Cass. pen., sez. I, 10/09/2025 (ud. 10/09/2025, dep. 17/09/2025), n. 31245 (Pres. Siani, Rel. Torello)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’attribuzione delle funzioni inquirenti, per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis[1], 3-quater[2]e 3-quinquies[3], cod. proc. pen., all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, è inderogabile.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Milano, nell’accogliere un’eccezione difensiva, dichiarava la propria incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Cremona.
Ciò posto, dal canto suo, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cremona sollevava un conflitto negativo di competenza, rilevando che tra i reati in contestazione vi era uno per il quale l’art. 51, comma 3-quinquies, cod. proc. pen. prevede la competenza distrettuale, sicché funzionalmente competente a conoscere gli atti era il giudice del Tribunale di Milano.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva competente il G.u.p. di Milano.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’attribuzione delle funzioni inquirenti, per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, cod. proc. pen., all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente comporta «una deroga assoluta ed esclusiva agli ordinari criteri di determinazione della competenza sicché, ove si proceda per uno qualsiasi di essi e per reati connessi, anche più gravi, la competenza territoriale del primo esercita una vis attractiva anche sugli altri» (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018) con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato previsto nel catalogo suindicato.
I risvolti applicativi
Per i reati di cui all’art. 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies c.p.p., la competenza del PM del capoluogo distrettuale deroga in modo assoluto ai criteri ordinari, esercitando vis attractiva anche sui reati connessi, più gravi inclusi.
[1]Ai sensi del quale: “Quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui agli agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 517-quater, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 86 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”.
[2]Secondo cui: “Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”.
[3]Alla stregua del quale: “Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-undecies, 615-ter, 615-quater, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1, 635-quinquies,640-ter e 640-quinquies del codice penale, o per il delitto di cui all’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”.





