Cass. pen., sez. I, 23/09/2026 (ud. 23/09/2026, dep. 22/10/2026), n. 37196 (Pres. Santalucia, Rel. Curami)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il giudice dell’esecuzione, in caso di riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili, nel determinare la pena sia tenuto anche al rispetto del limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva un’istanza diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 81, commi 1 e 2, cod. pen. e 671, comma 2, cod. proc. pen., per violazione del limite ivi stabilito, superato nel provvedimento impugnato per effetto dell’applicazione dell’aumento di pena operato per i reati satellite, con conseguente errata determinazione della pena complessiva da espiare.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «il giudice dell’esecuzione, in caso di riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili, nel determinare la pena è tenuto anche al rispetto del limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave, oltre che del criterio indicato dall’art. 671, comma 2, cod. proc. pen., rappresentato dalla somma delle pene inflitte con ciascuna decisione irrevocabile» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017).
I risvolti applicativi
Il giudice dell’esecuzione, nel riconoscere la continuazione tra reati oggetto di plurime sentenze irrevocabili, è tenuto a determinare la pena nel rispetto, sia del limite del triplo di quella inflitta per la violazione più grave, sia del criterio ex art. 671, comma 2, c.p.p.[1], costituito dalla somma dei trattamenti sanzionatori irrogati con le singole decisioni irrevocabili.
[1]Ai sensi del quale: “Il giudice dell’esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37196 Anno 2026
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: CURAMI MICAELA SERENA
Data Udienza: 23/09/2026
Data Deposito: 22/10/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
L. L. nato a (…) il …
avverso l’ordinanza del 22/05/2026 del GIP TRIBUNALE di Bergamo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza presentata nell’interesse di L. L., diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a diversi reati giudicati con quattro sentenze (1. Corte d’appello di Brescia del 24/09/2025; 2. Tribunale di Verona del 17/03/2024; 3. Tribunale di Como del 10/11/2021; 4. Tribunale di Milano del 02/07/2021), rideterminando la pena complessiva in anni tre e mesi due di reclusione ed € 1400 di multa così determinata: ritenuti più gravi i fatti giudicati con la sentenza sub 1., e congrua la pena con la stessa irrogata, pena base anni due di reclusione ed € 1.000 di multa, aumentata di mesi sei di reclusione ed € 100 di multa per ciascuno dei fatti di cui alle sentenze sub 2. e 3., e di mesi due di reclusione ed € 200 di multa per i fatti di cui alla sentenza sub. 4..
2.Avverso il provvedimento ricorre L., per mezzo del suo difensore, che denuncia, come unico motivo di ricorso, violazione di legge in relazione agli artt. 81, commi 1 e 2, cod. pen. e 671, comma 2, cod. proc. pen., per violazione del limite ivi stabilito, superato nel provvedimento impugnato per effetto dell’applicazione dell’aumento di pena operato per i reati satellite, con conseguente errata determinazione della pena complessiva da espiare.
Secondo il ricorrente, il Giudice dell’esecuzione, dopo avere correttamente individuato nella pena irrogata per il capo 13) della sentenza sub 1. — pari ad anni uno di reclusione ed euro 500 di multa — la pena più grave da porre a base del calcolo del reato continuato, non avrebbe poi osservato il principio sancito dalla Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, secondo cui nel riconoscimento del concorso formale o della continuazione in sede esecutiva il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall’art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall’art. 81, commi primo e secondo, cod. pen. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, omissis, Rv. 270073 – 01).
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole del fatto che il Giudice dell’esecuzione, nel determinare i singoli aumenti per i reati satellite, non avrebbe fornito alcuna motivazione, applicando peraltro aumenti non coerenti con quelli già riconosciuti, a titolo di continuazione interna, dalla sentenza sub 1.
3.Il sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Pietro Molino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. La difesa ha depositato memoria con la quale insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
2. Occorre premettere che la sentenza indicata come provvedimento sub 1., emessa dalla Corte d’appello di Brescia il 24 settembre 2025, ha rideterminato la pena inflitta a L. per tredici episodi delittuosi ritenuti avvinti dalla continuazione interna, individuando quale violazione più grave quella di cui al capo 13), per la quale è stata determinata la pena di anni uno di reclusione ed euro 500 di multa, poi aumentata, per effetto della continuazione interna con gli ulteriori episodi, sino alla pena complessiva, ridotta per il rito, di anni due di reclusione ed euro 1.000 di multa.
Il giudice dell’esecuzione, pur dando atto della maggiore gravità dei reati giudicati con tale sentenza, ha tuttavia assunto come pena-base non la pena stabilita per la violazione più grave di cui al capo 13), bensì la pena complessiva già risultante dall’applicazione della continuazione interna, pari ad anni due di reclusione ed euro 1.000 di multa; su tale base ha poi applicato ulteriori aumenti per i reati giudicati con le sentenze sub 2., sub 3. e sub 4., pervenendo alla pena finale di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 1.400 di multa.
