Cass. pen., sez. II, 12/11/2025 (ud. 12/11/2025, dep. 11/12/2025), n. 39972 (Pres. Beltrani, Rel. Pardo)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia affetta da nullità la sentenza che contenga, all’interno della motivazione, un refuso.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Roma, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, in parziale riforma di una pronuncia emessa dal G.i.p. del Tribunale della medesima città, rideterminava la pena inflitta all’imputato in ordine ai reati di utilizzo indebito di strumento di pagamento continuato (artt. 81 e 493-ter cod. pen) e partecipazione ad associazione a delinquere semplice (art. 416 cod. pen.), con la riduzione per il rito abbreviato, in anni 2 di reclusione ed € 620,00 di multa.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione dell’art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. quanto alla individuazione dell’aumento di pena ex art. 81 cpv. cod.pen. per il reato satellite per il quale era stata irrogata la pena di mesi 10, giorni 11 ed € 260 di multa per la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. in luogo dell’ipotesi esattamente contestata riferibile all’art. 416 cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale non è affetta da nullità la sentenza che contenga, all’interno della motivazione, un refuso avulso dal contesto, agevolmente individuabile e riconosciuto come tale dal ricorrente, non derivando da tale situazione alcun pregiudizio per i diritti di difesa (Sez. 6, n. 34493 del 13/03/2013).
I risvolti applicativi
Non è affetta da nullità la sentenza che contiene un refuso nella motivazione, se tale errore è irrilevante, facilmente individuabile e riconosciuto dal ricorrente, senza che si sia venuto a determinare un pregiudizio per i diritti di difesa.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39972 Anno 2025
Presidente: BELTRANI SERGIO
Relatore: PARDO IGNAZIO
Data Udienza: 12/11/2025
Data Deposito: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D. N. N. nato il …
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE di APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 13 novembre 2024, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, in parziale riforma della pronuncia del G.i.p. del Tribunale di Roma del 4-5-2018, rideterminava la pena inflitta a D. N. Ni. in ordine ai reati di utilizzo indebito di strumento di pagamento continuato (artt. 81 e 493-ter cod. pen) e partecipazione ad associazione a delinquere semplice (art. 416 cod. pen.), con la riduzione per il rito abbreviato, in anni 2 di reclusione ed € 620,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, Avv. C., deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione dell’art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen. quanto alla individuazione dell’aumento di pena ex art. 81 cpv. cod.pen. per il reato satellite per il quale era stata irrogata la pena di mesi 10, giorni 11 ed € 260 di multa per la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. in luogo dell’ipotesi esattamente contestata riferibile all’art. 416 cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero va richiamata la costante interpretazione giurisprudenziale secondo cui non è affetta da nullità la sentenza che contenga, all’interno della motivazione, un refuso avulso dal contesto, agevolmente individuabile e riconosciuto come tale dal ricorrente, non derivando da tale situazione alcun pregiudizio per i diritti di difesa (Sez. 6, n. 34493 del 13/03/2013, omissis, Rv. 257078 – 01); il principio risulta ribadito anche da altra pronuncia secondo cui non è affetta da nullità la sentenza di appello che contenga, all’interno della motivazione, refusi, ove gli stessi non influiscano sulla coerenza logica ed adeguatezza della motivazione né sono tali da creare equivoci, per quanto riguarda l’affermazione di responsabilità (Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013, omissi, Rv. 257835 – 01).
L’applicazione dei sopra esposti principi comporta proprio dichiarare la manifesta infondatezza del motivo posto che, il mero refuso contenuto nella sentenza di appello attraverso il richiamo alla fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen. nella determinazione dell’aumento di pena, non ha determinato alcuna violazione dei diritti di difesa stante che la sanzione stabilita in aumento è perfettamente rientrante nella forbice edittale prevista dal reato esattamente contestato e cioè quello di cui all’art. 416 cod. pen.. Trattasi, pertanto, di errore facilmente riconoscibile e privo di qualsiasi concreto effetto sul procedimento di determinazione della pena.
2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 12 novembre 2025





