La valutazione sulla conoscenza dell’italiano da parte dell’imputato è censurabile in sede di legittimità?

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Cass. pen., sez. I, 21/05/2026 (ud. 21/05/2026, dep. 10/09/2026), n. 33274 (Pres. Rocchi, Rel. Gavoni)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se l’accertamento relativo alla conoscenza da parte dell’imputato della lingua italiana costituisca una valutazione di merito censurabile in sede di legittimità.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Venezia confermava una sentenza, resa all’esito del giudizio abbreviato, dal locale Tribunale che, a sua volta, aveva riconosciuto la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 20, comma 8, d.lgs. 30/2007.

Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la manifesta illogicità della motivazione riguardo alla mancata traduzione del decreto prefettizio.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’accertamento relativo alla conoscenza da parte dell’imputato della lingua italiana costituisca una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015; Sez. F, n. 44016 del 04/09/2014; Sez. 5, n. 33775 del 27/02/2014; Sez. 6, n. 28697 del 17/04/2012).

I risvolti applicativi

L’accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dell’imputato costituisce valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente e logicamente motivata.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 33274 Anno 2026

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: GAVONI ANNA MARIA

Data Udienza: 21/05/2026

Data Deposito: 10/09/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

B. I. (…), nato … il …

avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d’appello di Venezia

Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza, resa all’esito del giudizio abbreviato, dal Tribunale di Venezia che riconosceva la penale responsabilità di I. B. in ordine al reato di cui all’art. 20, comma 8, d. Igs. 30/2007, accertato in Venezia in data anteriore al 23 maggio 2018 2023.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’interessato, con atto a firma dell’avv. A. T., deducendo due motivi.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la manifesta illogicità della motivazione riguardo alla mancata traduzione del decreto prefettizio in lingua romena.

Evidenzia il ricorrente che, al momento della notificazione del decreto prefettizio occorsa in data 4 agosto 2015, non comprendeva la lingua italiana, soprattutto quella scritta, avendo fatto ingresso nel territorio dello Stato nel 2013.

Il ricorrente lamenta, richiamando le conclusioni del Procuratore Generale in sede di appello, la illogicità della motivazione atteso che il decreto prefettizio è redatto in lingua italiana mentre la relazione di notificazione in quella romena, a nulla rilevando che, in sede di notifica, la Polizia operante abbia scritto che “la persona straniera ha dichiarato di parlare e comprendere la lingua italiana”.

La illogicità della motivazione si deduce, dunque, dalla necessità di tradurre la relazione di notificazione in lingua romena, dal momento che nel verbale la P.G. dà atto “dell’impossibilità di tradurre in tempi brevi in lingua rumena anche il decreto prefettizio”, circostanze entrambe riportate nella sentenza impugnata.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione che ha erroneamente ritenuto il decreto prefettizio congruamente motivato.

La illogicità della motivazione emerge dall’aver desunto la Corte d’appello la pericolosità sociale del B. da provvedimenti amministrativi, da una segnalazione di P.G. e da una scarcerazione, elementi, questi, che non possono essere considerati “obiettivi elementi di fatto”.

Meramente congetturale, secondo il ricorrente, il convincimento che il B. tragga sostentamento da proventi di attività delittuose, convincimento che la Corte d’appello trae dall’assenza di una attività lavorativa e dalla mancanza di famiglia in Italia, non avendo espletato alcun accertamento in merito.

3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Assunta Cocomello, concludeva per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Quanto al primo motivo, la Corte di appello, sul punto, ha richiamato non solo la motivazione di primo grado di per se’ fondata su argomenti logico-deduttivi, ma ha evidenziato la circostanza contenuta nel verbale di notifica del decreto di allontanamento redatto in data 4 agosto 2015 da personale del Commissariato di P.S. di Fermo ove si afferma che “la persona straniera…ha dichiarato di parlare e comprendere la lingua italiana” (v. pag. 9 della sentenza impugnata) e l’ulteriore circostanza che la relazione di notificazione sottoscritta dal B. è tradotta in lingua rumena sicché lo stesso B. avrebbe potuto evidenziare ai verbalizzanti la non corrispondenza al vero dell’attestazione.

2.1. La relazione di notificazione del decreto di allontanamento, ricevuta dal condannato personalmente, fa piena prova fino a querela di falso di quanto in attestato, perché è atto pubblico redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, il cui regime di efficacia è sancito dalla norma generale dell’art. 2700 cod. civ. (Sez. 3, Ordinanza n. 13117 del 27/01/2011, A., Rv. 249918 – 01).

2.2. In mancanza di querela di falso, che non risulta proposta dal ricorrente, l’elemento processuale certificativo della regolarità della notifica del decreto di allontanamento all’interessato deve considerarsi incontestabile.

2.3. In proposito, inoltre, è insegnamento costante della Corte regolatrice che l’accertamento relativo alla conoscenza da parte dell’imputato della lingua italiana costituisca una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, n. 46139 del 28/10/2015, omissis, Rv. 265213; Sez. F, n. 44016 del 04/09/2014, omissis, Rv. 260997; Sez. 5, n. 33775 del 27/02/2014, omissis, Rv. 261640; Sez. 6, n. 28697 del 17/04/2012, omissis, Rv. 253250).

3. Parimenti infondato il secondo motivo, in cui il ricorrente lamenta l’illogicità della motivazione che ha erroneamente ritenuto il decreto prefettizio congruamente motivato.

La Corte di appello, invero, in relazione alla pericolosità, ha richiamato quanto pedissequamente elencato dal giudice di primo grado, riferendo i precedenti di polizia e penali al B., confermati dai certificati in atti sui quali il ricorrente non si è confrontato, limitandosi a denunciare censure generiche.

5. Alla conclusiva reiezione del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 21 maggio 2026

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