha osservato come gli stessi, in assenza di fatture o altra documentazione, non comprovassero in alcun modo la provenienza lecita delle somme e conseguentemente l’estraneità rispetto al profitto del reato, osservando altresì che, secondo l’insegnamento di questa Corte di legittimità, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, in quanto prescinde dal nesso di pertinenzialità, può essere esteso anche a beni futuri, con conseguente irrilevanza del tempo decorso dai fatti.
2. Avverso detta ordinanza, A. S., ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’avvocato M. D’A., affidato a un unico, articolato, motivo con cui si lamenta la violazione degli artt. 110 cod. pen. e 12-
bis d.lgs. n. 74 del 2000, per essere stato erroneamente esteso al ricorrente il vincolo di solidarietà passiva, questione puntualmente sottoposta al Tribunale del riesame, che ha del tutto omesso di pronunciarsi sul punto.
Si deduce che l’ordinanza impugnata si incentra sul concetto di confisca per equivalente o ripristinatoria senza considerare quanto allegato e comprovato dalla difesa in ordine al fatto che, a differenza degli altri coindagati, nessuna somma proveniente dagli illeciti in contestazione era stata accreditata sui conti correnti riconducibili al ricorrente, per cui, da una parte, risulta violato il principio affermato dalle Sezioni Unite M. (n. 13783 del 2025), secondo cui è illegittima ogni forma di solidarietà passiva, dall’altra, poiché la confisca per equivalente non costituisce una pena ma assolve a una funzione di riequilibrio, non è giustificato il richiamo alla disciplina del concorso di persone nel reato, che tra l’altro non postula affatto un trattamento sanzionatorio fisso e predeterminato per ciascun concorrente.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto che la Corte voglia dichiarare l’inammissibilità del ricorso in quanto manifestamente infondato, rilevando che nel caso in esame non si verte in tema di motivazione apparente, in quanto il Tribunale del riesame ha evidenziato che l’istante non ha provato la provenienza dei due bonifici sottoposti al sequestro e che non vi sono elementi che possano provare l’estraneità delle somme rispetto al profitto del reato, rimarcando altresì che la confisca per equivalente prescinde dal nesso di pertinenzialità, per cui è estensibile anche ai beni futuri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Va anzitutto, in premessa, rammentato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, omissis, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, omissis, Rv. 269656 – 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, omissis, Rv. 269296 – 01).
Inoltre, in tema di appello cautelare, stante la natura devolutiva del giudizio, la cognizione del giudice è circoscritta entro il limite segnato non solo dai motivi dedotti dall’impugnante, ma anche dal decisum del provvedimento gravato, sicché con l’appello non possono proporsi motivi nuovi rispetto a quelli avanzati nell’istanza sottoposta al giudice di primo grado, né al giudice ad quem è attribuito il potere di estendere d’ufficio la sua cognizione a questioni non prese in esame dal giudice a quo (Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, omissis, Rv. 285335 – 01, in parte motiva; Sez. 3, n. 30483 del 28/05/2015, omissis, Rv. 264818-01; Sez. 1, n. 43913 del 02/07/2012, omissis, Rv. 253786-01).
3. Di conseguenza il Tribunale di Bolzano non era chiamato a pronunciarsi in genere sulla legittimità del provvedimento genetico con cui, tra l’altro, è stata disposta la confisca per equivalente, del profitto dei plurimi delitti di cui all’art. 2 d.lgs n. 74 del 2000, al S. contestati in concorso, fino al limite di un terzo dell’importo di euro 6.625.901,53, e alla confisca, per equivalente e fino alla concorrenza dell’ulteriore importo di euro 840.744,68, in relazione al profitto dell’ulteriore reato di cui all’art. 648-ter cod. pen., bensì ad esprimersi esclusivamente in ordine alla legittimità dell’ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di dissequestro della somma di euro 700,00, da ultimo sottoposta a vincolo in esecuzione del provvedimento genetico – per quanto consta – non impugnato.
4. Nel caso di specie, in primo luogo, la parte ricorrente non si confronta efficacemente con quanto affermato dal Tribunale di Bolzano in ordine alla valutazione della circostanza, squisitamente fattuale – dunque incontestabile, a maggior ragione in materia di appello cautelare reale non essendo consentito dedurre vizi di motivazione- che l’assunto difensivo della provenienza del denaro in sequestro dalla lecita attività lavorativa del S., costituisca una mera allegazione, non documentata, come tale inidonea a fondare la tesi proposta.
