L’accordo sul patteggiamento con sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori connessi “ex lege” al beneficio?

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Cass. pen., sez. V, 29/09/2026 (ud. 29/09/2026, dep. 15/10/2026), n. 36322 (Pres. Miccoli, Rel. Tudino)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’accordo delle parti sull’applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale debba estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi “ex lege” alla concessione del beneficio.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli applicava all’imputato, su concorde richiesta delle parti, la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 110, 494, 615-ter e 640-ter, comma secondo, cod. pen., alla medesima ascritti, ordinando la sospensione condizionale della pena per il tempo ed alle condizioni di legge e la confisca delle somme in sequestro.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione degli artt. 444, comma 3 e 448, comma 2-bis cod. pen. per avere il giudice subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena allo svolgimento di lavori di pubblica utilità, nella misura di quaranta ore complessiva, in assenza di accordo delle parti sul punto.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto inammissibile.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel procedimento speciale di cui all’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo delle parti sull’applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi “ex lege” alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l’efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata (Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022; Sez. U, n. 10 del 1993; Sez. U, n. 5882 del 1993).

I risvolti applicativi

Nel procedimento di cui all’art. 444 e ss. cod. proc. pen., il consenso negoziale delle parti sulla pena patteggiata e sulla correlata sospensione condizionale deve necessariamente includere anche gli ulteriori obblighi legali subordinanti il beneficio e, laddove normativamente richiesto, la determinazione della loro durata.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 36322 Anno 2026

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA

Relatore: TUDINO ALESSANDRINA

Data Udienza: 29/09/2026

Data Deposito: 15/10/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

V. V., nata a … il …

avverso la sentenza del TRIBUNALE DI NAPOLI del 29/05/2026

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, FRANCESCA LOY, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all’applicazione della sanzione sostitutiva;

letta la memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata del 29 maggio 2026, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a V. V., su concorde richiesta delle parti, la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa in ordine ai delitti di cui agli artt. 81, 110, 494, 615-ter e 640-ter, comma secondo, cod. pen., alla medesima ascritti, ordinando la sospensione condizionale della pena per il tempo ed alle condizioni di legge e la confisca delle somme in sequestro.

2. Avverso la sentenza indicata del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha proposto ricorso l’imputata, con atto a firma del difensore, Avvocato P. A., affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione degli artt. 444, comma 3 e 448, comma 2-bis cod. pen. per avere il giudice subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena allo svolgimento di lavori di pubblica utilità, nella misura di quaranta ore complessiva, in assenza di accordo delle parti sul punto.

3. Il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, FRANCESCA LOY, ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente all’applicazione della sanzione sostitutiva.

4. Con memoria del 23 settembre 2026, il difensore dell’imputata ha replicato alle conclusioni del Procuratore generale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. E’ principio ormai incontroverso quello secondo cui nel procedimento speciale di cui all’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo delle parti sull’applicazione di una pena detentiva di cui viene richiesta la sospensione condizionale deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi “ex lege” alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione anche su tali elementi, la sospensione non può essere accordata e, qualora al suo riconoscimento sia subordinata l’efficacia della stessa richiesta di applicazione della pena, questa deve essere integralmente rigettata (Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022, omissis, Rv. 283191 – 01; Sez. U, n. 10 del 1993, Rv. 194064-01; Sez. U, n. 5882 del 1993, Rv. 193417).

Ed è vero che la richiesta di applicazione della pena, proposta dall’imputata e concordata con il Pubblico ministero, non ha subordinato la concessione del predetto beneficio ad alcuna condizione, come risulta dalla consultazione degli atti, consentita – ed, anzi, imposta – a questa Corte per la soluzione della proposta questione processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, omissis, Rv. 220092 – 01).

2.Diversamente da quanto dedotto dalla ricorrente, tuttavia, il dispositivo della sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione relativa ad obblighi ai quali il richiesto beneficio sarebbe stato condizionato, riportando espressamente la locuzione «[L]etti gli artt. 163 e 165 c.p., ordina la sospensione condizionale della pena per il tempo ed alle condizioni di legge», senza alcuna statuizione eccentrica rispetto all’accordo delle parti.

Solo nel corpo della motivazione vi è, invece, il riferimento alla subordinazione del beneficio «allo svolgimento di lavori di pubblica utilità nella misura concordata tra le parti di 40 ore complessive, come da dispositivo», sull’assunto che l’imputato ne avesse già fruito (fol. 3 sentenza impugnata).

Trattasi, all’evidenza, di mero refuso, come emerge dall’impiego del genere maschile, dal riferimento sia ad una precedente fruizione del beneficio, invece mai concesso all’imputata incensurata, sia ad una richiesta delle parti sul punto, estranea ai termini dell’accordo.

Ne deriva che il contrasto tra dispositivo e motivazione si risolve con la logica prevalenza dell’elemento decisionale su quello giustificativo (ex multis Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017, omissis, Rv. 269375 – 01), a nulla rilevando che trattasi di sentenza con motivazione contestuale. Invero, la regola secondo cui il principio della prevalenza del contenuto del dispositivo, nel caso in cui contrasti con la motivazione, non è applicabile ove quest’ultima sia contestuale, posto che, in presenza di un unico documento intrinsecamente ed insanabilmente contraddittorio, è impossibile accertare la reale volontà del giudice (Sez. 6, n. 37632 del 09/10/2025, omissis, Rv. 288898 – 01), non trova applicazione nel caso in esame, caratterizzato dalla incontestabile evidenza dell’errore materiale contenuto nella motivazione e, correlativamente, della chiara esplicazione del contenuto decisorio, come riportato in dispositivo, in piena aderenza ai termini dell’accordo delle parti.

Il punto della motivazione contenente l’errore materiale rilevato deve essere, invece, rettificato a mente dell’art. 619 cod. proc. pen. mediante eliminazione della frase «Avendone l’imputato già fruito, tuttavia, essa va subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità nella misura concordata tra le parti di 40 ore complessive, come da dispositivo», contenuta nella seconda parte del quarto capoverso di pagina 3 della sentenza impugnata.

3.Da quanto premesso discende l’inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non ricorrono, invece, i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

La causa di inammissibilità non può, invero, ritenersi ascrivibile a colpa della parte, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 186 del 13 giugno 2000, avuto riguardo all’oggettiva equivocità ingenerata dal tenore della motivazione della sentenza impugnata, nella quale la concessione della sospensione condizionale della pena risultava espressamente subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità, benché tale statuizione non trovasse riscontro nel dispositivo e fosse riconducibile a un mero refuso. La non immediata riconoscibilità dell’errore trova, del resto, conferma nelle conclusioni del Procuratore generale, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza sul punto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2026

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