Già sotto tale preliminare profilo, il percorso di calcolo avrebbe richiesto, secondo il costante orientamento di legittimità, che, una volta individuata nella sentenza sub 1. la condanna relativa ai reati più gravi, il giudice dell’esecuzione procedesse allo scorporo dei reati già riuniti in continuazione dal giudice della cognizione, assumendo come pena-base quella inflitta per la violazione più grave, e cioè per il capo 13), e non la pena complessiva risultante dalla continuazione interna; è stato infatti affermato che, quando la continuazione sia applicata in sede esecutiva tra distinte condanne e quella relativa al reato più grave abbia già unificato più violazioni ai sensi dell’art. 81 cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve individuare la violazione più grave in concreto e procedere poi ad autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024, S., Rv. 286261 – 01; Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, omissis, Rv. 229822; Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, omissis, Rv. 243375).
3. È su questa pena-base, così individuata nella sanzione stabilita per il capo 13), che deve poi essere verificato il rispetto dell’ulteriore limite legale dedotto dal ricorrente, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui «il giudice dell’esecuzione, in caso di riconoscimento
della continuazione tra più reati oggetto di distinte sentenze irrevocabili, nel determinare la pena è tenuto anche al rispetto del limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave, oltre che del criterio indicato dall’art. 671, comma 2, cod. proc. pen., rappresentato dalla somma delle pene inflitte con ciascuna decisione irrevocabile» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, omissis, Rv. 270073 – 01).
Ne consegue che, anche quando il vincolo della continuazione venga riconosciuto in sede esecutiva tra reati già giudicati con distinte decisioni irrevocabili, il limite del triplo deve essere calcolato con riferimento alla pena inflitta per la violazione più grave e non alla pena complessiva già determinata,
nella sentenza posta a base del calcolo, per una pluralità di reati a loro volta unificati dal vincolo della continuazione.
Nel caso di specie, pertanto, individuata la violazione più grave nel capo 13) della sentenza della Corte d’appello di Brescia, e stabilita per essa la pena di anni uno di reclusione ed euro 500 di multa, la pena complessivamente rideterminabile per effetto della continuazione non poteva superare il triplo di tale pena, ossia anni tre di reclusione ed euro 1.500 di multa, fermo restando il concorrente limite della somma delle pene inflitte con le singole decisioni irrevocabili.
L’errore rileva, però, nei soli limiti in cui la pena concretamente determinata superi tale soglia. La pena pecuniaria fissata dal giudice dell’esecuzione in euro 1.400 di multa resta, infatti, inferiore al limite massimo di euro 1.500; diversamente, la pena detentiva, determinata in anni tre e mesi due di reclusione, eccede di mesi due il tetto massimo consentito dall’art. 81 cod. pen., come applicabile in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
4. Il provvedimento impugnato deve, dunque, essere annullato senza rinvio limitatamente al segmento di pena detentiva eccedente il limite legale, con conseguente rideterminazione della pena detentiva nella misura di anni tre di reclusione, ferma restando la pena pecuniaria di euro 1.400 di multa.
Si tratta, infatti, di un intervento meramente correttivo, volto a ricondurre la sanzione entro il limite massimo consentito, che può essere compiuto direttamente in sede di legittimità ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., secondo quanto già affermato dalle Sezioni Unite G. in un’ipotesi di superamento del limite del triplo della pena inflitta per la violazione più grave (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, omissis, Rv. 270073 – 01).
5. Il residuo profilo di doglianza, relativo al difetto di motivazione in ordine alla quantificazione degli aumenti per i reati satellite, resta assorbito nei soli limiti in cui mira a ottenere la riduzione della pena detentiva eccedente il limite legale, già eliminata con la rideterminazione operata da questa Corte.
Per il resto, la censura è infondata.
Il giudice dell’esecuzione ha indicato, sia pure sinteticamente, le ragioni della quantificazione degli aumenti riferiti alle sentenze sub 2. e sub 3., valorizzando la natura e la consistenza dei fatti oggetto delle relative condanne; quanto alla sentenza sub 4., l’aumento applicato, pari a mesi due di reclusione
ed euro 200 di multa, risulta contenuto e non manifestamente incongruo, sicché, in linea con il principio secondo cui non è richiesta una motivazione specifica e dettagliata quando l’incremento sanzionatorio per il reato satellite sia di esigua entità, resta escluso ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, omissis, Rv. 284005 – 01).
6. Deve pertanto disporsi l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla pena detentiva, che va rideterminata in anni tre di reclusione, ferma la pena pecuniaria di euro 1.400 di multa; il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla pena detentiva che ridetermina nella misura di tre anni di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così è deciso, 23/09/2026





