Cass. pen., sez. V, 5/05/2026 (ud. 5/05/2026, dep. 3/09/2026), n. 32832 (Pres. Guardiano, Rel. Pilla)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se le ricerche necessarie ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità debbano essere eseguite cumulativamente.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli confermava una pronuncia emessa dal Tribunale di Nola in composizione monocratica, con la quale l’imputato era condannato alla pena di giustizia oltre statuizioni civili per il reato di cui agli artt. 62 n.4, 61 n. 7 e 11 cod. pen..
Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge quanto alla nullità del decreto di irreperibilità, dell’avviso di conclusione delle indagini, del decreto di citazione a giudizio e delle sentenze di primo e secondo grado.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale le ricerche necessarie ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen., derivando, diversamente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni, se attinenti alla citazione dell’imputato (Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014).
I risvolti applicativi
Ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità, le ricerche ex art. 159 c.p.p.[1] devono essere eseguite cumulativamente in tutti i luoghi previsti dalla norma, a pena di nullità assoluta del decreto e delle successive notificazioni relative alla citazione dell’imputato.
[1]Ai sensi del quale: “1. Nei casi di cui all’articolo 148, comma 4, se non è possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’articolo 157, l’autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell’imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell’ultima residenza anagrafica, dell’ultima dimora, in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l’amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l’autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo avere designato un difensore all’imputato che ne sia privo, ordina che le notificazioni siano eseguite mediante consegna di copia al difensore. 2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L’irreperibile è rappresentato dal difensore”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 5
Num. 32832
Anno 2026
Presidente: GUARDIANO ALFREDO
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 05/05/2026
Data Deposito: 03/09/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C. C. nato a … il …
avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Egle Pilla;
Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Corte di Cassazione NICOLA LETTIERI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Lette le conclusioni scritte e nota spese del difensore di fiducia e procuratore speciale, avv. F. P., pervenute in data 15 aprile 2026 per la parte civile che nel riportarsi alle stesse ha insistito per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 aprile 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del 13 maggio 2021 del Tribunale di Nola in composizione monocratica con la quale C. C. era condannato alla pena di giustizia oltre statuizioni civili per il reato di cui agli artt. 62 n.4, 61 n. 7 e 11 cod. pen.
L’accusa attiene al furto, nella qualità di dipendente della società S. S.p.a., di numerosi capi di abbigliamento di proprietà della predetta società.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’imputato, con atto contenente i seguenti motivi, sottoscritto dal difensore di fiducia.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge quanto alla nullità del decreto di irreperibilità, dell’avviso di conclusione delle indagini, del decreto di citazione a giudizio e delle sentenze di primo e secondo grado.
Evidenzia la difesa che aveva eccepito la omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen. a seguito della erronea emissione del decreto di irreperibilità.
Sul punto il giudice di primo grado rigettava l’eccezione che era riproposta dinanzi alla Corte territoriale che rigettava nuovamente la eccezione sul presupposto che avendo ricevuto il decreto di citazione si era potuto difendere nel processo e che il decreto di irreperibilità era stato correttamente emesso.
In realtà, lamenta la difesa, l’avviso ex art.415 bis cod. proc. pen. era stato notificato sulla base di un decreto di irreperibilità erroneamente emesso.
La polizia municipale si recava presso il luogo di effettiva residenza dell’allora indagato e, avendo ricevuto informazioni secondo le quali l’uomo spesso si sottraeva alle ricerche della autorità giudiziaria, emetteva un verbale di vane ricerche mentre avrebbe comunque dovuto procedere ad effettuare le notifiche secondo la procedura di cui all’art.157 comma 8 cod. proc. pen. e dunque a mezzo deposito presso la Casa comunale con invio della seconda raccomandata.
I successivi accessi dell’8 maggio, 14 giugno e 16 giugno 2018 sono avvenuti infruttuosamente tutti nel medesimo luogo e non in luoghi diversi.
Né sono state disposte nuove ricerche ai sensi dell’art.159 cod. proc. pen. come, ad esempio, quello del luogo di lavoro, di cui la polizia giudiziaria aveva notizia (Frattamaggiore presso l’esercizio commerciale gestito unitamente alla moglie); presso il luogo di nascita o di precedente residenza.
L’unica ulteriore ricerca è stata effettuata presso il DAP. È stato violato il principio di effettività della ricerca.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali.
Non vi sono testimoni che abbiano visto l’imputato sottrarre la merce, nonostante le dichiarazioni testimoniali siano state considerate quale riscontro della sua penale responsabilità.
Inoltre, la teste F. N. ha affermato di non avere visto l’imputato sottrarre la merce e di avere sempre contato la merce che l’imputato faceva “bollettare”.
Né le dichiarazioni di S. M. possono essere considerate riscontro alle dichiarazioni della persona offesa dal momento che la stessa ha escluso di avere mai riferito a S. di sottrazioni ad opera di C..
2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n.7 cod. pen.
