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Le modifiche apportate agli articoli 412, 415-bis, 415-ter c.p.p. e 127 disp. att. c.p.p. dal decreto integrativo e correttivo della riforma Cartabia

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Indice

Premessa

Il 20 marzo scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo, 19 marzo 2024, n. 31, con cui il Governo ha modificato e integrato la riforma Cartabia.

Orbene, verranno esaminate in questo scritto le modifiche apposte agli articoli 412, 415 e 415-ter c.p.p. e 127 disp. att. c.p.p. che regolano rispettivamente, il primo, l’avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell’azione penale, il secondo, l’avviso all’indagato delle concluse indagini preliminari, il terzo, i diritti e le facoltà dell’indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari, il quarto, la comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale.

Le modificazioni apportate all’art. 412 c.p.p. e all’art. 127 disp. att. c.p.p.

Iniziando la disamina, a partire dalle modifiche previste per l’art. 412 c.p.p., l’art. 2, co. 1, lett. l), d.lgs, 19 marzo 2024, n. 31 è intervenuto su di esso nei seguenti termini: “all’articolo 412: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il procuratore generale presso la corte di appello può disporre, con decreto motivato, l’avocazione delle indagini preliminari se il pubblico ministero non ha disposto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, oppure non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dall’articolo 407-bis, comma 2. Se il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi dell’articolo 415-ter, comma 2, l’avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata. L’avocazione può essere, altresì, disposta nei casi in cui il pubblico ministero non ha assunto le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 415-ter, comma 4, ovvero dal procuratore generale ai sensi dell’articolo 415-ter, comma 5, primo periodo.»;2) al comma 2, le parole: «delle comunicazioni previste dagli articoli 409, comma 3, e415-bis, comma 5-quater» sono sostituite dalle seguenti: «della comunicazione prevista dall’articolo 409, comma 3»; 3) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Il procuratore generale svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro novanta giorni dal decreto di avocazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 415-ter, commi 1, 2, 3 e 4.»;”.

Orbene, fermo restando che siffatte modifiche “si ricollegano a quelle realizzate con i correttivi apportati agli articoli 415-bis e 415-ter c.p.p. dalle successive lettere m) e n)”[1] (che vedremo da qui  a breve), per effetto di codeste modificazioni, “vengono eliminati i riferimenti alle norme abrogate, viene stabilito che se il PM ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del nuovo articolo 415–ter, comma 2 (v. lettera n), l’avocazione può essere disposta solo se la richiesta è stata rigettata e viene concesso al procuratore generale un termine di 90 giorni (a fronte degli attuali 30) al fine di svolgere le indagini preliminari indispensabili e formulare le sue richieste”[2].

Oltre a ciò, va altresì osservato che anche le modificazioni apportate all’art. 127 disp. att. cod. proc. pen., stante quanto disposto dall’art. 3, co. 1, lett. b), d.lgs, 19 marzo 2024, n. 31 (“all’articolo 127: 1) al comma 1: 1.1 all’alinea, la parola: «settimana» è sostituita dalla seguente: «mese»; 1.2 la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) procedimenti nei quali il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, entro i termini previsti dall’articolo 407-bis, comma 2, del codice, salvo che il pubblico ministero abbia formulato richiesta di differimento ai sensi dell’articolo 415-ter, comma 2, del codice; in tale ultima ipotesi, i procedimenti sono inseriti nell’elenco solo in caso di rigetto della richiesta;»; 1.3 alla lettera b), le parole: «di cui all’articolo 415-ter, comma 3, primo e secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «fissati ai sensi dell’articolo 415-ter, commi 4 e 5,»; 1.4 la lettera c) è soppressa; 2) il comma 2 è abrogato”), come quelle afferenti la disposizione legislativa appena esaminata, sono “consequenziali alla semplificazione del meccanismo della stasi realizzata con i correttivi agli articoli 415-bis e 415-ter c.p.p., prevedendosi, peraltro, anche una estensione (da trenta a novanta giorni) del termine per lo svolgimento delle indagini da parte del procuratore generale, quando questi ne abbia disposto l’avocazione: termine da ritenersi quello minimo idoneo a consentire l’efficacia dell’azione investigativa, avuto riguardo alla circostanza che l’esercizio del potere di avocazione può riguardare (e, di fatto, spesso riguarda) procedimenti di particolare complessità”[3].