Analogamente, non considera che il Tribunale, nel confermare integralmente il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari senza intaccarne il costrutto logico giuridico, ha implicitamente riaffermato le ulteriori ragioni del rigetto, fra le quali vi era anche la radicale esclusione di qualsiasi sproporzione rispetto al profitto confiscabile, attesa l’esiguità della somma sequestrata rispetto all’ingente profitto dei reati quale individuato nel provvedimento genetico.
5. Né del resto incide sulla legittimità del provvedimento la circostanza che le somme in sequestro risultino confluite sul conto corrente del ricorrente dopo la commissione del reato.
Il Tribunale, trattandosi di confisca per equivalente, ha fatto buon governo dei principi esposti da questa Corte in virtù dei quali, in materia di reati tributari le somme di denaro affluite sul conto corrente bancario in data successiva alla commissione del reato, pur non potendo essere sottoposte a
sequestro in via diretta, non costituendo “profitto” del reato, possono essere oggetto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, assumendo in tal caso le caratteristiche di valore corrispondente al profitto non rinvenuto (Sez. 3, n. 6163 del 20/10/2020, dep. 2021, Rv. 281048 – 02. Si veda invece, in materia di confisca, diretta, di somme pervenute su conti correnti societari successivamente alla commissione del reato, Sez. 3, n. 50320 del 10/11/2023, Rv. 285624 – 01).
6. Tanto premesso, l’ulteriore profilo di doglianza inerente alla dedotta violazione del principio di solidarietà passiva, risulta eccentrico con riguardo alla confisca disposta in relazione al delitto di cui all’art. 648-ter cod. pen. di cui il ricorrente è individuato quale unico responsabile; né, per il resto, può essere mossa censura al provvedimento impugnato che ha fatto corretta applicazione dei principi esposti dalle Sezioni Unite M. (Sez. U, Sentenza n. 13783 del 26/09/2024 2025), disattendendo la censura difensiva che mirava ad azzerare il quantum confiscabile nei confronti del ricorrente, allo stato individuato, con riferimento ai reati tributari oggetto della imputazione provvisoria, nella misura
di un terzo del profitto complessivamente determinato, ripartito in parti uguali fra i concorrenti.
6.1. E’ noto che la materia della confisca per equivalente in presenza di illecito plurisoggettivo è stata di recente oggetto di un intervento delle Sezioni Unite penali di questa Corte secondo le quali, in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimo conseguito, con la ulteriore precisazione che il relativo accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 08/04/2025, Rv. 287756 – 01).
Nella materia in discorso va altresì rimarcato, che il criterio della ripartizione in parti uguali soccorre solo nel caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo e che, come ben chiarito dalle stesse Sezioni Unite M., se è vero che il principio opera anche in caso di sequestro finalizzato alla confisca, tuttavia, l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti.
Sotto quest’ultimo profilo, deve poi considerarsi che la decisione deve essere adottata sulla base degli elementi addotti dalle parti, non prevedendo il modello procedimentale cui all’art. 322-bis cod. proc. pen. (in quanto richiama l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 310 cod. proc. pen., che, a sua
volta, rinvia alle forme previste dall’art. 127 cod. proc.) l’attribuzione al giudice di autonomi poteri istruttori (v. Sez. U, n. 17 del 06/11/1992, omissis, Rv. 191786 – 01, nonché, più di recente, Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008, dep. 2009, omissis, Rv. 242291 – 01, in motivazione e Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, omissis, Rv. 284139 – 03).
6.2. Va infine preso atto che, per quanto di limitato rilievo nel caso in discorso, in tema di reati tributari dichiarativi questa Corte ha avuto recentemente modo di affermare che, ove gli stessi risultino commessi in concorso tra più persone nell’interesse di una persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, entro il limite dell’ammontare complessivo del profitto conseguito dall’ente e, fermo il divieto di duplicazione del vincolo, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori delle condotte criminose, stanti la natura sanzionatoria della specifica ipotesi di misura ablativa prevista dall’art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e la struttura del tipo di profitto realizzato, consistente in un risparmio di spesa a vantaggio dell’ente, che non pare consentire, di regola, di individuare la quota di arricchimento riferibile a ciascun correo (Sez. 3, n. 6287 del 28/10/2025, dep. 2026, omissis, Rv. 289469 – 03; si vedano nello
stesso senso anche Sez. 3, n. 16896 del 06/03/2026, Rv. 289989 – 01 e Sez. 3, n. 8773 del 27/01/2026, Rv. 289614 – 01).
7. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Alla pronuncia consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 16/06/2026