L’unico elemento certo è che i capi sottratti risultano essere stati 2.393, ma il nesso causale tra il dato contabile e il danno provocato dalle condotte ascritte a C. è frutto di presunzioni della corte territoriale.
Il danno derivante dalla rottura degli stock è presunto in difetto di qualsiasi prova al riguardo.
2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La sentenza impugnata ha omesso di motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche espressamente richieste, non considerando il comportamento processuale del ricorrente e la sua incensuratezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso infondato.
1.Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. Dagli atti del fascicolo esaminati dal Collegio in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, omissis, Rv. 220092) risulta che:
– il decreto di citazione diretta a giudizio è stato notificato a mani proprie, con la conseguente valida instaurazione del rapporto processuale e con la corretta vocatio in ius.
La giurisprudenza citata dal ricorrente relativa alla nullità del decreto di irreperibilità si riferisce alla citazione a giudizio con il rito degli irreperibili anteriore alla riforma del 2014 in tema di assenza.
Questa Corte ha infatti affermato che le ricerche necessarie ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità devono essere eseguite cumulativamente, e non alternativamente, in tutti i luoghi indicati dall’art. 159 cod. proc. pen., derivando, diversamente, la nullità assoluta del decreto di irreperibilità e delle conseguenti notificazioni, se attinenti alla citazione dell’imputato. (Sez. 5, n. 44374 del 20/06/2014, omissis, Rv. 262112)
La giurisprudenza richiamata ha riguardo, dunque, alle ipotesi in cui la citazione dell’imputato a giudizio avveniva con la notifica del decreto di irreperibilità al difensore ai sensi dell’art.159 cod. proc. pen.
È evidente che in quei casi una non corretta emissione del decreto di irreperibilità impediva la instaurazione di un valido rapporto processuale e le conseguenti nullità degli atti successivi.
Diversamente è avvenuto nel caso di specie: alcuna violazione di norme processuali penali può riscontrarsi avendo l’imputato avuto modo di esercitare pienamente il suo diritto di difesa a seguito della notifica della citazione diretta a giudizio.
2.Il secondo motivo è manifestamente infondato.
2.1.Il ricorso, infatti, non si confronta con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, omissis, Rv. 207944).
La sentenza con motivazione immune da vizi logici ha chiarito che (p.8 e ss.):
- seppure in sede dibattimentale i testi escussi non hanno riferito di avere visto C. sottrarre la merce, tuttavia è stato pienamente confermato dalle loro deposizioni – confortate da dato documentale degli inventari e dal rinvenimento della merce presso il punto vendita della moglie del ricorrente – il meccanismo posto in essere dall’imputato per sottrarre le merci in base al quale C. si limitava a “bollettare” pochi pezzi e si sottraeva ad un effettivo controllo sui pezzi effettivamente asportati, trasportandoli fuori orario allorquando le casse erano chiuse e non vi era la sorveglianza degli altri dipendenti;
- la teste S. M., commessa del punto vendita della moglie di C., ha riferito che le merci erano vendute senza scontrino fiscale e con un rilevantissimo sconto; i dipendenti della società derubata Foresta ed Alfieri hanno confermato che non erano presenti al carico della merce quando l’imputato la prelevava senza particolari controlli e solo a fine giornata;
- incontestata dalla stessa difesa l’esistenza dell’ammanco nel magazzino di 2393 capi presso la sede della S. S.r.l. del C. di Nola unitamente alla circostanza che presso il negozio di titolarità della moglie del C. siano state vendute, in nero, borse I. marchio D. che di quell’ammanco facevano parte.
3. Reiterativo e rivalutativo risulta il terzo motivo quanto alla sussistenza della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.
La sentenza impugnata (p.12), ha esaustivamente e adeguatamente risposto alle censure contenute nell’atto di appello e riproposte con il presente motivo valorizzando quali circostanze di fatto a fondamento della sussistenza della circostanza aggravante contestata, il numero dei capi di abbigliamento sottratti (2393), pari ad euro 33.000,00 di danno emergente in relazione al costo della merce oggetto di furto ed euro 120.000 di lucro cessante, pari al prezzo della vendita della stessa.
Ha ulteriormente evidenziato con motivazione in fatto non manifestamente illogica, né contraddittoria, ulteriori voci di danno che complessivamente considerate, contribuiscono a configurare la circostanza aggravante quali la rottura degli stock in giacenza e la non rivendibilità di stock da cui erano stati sottratti unità di assortimento.
4. Il quarto motivo in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta privo di specificità.
La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici, ha argomentato sul diniego della concessione delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen. richiamando l’entità del danno determinato, senza peraltro che il ricorrente abbia indicato elementi positivi decisivi sussistenti e non valutati se non genericamente il comportamento processuale e la assenza di precedenti che di per sé non rileva ai fini della invocata concessione.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel giudizio dalla parte civile che si liquidano nella misura di cui alla parte dispositiva.
P.Q.M.
- Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 4520,00, oltre accessori di legge.
- Così deciso il 05/05/2026