Chiarito ciò, per effetto delle modifiche disposte in relazione a tale norma attuativa, si semplifica “con la disposizione inserita al comma 1 lett. a) l’attività della segreteria del pubblico ministero che dovrà trasmettere i dati anagrafici e identificativi in possesso della persona sottoposta alle indagini e quelli analoghi della persona offesa al procuratore generale della corte di appello non più con cadenza  settimanale, ma mensile raggruppandoli negli elenchi riepilogativi descritti nella successiva lett. b) del medesimo comma con ripartizione di quelli per cui il p.m. non abbia esercitato alcuna azione entro i termini previsti per l’espletamento delle indagini come riportati dall’articolo 407-bis, comma 2 c.p.p. e quelli in cui sono previste le deroghe al deposito ai sensi del novellato articolo 415-ter comma 2 c.p.p. ovvero quelli in cui vi sia richiesta di differimento del deposito delle iniziative da intraprendere ai sensi dell’art. 415-ter, comma 3 nonché, infine, quelli in cui l’indagato e la persona offesa abbiano richiesto al giudice la valutazione delle ragioni del ritardo nel deposito (art. 415-ter commi 4 e 5” [4], abrogandosi al contempo il comma secondo, che così disponeva: “Per ciascuno dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), è specificato se il pubblico ministero ha formulato la richiesta di differimento di cui al comma 5-bis dell’articolo 415-bis del codice e, in caso affermativo, se il procuratore generale ha provveduto sulla richiesta e con quale esito”.

La modifica apposta all’art. 415-bis c.p.p. e la riformulazione dell’art. 415-ter c.p.p.

Le lettere m) e n) dell’art. 2, co. 1, d.lgs, 19 marzo 2024, n. 31, che rispettivamente modificano l’art. 415-bis c.p.p. e riformulano l’art. 415-ter c.p.p., “sono intrinsecamente legate, in quanto gli interventi sul codice di procedura penale da esse apportate mirano ad una complessiva rivisitazione del procedimento che caratterizza la fase in cui il PM non ha esercitato l’azione penale ai sensi dell’art. 407-bis (formulando l’imputazione o richiedendo il rinvio a giudizio) né richiesto l’archiviazione” [5].

A tal fine, difatti, la lettera m), disponendo che “all’articolo 415-bis, al comma 1, le parole: «Salvo quanto previsto dai commi 5-bis e 5-ter, prima» sono sostituite dalla seguente: «Prima» e i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies sono abrogati”, prevede in tal guisa l’abrogazione dei “commi 5-bis[6], 5-ter[7], 5-quater[8], 5-quinquies[9] e 5-sexies[10] dell’articolo 415-bis”  c.p.p..

Allo stesso modo, sempre per lo stesso scopo, “la lettera n), sostituendo integralmente l’articolo 415-ter, delinea una diversa disciplina, che si caratterizza soprattutto per l’intervento del giudice per le indagini preliminari in un procedimento che si svolge attualmente all’interno del sistema della pubblica accusa”[12] dato che la “vigente disciplina, di cui ai commi 5-bis dell’art. 415-bis, prevede[va] che il PM si rivolga al procuratore generale presso la corte d’appello per presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari” [13].

Chiarito ciò, per quanto riguarda il modo con cui l’art. 415-ter c.p.p. è stato riformulato, ciò è avvenuto nel seguente modo: “«Art. 415-ter (Scadenza dei termini per l’assunzione delle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Diritti e facoltà dell’indagato e della persona offesa). – 1. Salvo quanto previsto dal comma 2, alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione e non ha già disposto la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata in segreteria. Alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è immediatamente notificato avviso dell’avvenuto deposito della documentazione e della facoltà di esaminarla ed estrarne copia. L’avviso contiene altresì l’indicazione della facoltà di cui al comma 4. Copia dell’avviso è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. 2. Il pubblico ministero, prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, può presentare al giudice per le indagini preliminari richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate: a) quando è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita; b) quando la conoscenza degli atti d’indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca; c) quando taluna delle circostanze indicate alle lettere a) e b) ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell’articolo 12 o collegati ai sensi dell’articolo 371, comma 2, per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall’articolo 407-bis, comma 2. 3. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. 4. Alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice per le indagini preliminari di valutare le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Sulla richiesta il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede nei venti giorni successivi. L’istanza è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello. Quando non ha autorizzato il differimento ai sensi del comma 2 o non ricorrono le esigenze indicate nel medesimo comma, il giudice ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Quando, ai fini dell’esercizio dell’azione penale, deve essere notificato l’avviso di conclusione delle indagini di cui all’articolo 415-bis, nel computo del termine assegnato dal giudice non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell’avviso e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 415-bis. Copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta. 5. Alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, il procuratore generale presso la corte d’appello, se non dispone l’avocazione delle indagini ai sensi dell’articolo 412, comma 1, può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando: a) il pubblico ministero ha formulato richiesta di differimento del deposito ai sensi del comma 2 e la stessa non è stata rigettata; b) è stata già presentata l’istanza di cui al comma 4”.

