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Le modifiche apportate agli articoli 154 e 157-ter c.p.p. dal decreto integrativo e correttivo della riforma Cartabia

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Indice

Premessa

Il 20 marzo scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo, 19 marzo 2024, n. 31, con cui il Governo ha modificato e integrato la riforma Cartabia.

Orbene, verranno esaminate in questo scritto le modifiche apposte agli articoli 154 e 157-ter c.p.p. i quali regolano rispettivamente, il primo, le notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, il secondo, le notifiche degli atti introduttivi del giudizio all’imputato non detenuto.

La modifica apposta all’art. 154 c.p.p.

In riferimento all’art. 154 c.p.p., l’art. 2, co. 1, lett. d), d.lgs., 19 marzo 2024, n. 31 dispone quanto segue: “all’articolo 154, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Quando è necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis[1] oppure è in corso di applicazione una misura cautelare, l’autorità giudiziaria può disporre che, nei casi indicati al comma 1, primo periodo, la notificazione alla persona offesa dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare o della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2[2], 456[3], 552[4] e 601[5] sia eseguita dalla polizia giudiziaria.»;”.

Di conseguenza, per effetto di codesto innesto legislativo, è ora disposto che “la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare o della citazione a giudizio alla persona offesa possa essere eseguita dalla polizia giudiziaria esclusivamente nei casi ivi espressamente previsti, ovvero quando sia necessario per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità o quando sia in corso l’applicazione di una misura cautelare”[6].

Orbene, con un precetto normativo di questo genere, si “ribadisce la possibilità da parte dell’autorità giudiziaria di avvalersi della polizia giudiziaria anche per le notifiche alla persona offesa dal reato, soprattutto al fine di evitare la prescrizione del reato e le improcedibilità dei giudizi di impugnazione”[7].

Le modificazioni effettuate sull’art. 157-ter c.p.p.

Per quanto invece inerisce l’art. 157-ter c.p.p., l’art. 2, co. 1, lett. e), d.lgs., 19 marzo 2024, n. 31 è intervenuto su di esso nei seguenti termini: “all’articolo 157-ter: 1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «in giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «a giudizio», le parole: «sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «è effettuata» e, al secondo periodo, dopo le parole: «dichiarato o eletto,» sono inserite le seguenti: «fuori dai casi di cui all’articolo 161, comma 4,»; 2) al comma 2, le parole: «sia necessario» sono sostituite dalle seguenti: «è necessario», le parole: «sia in corso» sono sostituite dalle seguenti: «è in corso» e le parole: «sia ritenuto» sono sostituite dalle seguenti: «è ritenuto»;”.

Ebbene, per effetto di tali modifiche, “si attua un coordinamento fra l’articolo 157-ter e 161 c.p.p.[8], in tema di prime notifiche all’imputato non detenuto, al fine di chiarire le modalità con cui è necessario procedere alle predette notifiche in caso di insufficiente o inidonea dichiarazione di elezione del domicilio presso il difensore, ricorrendo alle disposizioni dell’articolo 157 c.p.p. escluse comunque le modalità telematiche”[9].

In altri termini, è stato concepito un siffatto intervento legislativo “al fine di prevedere che, in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le medesime notifiche siano effettuate mediante consegna al difensore; gli altri interventi previsti dalla lettera e) sono di natura meramente formale”[10]

[1] Ai sensi del quale: “1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale. 2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale. 3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza. 4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all’articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione. 5. Contro l’ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l’imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell’ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall’articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non può essere riproposta con l’impugnazione della sentenza. 6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall’articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un’udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell’imputato, ai sensi dell’articolo 159 o dell’articolo 598-ter, comma 2, del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all’articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l’autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata. 7. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l’imputato chiede la prosecuzione del processo. 8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 617. 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti”.

[2]Secondo cui: “Se l’imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all’udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni”.

[3]Alla stregua del quale: “1. Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell’articolo 429, commi 1 e 2. 2. Il decreto contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato,  l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova. Il decreto contiene altresì, a pena di nullità, l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza. 2-bis. Con il decreto l’imputato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. 3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all’imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio. 4. All’imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero. 5. Al difensore dell’imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3”.

[4] Per cui: “1. Il decreto di citazione a giudizio contiene: a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con indicazione dei difensori; b) l’indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata; c) l’enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’identificazione dei relativi articoli di legge; d) l’indicazione del giudice competente per l’udienza di comparizione predibattimentale nonché del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione, con l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede; e) l’avviso che l’imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio; f) l’avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l’imputato, , entro il termine di cui all’articolo 554-ter, comma 2,  può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e , 444 e 464-bis ovvero presentare domanda di oblazione; g)  l’avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia; h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell’ausiliario che lo assiste; h-bis) l’avviso che l’imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa. 1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall’articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i reati previsti dall’articolo 590-bis del medesimo codice, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto. 2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo se non è preceduto dall’avviso previsto dall’articolo 415-bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-bis. 3. Il decreto di citazione è notificato, a pena di nullità, all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione predibattimentale. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni. 4.Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria”.

[5] Secondo il quale: “1. Fuori dei casi previsti dall’articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell’imputato appellante; ordina altresì la citazione dell’imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero o se ricorre alcuno dei casi previsti dall’articolo 587. 2. Quando la corte, anteriormente alla citazione, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti, ne è fatta menzione nel decreto di citazione. Nello stesso decreto è altresì indicato se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio, con le forme previste dall’articolo 127. 3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall’articolo 429, comma 1, lettere a), d-bis), f), g), l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà’ giudicato in assenza nonché l’indicazione del giudice competente e, fuori dal caso previsto dal comma 2, l’avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l’appellante o, in ogni caso, l’imputato o il suo difensore chiedano di partecipare nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto. Il decreto contiene altresì l’avviso che la richiesta di partecipazione può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore. Il termine per comparire non può essere inferiore a quaranta giorni. 4. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] e della parte civile; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento. 5. Almeno quaranta giorni prima della data fissata per il giudizio di appello, è notificato avviso ai difensori. L’avviso è, altresì, comunicato al procuratore generale . 6. Il decreto di citazione è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo, se non contiene l’avvertimento all’imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’articolo 429, comma 1, lettera f)”.

[6] Servizio studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, Scheda di lettura avente ad oggetto le Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022 (Riforma del processo penale) (A.G. 102), 12 dicembre 2023, in camera.it, p. 34 e p. 35.

[7] Relazione tecnica del Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in camera.it, p. 2.

[8] Per cui: “01. La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l’onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.  1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell’articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l’imputato sono avvertiti che hanno l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d’ufficio. 1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale.  3. L’imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l’imputato che deve essere dimesso da un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza, all’atto della scarcerazione o della dimissione ha l’obbligo di fare la dichiarazione o l’elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell’istituto, che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell’apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all’autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.  4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l’imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.  4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l’elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso”.

[9] Relazione tecnica del Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in camera.it, p. 3.

[10] Servizio studi del Dipartimento Giustizia della Camera dei Deputati, Scheda di lettura avente ad oggetto le Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 150/2022 (Riforma del processo penale) (A.G. 102), 12 dicembre 2023, in camera.it, p. 37.

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