Cass. pen., sez. I, 10/07/2026 (ud. 10/07/2026, dep. 27/08/2026), n. 32100 (Pres. Casa, Rel. Curami)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di applicazione “in executivis” della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell’esecuzione l’unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti sia automaticamente revocata.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice dell’esecuzione, in accoglimento di un’istanza presentata dal P.M., revocava, ai sensi dell’art. 168, primo comma, n. 2), cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a un condannato con sentenza del Tribunale sempre di Torre Annunziata, per avere il condannato riportato un’altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i limiti di cui all’art. 163 cod. pen., fermo restando che, con il medesimo provvedimento, il Giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza formulata dalla difesa del condannato, riconosceva il vincolo della continuazione tra le due succitate sentenze, rideterminando la pena complessiva in un anno e dieci mesi di reclusione.
Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione l’interessato il quale, con un unico motivo, deduceva difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, in particolare dell’art. 671, comma 3, cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «in tema di applicazione “in executivis” della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell’esecuzione l’unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge» (Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021; conf. Sez. 1, n. 9756 del 22/11/2016; Sez. 1, n. 24571 del 2009; Sez. 1, n. 5579 del 2008).
I risvolti applicativi
In tema di continuazione in executivis, il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso non automaticamente determina la revoca della sospensione condizionale già concessa, dovendo il giudice dell’esecuzione verificarne l’estensibilità alla pena complessivamente determinata, ovvero la revoca per sopravvenuta carenza dei presupposti di legge.





