La remissione di querela accettata in pendenza di ricorso per Cassazione estingue il reato?

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Cass. pen., sez. II, 2/12/2025 (ud. 2/12/2025, dep. 5/02/2026), n. 4719 (Pres. Pellegrino, Rel. Colella)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per Cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determini l’estinzione del reato.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale locale, riduceva la pena inflitta all’imputato per il reato di truffa, concordando il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al risarcimento del danno a favore della parte civile, e riducendo anche l’importo del risarcimento stesso.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di estinzione del reato conseguente alla intervenuta remissione di querela proveniente dalla parte civile accettata in pari data dal ricorrente e, quindi, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l’estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e che va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, in presenza di ricorso tempestivamente proposto (cfr. Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004; Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l’abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti: v. anche. Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020).

I risvolti applicativi

La remissione di querela, intervenuta in pendenza di ricorso per Cassazione e accettata dal querelato, estingue il reato, prevalendo su eventuali cause di inammissibilità, dovendo essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità se il ricorso è tempestivo.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 4719 Anno 2026

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: COLELLA SIMONETTA

Data Udienza: 02/12/2025

Data Deposito: 05/02/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M. A., nato a … il …;

rappresentato ed assistito dall’avv. C. C. S. – di fiducia;

avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste emessa in data 10/04/2025;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;

udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;

letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, ha chiesto l’annullamento della sentenza per estinzione del reato per remissione di querela;

vista le conclusioni a firma avv. S. datate 22/11/2025.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 10/04/2025 la Corte di appello di Trieste in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trieste del 20/06/2022, ha ridotto la pena inflitta all’imputato per il reato di truffa, concordando il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al risarcimento del danno a favore della parte civile, riducendo anche l’importo del risarcimento stesso.

2. Il difensore dell’imputato propone ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, affidandolo ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di estinzione del reato conseguente alla intervenuta remissione di querela proveniente dalla parte civile F. L. in data 16/06/2025 accettata in pari data dall’imputato, e quindi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, il cui dispositivo veniva emesso in data 10/04/2025, ma prima della sua irrevocabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Dalla lettura degli atti allegati al ricorso si evince l’avvenuta remissione di querela della parte civile F. L. dinanzi ai carabinieri di Emilia-Romagna, Stazione di … in data … e la accettazione da parte dell’imputato dinanzi ai carabinieri Lazio stazione di … in data ….

1.2. Va rilevato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata dal querelato, determina l’estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e che va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, in presenza di ricorso tempestivamente proposto, come nel caso di specie (cfr. Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, omissis, Rv. 227681-01; Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010, omissis, Rv. 247088-01; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, omissis, Rv. 259989; Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, omissis, Rv. 276138-01, secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione determina l’estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché questo sia stato tempestivamente proposto, e si estende a tutti i correi che non l’abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti: v. anche. Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, omissis, Rv. 281326-01).

2. Ne deriva che, pacifica l’esistenza della remissione di querela della parte offesa con venir meno della condizione di procedibilità, va disposto l’annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati, con conseguente revoca delle statuizioni civili e condanna dell’imputato al pagamento delle spese del procedimento di remissione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Revoca le statuizioni civili. Condanna l’imputato al pagamento delle spese relative al procedimento di remissione.

Così deciso in Roma, 02/12/2025

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