La sentenza è nulla se, pur indicando correttamente l’imputato, contiene una motivazione riferita a un altro imputato?

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Cass. pen., sez. IV, 16/12/2025 (ud. 16/12/2025, dep. 24/12/2025), n. 41476 (Pres. Vignale, Rel. D’Auria)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia nulla la sentenza che, pur indicando correttamente l’imputato, contiene una motivazione riferita a un altro imputato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Como condannava l’imputato perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c) e 2-bis,Codice della strada.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è nulla, ma non inesistente, la sentenza che, pur riportando correttamente il nome dell’imputato, rechi una motivazione relativa ad altra decisione pronunciata nei confronti di altro imputato; ne consegue che, mancando nella sostanza la motivazione, l’errore non è emendabile con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., ma dovrà procedersi, nel caso di impugnazione tempestiva, alla rinnovazione dell’intero giudizio (Sez. 6, n. 15263 del 20/03/2025; Sez. 5, n. 17926 del 14/01/2019; Sez. 6, n. 17510 del 23/03/2018).

I risvolti applicativi

La sentenza che rechi una motivazione riferita ad altro imputato, pur indicando correttamente il destinatario, è affetta da nullità per carenza sostanziale di motivazione, non qualificabile come inesistenza e, dunque, siffatto errore non è emendabile ex art. 130 c.p.p. imponendo, pertanto, in caso di tempestiva impugnazione, la rinnovazione integrale del giudizio.

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