Cerca
Close this search box.

Le disposizioni di cui all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p. non si applicano nel caso di opposizione avverso il decreto penale di condanna

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. IV, 21/11/2023 (ud. 21/11/2023, dep. 02/01/2024), n. 25 (Pres. Dovere, Rel. Cirese)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., artt. 461, 581)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica

Come anticipato indirettamente nel titolo di questo articolo, la questione giuridica, su cui era chiamata a giudicare la Cassazione nel caso di specie, riguardava la tematica inerente la possibilità di applicare, o meno, le disposizioni di cui all’art. 581, co. 1-ter (“Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d’inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”) e co. 1-quater (“Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio”), c.p.p. all’opposizione proposta a norma dell’art. 461 cod. proc. pen. (“1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione con le forme previste dall’articolo 582 nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente. 2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può nominare un difensore di fiducia. 3. Con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444. 4. L’opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata. 5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l’esecuzione. 6. Contro l’ordinanza di inammissibilità l’opponente può proporre ricorso per cassazione”).

Difatti, nel procedimento in occasione del quale era stata emessa la pronuncia qui in commento, la difesa dell’opponente aveva proposto ricorso per Cassazione avverso una ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Reggio Emilia aveva dichiarato inammissibile una opposizione proposta avverso un decreto penale in quanto l’atto sottoscritto dal solo difensore era carente dei requisiti formali richiesti per la ammissibilità dall’art. 581, comma 3 ter e 3 quater, cod. proc. pen. ovvero in mancanza di specifico mandato difensivo conferitogli dall’imputato dopo l’emissione del decreto opposto.

Orbene, tra i motivi addotti in questo ricorso, il ricorrente deduceva l’inosservanza di norme processuali in relazione all’art. 461 cod. proc. pen. e 581 comma 1 quater (e comma 1 ter cod. proc. pen.) essendosi erroneamente ritenuta applicabile all’opposizione a decreto penale di condanna la nuova causa di inammissibilità di cui all’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. (nonché di quella di cui all’art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.).

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte considerava fondato il motivo summenzionato.

In particolare, dopo una lunga e articolata disamina in cui si evidenziava in buona sostanza che l’opposizione al decreto penale non è assimilabile tout court alle impugnazioni in senso tecnico in quanto l’opposizione può essere assimilata ai mezzi di impugnazione, ma non identificata con essi, gli Ermellini rilevavano che l’art. 461 cod. proc. pen. non contiene alcun richiamo all’art. 581 cod. proc. pen. ed il dato letterale depone per l’incompatibilità dei requisiti di cui all’art. 581 cod. proc. pen. con la peculiare natura del giudizio di opposizione, tanto più se si considera che l’inequivoca formulazione dell’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen. è di per sé certamente incompatibile con una sua applicazione all’opposizione a decreto penale di condanna in quanto la necessità di uno specifico mandato ad impugnare é limitata dalla norma alla sola ipotesi dell’imputato rispetto al quale si sia proceduto in assenza.

Oltre a ciò, ad ulteriore sostegno della tesi ermeneutica sostenuta in questa decisione, era altresì fatto presente che le nuove disposizioni stabiliscono peculiari adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di secondo grado, e non sono astrattamente inquadrabili nei principi generali che regolano il sistema delle impugnazioni ed inoltre con tali norme si é previsto un onere finalizzato alla regolare celebrazione della fase del processo di secondo grado, ai fini di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità, senza del resto ignorare che la norma transitoria di cui all’art. 89 d.lgs. n. 150/2022 (secondo cui le disposizioni di cui all’art. 581 commi 1-ter e 1-quater si applicano “per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto”) detta una regola testualmente riferita alla impugnazione delle sentenze che non é applicabile ad un caso non espressamente previsto (anzi escluso) dalle norme processuali regolatrici della fattispecie.

I risvolti applicativi

Alla luce della sentenza qui in esame, ove si voglia proporre opposizione ad un decreto penale di condanna, non sono richiesti il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio e uno specifico mandato ad impugnare.

Laddove si ritenga pertanto l’opposizione inammissibile perché non si è provveduto a siffatti adempimenti formali, ben si potrà ricorrere per Cassazione richiamando quanto statuito in codesta pronuncia.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 4 Num. 25 Anno 2024

Presidente: DOVERE SALVATORE

Relatore: CIRESE MARINA

Data Udienza: 21/11/2023

Data Deposito: 02/01/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N. Q. nato il …

avverso l’ordinanza del 10/05/2023 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIA

udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;

lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10.5.2023 il Gip del Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dal difensore di N. Q. avverso il decreto penale emesso in data 29.7.2022 in quanto l’atto sottoscritto dal solo difensore é carente dei requisiti formali richiesti per la ammissibilità dall’art. 581, comma 3 ter e 3 quater, cod. proc. pen. ovvero in mancanza di specifico mandato difensivo conferitogli dall’imputato dopo l’emissione del decreto opposto.