Il nuovo art. 415-ter c.p.p., dunque, “stabilisce che il PM:  • scaduti i termini per l’esercizio dell’azione penale, debba depositare nella segreteria la documentazione relativa alle  indagini espletate e darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini in modo che possano esaminarla ed estrarne copia (copia dell’avviso è inviata anche al p.g.);  • se i termini per l’esercizio dell’azione penale non sono ancora scaduti, possa avanzare al g.i.p. richiesta motivata di differimento del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate al ricorrere di ipotesi definite4. Sarà quindi il g.i.p. (e non il p.g.), entro 20 giorni dal deposito della richiesta del PM, a concedere, ove ne ravvisi i presupposti, il differimento per il tempo strettamente necessario (in ogni caso non superiore a 6 mesi o ad 1 anno, qualora si proceda per i gravi delitti per il quali l’art. 407, comma 25, concede un termine di durata delle indagini preliminari di 2 anni).  Alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione: • la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono avanzare istanza (comunicata anche al p.g. presso la corte di appello) affinché il g.i.p. valuti le ragioni del ritardo e, nel caso in cui non siano giustificate, ordini al p.m., dopo averlo sentito, di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Il giudice deve provvedere entro 20 giorni dalla richiesta; • il g.i.p. quando non ha autorizzato il differimento del deposito degli atti di indagine o quando non ricorrevano le ipotesi richieste dalla legge per il differimento, ordina al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni (termine per la cui decorrenza non si tiene conto del tempo intercorso tra la notifica dell’avviso di chiusura delle indagini e la scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 415-bis). Copia del decreto è comunicata al procuratore generale presso la corte di appello e notificata alla persona che ha formulato la richiesta;  • il procuratore generale presso la corte d’appello, se non dispone l’avocazione delle indagini ai sensi dell’articolo 412, comma 1 (…), può ordinare, con decreto motivato, al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni, tranne nei casi in cui il g.i.p. non abbia rigettato la richiesta di differimento del deposito degli atti avanzata dal p.m. o quando la persona sottoposta alle indagini o la persona offesa abbiano presentato istanza” [14].

Orbene, secondo “la relazione illustrativa, l’intervento proposto quale correttivo mira, dunque, a garantire il pieno rispetto dei criteri di delega (art. 1, comma 9, lettere da e) a h) della l. 134/2021), ma, al contempo, opera una complessiva semplificazione, sempre mantenendo ferme le garanzie per le parti ed prevedendo un più incisivo controllo da parte del giudice per le indagini preliminari, che, con la nuova formulazione, viene esteso anche nella fase dell’autorizzazione al ritardato deposito degli atti” [15].

[1]Servizio studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, Scheda di lettura avente ad oggetto le Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022 (Riforma del processo penale) (A.G. 102), 12 dicembre 2023, in camera.it, p. 45.

[2]Ibidem, p. 46.

[3]Relazione illustrativa del Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in camera.it, p. 14.

[4]Relazione tecnica del Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in camera.it, p. 6.

[5]Servizio studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, Scheda di lettura avente ad oggetto le Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022 (Riforma del processo penale) (A.G. 102), 12 dicembre 2023, in camera.it, p. 47.

[6]Il quale prevedeva quanto sussegue: “Il pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’articolo 405, può presentare richiesta motivata di differimento della notifica dell’avviso di cui al comma 1 al procuratore generale presso la corte di appello: a) quando è stata richiesta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e il giudice non ha ancora provveduto o quando, fuori dai casi di latitanza, la misura applicata non è stata ancora eseguita; b) quando la conoscenza degli atti d’indagine può concretamente mettere in pericolo la vita o l’incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato ovvero, nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, arrecare un concreto pregiudizio, non evitabile attraverso la separazione dei procedimenti o in altro modo, per atti o attività di indagine specificamente individuati, rispetto ai quali non siano scaduti i termini di indagine e che siano diretti all’accertamento dei fatti, all’individuazione o alla cattura dei responsabili o al sequestro di denaro, beni o altre utilità di cui è obbligatoria la confisca”.

[7]Il quale statuiva quanto segue: “Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il procuratore generale autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il procuratore generale ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell’avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il procuratore generale rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini”.

[8]Il quale disponeva quanto sussegue: “Alla scadenza dei termini di cui all’articolo 407-bis, comma 2, se il pubblico ministero non ha esercitato l’azione penale, né richiesto l’archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di assumere le determinazioni sull’azione penale. Sulla richiesta il giudice provvede, nei venti giorni successivi, con decreto motivato. In caso di accoglimento, il giudice ordina al procuratore della Repubblica di assumere le determinazioni sull’azione penale entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte di appello e notificato alla persona che ha formulato la richiesta”.

[9]Il quale stabiliva quanto segue: “Il pubblico ministero trasmette al giudice e al procuratore generale copia dei provvedimenti assunti in conseguenza dell’ordine emesso ai sensi del comma 5-quater”.

[10]Il quale sanciva quanto sussegue: “Nei casi di cui al comma 5-quater, se non ha già ricevuto la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi del comma 1, alla persona offesa dal reato che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini è notificato l’avviso previsto dal comma 1 dell’articolo 415-ter. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 415-ter” c.p.p..

[11]Servizio studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, Scheda di lettura avente ad oggetto le Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022 (Riforma del processo penale) (A.G. 102), 12 dicembre 2023, in camera.it, p. 47.

[12]Servizio studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, Scheda di lettura avente ad oggetto le Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022 (Riforma del processo penale) (A.G. 102), 12 dicembre 2023, in camera.it, p. 47.

[13]Ibidem, p. 47.

[14]Ibidem, p. 47, p. 48 e p. 49.

[15]Ibidem, p. 49.

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