Cass. pen., sez. II, 26/03/2025 (ud. 26/03/2025, dep. 15/05/2025), n. 18391 (Pres. Petruzzellis, Rel. Borio)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come va operata la riduzione di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. che, come è noto, prevede quanto segue: “In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto”.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava l’imputato responsabile del delitto di rapina aggravato dall’avere commesso il fatto con il volto travisato e con l’uso di un’arma e per la contravvenzione di cui all’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, con conseguente irrogazione della pena di anni tre mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle ritenute aggravanti e alla recidiva specifica.
Ciò posto, avverso questa decisione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia ricorreva per Cassazione, deducendo la violazione di legge con riferimento all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione ed oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà (Cass. pen., Sez. un., n. 34910/2024).
I risvolti applicativi
In caso di reati in continuazione, la riduzione del giudizio abbreviato va applicata per un terzo sui delitti e per la metà sulle contravvenzioni.