2. Avverso detta ordinanza N. Q., a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione in tre motivi.

Con il primo deduce ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. l’inosservanza di norme processuali in relazione all’art. 461 cod. proc. pen. e 581 comma 1 quater (e comma 1 ter cod. proc. pen.) essendosi erroneamente ritenuta applicabile all’opposizione a decreto penale di condanna la nuova causa di inammissibilità di cui all’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. (nonché di quella di cui all’art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.).

Si assume che, pur dovendosi evidenziare che il mandato ad impugnare e l’elezione di domicilio sono nel caso di specie stati depositati telematicamente entro il termine per impugnare, scadente il 29 marzo 2023, occorre misurarsi con il nuovo scenario normativo in vigore dal 30 dicembre 2022 non senza

ricordare che la giurisprudenza di legittimità si é negli anni progressivamente orientata a ritenere che l’opposizione sia una forma speciale di impugnazione alla quale si applicano le norme generali sulle innpugnazioni se ed in quanto compatibili.

L’art. 461 cod. proc. pen. come modificato non contiene alcun richiamo all’art. 581 cod. proc. pen. ed il dato letterale depone per l’incompatibilità dei requisiti di cui all’art. 581 cod. proc. pen. con la peculiare natura del giudizio di opposizione.

Inoltre l’inequivoca formulazione dell’art. 581, comma 1 quater cod. proc. pen., è di per sé certamente incompatibile con una sua applicazione all’opposizione a decreto penale di condanna in quanto la necessità di uno specifico mandato ad impugnare é limitata dalla norma alla sola ipotesi dell’imputato rispetto al quale si sia proceduto in assenza sicché senza una formale dichiarazione di assenza non vi é alcuno spazio operativo per l’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen.

Si rileva inoltre che la previsione di cui all’art. 585, comma 1 bis, cod. proc. pen. appare incompatibile con la disciplina e la natura del rimedio impugnatorio di cui all’art. 461 cod. proc. pen. atteso che la disciplina del termine per opporsi a decreto penale e della sanzione processuale trova compiuta regolamentazione in seno all’art. 461 cod. proC. pen. di talché non potrebbe comunque ritenersi mutuabile la nuova disposizione prevista dal d.lgs. n. 150 del 2022.

Con il secondo motivo deduce ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. l’inosservanza della disposizione transitoria di cui all’art. 89, comma 3, d.lqs. n. 150 del 2022 nella parte in cui prevede che la disposizione di cui all’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen. (nonché quella di cui all’art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.) si applichi alle “sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto”.

Si assume che l’ordinanza impugnata non tiene conto della norma transitoria di cui all’art. 89, comma 3, d.gs. n. 150 del 2022 e comunque del fatto che il decreto penale é stato emesso in data antecedente all’entrata in vigore della riforma.

Con il terzo motivo deduce ex art. 606 lett, c) cod.proc.pen. l’inosservanza di norme processuali in relazione alle disposizioni di cui all’art. 581 comma 1 ter e comma 1 quater cod. proc. pen., dovendosi ritenere che tali norme consentano comunque il deposito del mandato specifico ad impugnare e della dichiarazione elezione di domicilio anche successivamente alla proposizione dell’impugnazione a condizione che il deposito avvenga entro la scadenza del termine previsto per la stessa.

Rileva che in ogni caso l’elezione di domicilio ed il mandato specifico sono stati depositati telematicamente in data 8 marzo 2023, ovvero dopo il concreto deposito dell’opposizione ritenendo che il deposito successivo possa trovare conforto sia pure indiretto nella giurisprudenza relativa all’art. 571, comma 3, ultima parte cod. proc.pen. prima della modifica di cui alla I. n. 479 del 1999.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente in quanto inerenti alla medesima questione, é fondato.

La dottrina prevalente e la giurisprudenza includono l’opposizione tra i mezzi di impugnazione ordinari qualificando l’opposizione a decreto penale di condanna quale vero e proprio atto di gravame. Si é invero ritenuto che poiché l’opposizione al decreto penale di condanna ha natura di impugnazione, per la sua presentazione, sono adottabili tutte le forme previste dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., tra cui la presentazione per mezzo di incaricato e, quindi, anche per il tramite del servizio postale, con la conseguenza che, in tal caso, il referente temporale per valutare la tempestività dell’opposizione è dato dalla data di invio e non da quella di ricezione dell’atto (Sez. 3, n. 35431 del 20/05/2021, Rv. 282385).

