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L’adozione immediata di correzione di errore materiale senza avviso alle parti e camera di consiglio è nulla?

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Cass. pen., sez. I, 29/03/2024 (ud. 29/03/2024, dep. 30/04/2024), n. 17495 (Pres. Siani, Rel. Poscia)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nel caso di adozione, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, di un provvedimento di correzione di errore materiale, ciò comporti una nullità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice dell’esecuzione, disponeva la correzione di una sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale.

Ciò posto, avverso questa decisione la difesa chiedeva al medesimo giudice dell’esecuzione la sospensione dell’ordine dell’esecuzione per la carcerazione ed il relativo decreto di sospensione, nonché la revoca della ordinanza per essere stata emessa senza contraddittorio tra le parti.

Il Tribunale di Termini Imerese, dal canto suo, inviava gli atti alla Corte di legittimità, qualificando l’incidente di esecuzione come ricorso per Cassazione, dichiarando la propria incompetenza a provvedere sulla istanza della difesa.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

I giudici di piazza Cavour ritenevano il motivo suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «l’adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.» (tra le altre: Sez. 1, n. 16;74 del 09/01/2013), tenuto conto altresì del fatto che la violazione del contraddittorio può essere denunciata mediante il ricorso per Cassazione soltanto allorquando la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell’udienza camerale (Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019).

I risvolti applicativi

L’adozione immediata, senza camera di consiglio e avviso alle parti, della correzione di un errore materiale, è nulla secondo l’art. 178 del codice di procedura penale.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 17495 Anno 2024

Presidente: SIANI VINCENZO

Relatore: POSCIA GIORGIO

Data Udienza: 29/03/2024

Data Deposito: 30/04/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C. M. nata a … il …;

avverso l’ordinanza del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 01/09/2023;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha disposto la correzione della sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 23 febbraio 2021 mediante l’indicazione del nome ‘C. M.’ in luogo di quello ‘C. M. L.’ in ogni parte in cui ricorreva l’indicazione del nome della condannata.

2. Con riferimento a tale ordinanza M. C., per mezzo dell’avv. G. C., ha chiesto al medesimo giudice dell’esecuzione la sospensione dell’ordine dell’esecuzione per la carcerazione ed il relativo decreto di sospensione, nonché la revoca della ordinanza per essere stata emessa senza contraddittorio tra le parti.

Con ordinanza del 13 dicembre 2023 il Tribunale di Termini Imerese ha inviato gli atti a questa Corte qualificando l’incidente di esecuzione come ricorso per cassazione dichiarando la propria incompetenza a provvedere sulla istanza della difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo della violazione del contraddittorio.

2. La giurisprudenza di legittimità è stabilmente orientata ad affermare che «l’adozione de plano, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen.» (tra le altre: Sez. 1, n. 16;74 del 09/01/2013, omissis, Rv. 254230). Inoltre, la violazione del contraddittorio può essere

denunciata mediante il ricorso per cassazione soltanto allorquando la parte deduca un concreto interesse alla celebrazione dell’udienza camerale (Sez. 5, n. 28085 del 04/06/2019, omissis, Rv. 277247).

3. Ebbene, nel caso di specie appare evidente come il provvedimento di correzione non riguarda un errore materiale privo di incidenza sul contenuto del dispositivo perché attiene ad una statuizione che riguarda l’identità della condannata e quindi il profilo della responsabilità, che necessariamente deve

derivare dal pieno contraddittorio e nel rispetto dei diritti della difesa, in ciò risiedendo il concreto interesse della parte a dedurre la violazione della legge processuale in questa sede e a partecipare alla procedura camerale attivata per procedere alla correzione della sentenza sopra indicata.

4. L’ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice dell’esecuzione, perché provveda sulla correzione della sentenza nel rispetto del contraddittorio tra le parti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Termini Imerese.

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