Da ciò discenderebbe l’applicabilità, in quanto compatibile, della disciplina generale sulle impugnazioni.

Va, tuttavia, rilevato che l’opposizione a decreto penale di condanna non è assimilabile tout court alle impugnazioni in senso tecnico. Se queste ultime costituiscono, infatti, uno strumento di controllo avverso un giudizio di un grado diverso, mediante la sottoposizione ad altro giudice di doglianze relative alla decisione emessa, lo stesso non può dirsi per l’atto oppositivo. In altri termini l’opposizione può essere assimilata ai mezzi di impugnazione, ma non identificata con essi. Essa, infatti, essendo diretta a rimuovere un provvedimento che diverrebbe altrimenti definitivo, risulta soggetta in via analogica al rispetto della medesima disciplina. Molteplici sono, tuttavia, le divergenze sostanziali tra tale atto e i mezzi di impugnazione in senso tecnico. In primo luogo, l’opposizione a decreto penale di condanna non ha contenuto devolutivo, mirando a revocare il decreto con l’instaurazione di un contraddittorio “postumo” tra le parti; in secondo luogo, mediante tale atto, il condannato può chiedere la definizione del processo mediante oblazione. Infine, nel giudizio di opposizione, il giudice può applicare una pena diversa e più grave di quella già comminata, a  differenza del giudizio di appello, ove ciò non avviene in forza del divieto della reformatio in pejus (art. 597, comma, 3 cod. proc. pen.).

Da tali precisazioni, discende, quindi, la assoluta originalità dello strumento oppositivo, il quale rimane l’unico a disposizione dell’imputato/condannato, per far valere tutte le doglianze avverso il decreto penale di condanna, anche quelle riferibili a violazioni di legge. Se è vero, infatti, che tale provvedimento giurisdizionale, avendo sostanzialmente natura di sentenza per il suo contenuto decisorio del merito del processo, potrebbe essere disciplinato dall’art. 111, comma 7, Cost., tuttavia tale ipotesi viene esclusa dalla prioritaria necessità di non intaccare il principio di tassatività delle impugnazioni, contenuto nell’art. 568 cod.proc. pen

Fatte queste premesse, va altresì rilevato che l’art. 461 cod. proc. pen., come modificato, non contiene alcun richiamo all’art. 581 cod. proc. pen. ed il dato letterale depone per l’incompatibilità dei requisiti di cui all’art. 581 cod. proc. pen. con la peculiare natura del giudizio di opposizione.

Per di più l’inequivoca formulazione dell’art. 581 comma 1 quater cod. proc. pen. è di per sé certamente incompatibile con una sua applicazione all’opposizione a decreto penale di condanna in quanto la necessità di uno specifico mandato ad impugnare é limitata dalla norma alla sola ipotesi dell’imputato rispetto al quale si sia proceduto in assenza.

Va altresì rilevato che le nuove disposizioni stabiliscono peculiari adempimenti specificamente riferiti alla celebrazione della fase processuale del giudizio di secondo grado, e non sono astrattamente inquadrabili nei principi generali che regolano il sistema delle impugnazioni ed inoltre con tali norme si é previsto un onere finalizzato alla regolare celebrazione della fase del processo di secondo grado, ai fini di assicurarne la ragionevole durata ed impedire una eventuale dichiarazione di improcedibilità.

Per di più la norma transitoria di cui all’art. 89 d.lgs. n. 150/2022 (secondo cui le disposizioni di cui all’art. 581 commi 1-ter e 1-quater si applicano “per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto”) detta una regola testualmente riferita alla impugnazione delle sentenze che non é applicabile ad un caso non espressamente previsto (anzi escluso) dalle norme processuali regolatrici della fattispecie. Peraltro l’obbligatorietà di tale adempimento é stabilito a pena di inammissibilità e tale sanzione processuale va applicata (non leggibile).

Quanto alla circostanza allegata nel terzo motivo di ricorso secondo cui il difensore opponente avrebbe depositato telematicamente tramite pdp il mandato con l’elezione di domicilio in data 8 marzo 2023, ovvero dopo il concreto deposito dell’opposizione, pur se entro la scadenza del termine per impugnare, va ribadito che l’utilizzo del portale di deposito degli atti penali (c.d. “PdP”) non è consentito per atti diversi da quelli espressamente indicati dall’art. 24, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, e dal d.m. 13 gennaio 2021, trattandosi di disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista, insuscettibile di operare al di fuori dei casi tipizzati (Sez. 6, n. 2843 del 06/12/2022 Cc., dep. 23/01/2023, Rv. 284159).

In conclusione l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

annulla senza rinvio I provvedimento impugnato disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia per l’ulteriore corso.

Così deciso il Roma il 21.11.2023

Leggi anche

Contenuti Correlati